Se va in CILA non è abuso edilizio, ma si può demolire?

La sentenza del TAR chiarisce se la realizzazione di un intervento in assenza di CILA possa determinare abuso edilizio sanzionabile con la demolizione

di Gianluca Oreto - 25/09/2021

La normativa edilizia (il DPR n. 380/2001) definisce puntualmente gli interventi di edilizia libera e quelli assoggettati a titolo abilitativo di parte (CILA e SCIA) o d'ufficio (il permesso di costruire). È chiaro che quando un intervento si pone in contrasto con quanto previsto dalla normativa nazionale, da quella regionale e dai regolamenti edilizi comunali, bisogna fare molta attenzione e comprendere al meglio di cosa stiamo parlando.

Abusi edilizi, demolizione e CILA: nuova sentenza del TAR

Ulteriore spunto di approfondimento ad una materia vasta, complessa e soggetta a continui chiarimenti e interpretazioni da parte della giurisprudenza, è offerto dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania con la sentenza n. 1964/2021 che ci consente di affrontare il tema degli interventi soggetti a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

La domanda è semplice e potrebbe risultare banale: l'amministrazione può imporre la demolizione di un'opera realizzata in assenza di CILA? La risposta, come sempre, è dentro la norma. E per chiarire i motivi che conducono i giudici del TAR a confermare l'impossibilità a ordinare la demolizione di un'opera sottoposta a CILA, è necessario fare un passo indietro e parlare di titoli abilitativi e abusi edilizi.

Speciale Testo Unico Edilizia

I titoli abilitativi e le sanzioni

Come detto, il DPR n. 380 del 2001 definisce:

  • all'art. 6 gli interventi di edilizia libera;
  • all'art. 6-bis gli interventi soggetti a CILA;
  • all'art. 10 gli interventi subordinati a permesso di costruire (PdC);
  • agli artt. 22 e 23 gli interventi subordinati a SCIA e SCIA alternativa al PdC.

La Parte I, Titolo IV, Capo II del Testo Unico Edilizia, nell'ambito dell'attività di vigilanza della pubblica amministrazione, stabilisce le sanzioni relativamente a:

  • lottizzazione abusiva;
  • interventi eseguiti in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali;
  • interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità;
  • interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire;
  • interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità;
  • interventi eseguiti in base a permesso di costruire annullato.

Nel definire le sanzioni si parla sempre di SCIA e di PdC, mai (naturalmente) di edilizia libera e CILA.

Gli interventi soggetti a CILA

L'art. 6-bis del DPR n. 380 del 2001, oltre a definire quali sono gli interventi soggetti a CILA (ovvero quelli non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22), chiarisce anche cosa accade in caso di intervento realizzato in assenza. La norma non parla mai di abuso edilizio (che in realtà viene citato solo 2 volte all'interno dell'art. 41), ma afferma che "La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione". Stiamo parlando della cosiddetta CILA Tardiva, sempre possibile per questa tipologia di intervento.

Cosa significa? Che un intervento realizzato in assenza di CILA ma rientrante tra quelli previsti all'art. 6-bis potrà essere solo sanzionato dal punto di vista amministrativo con una multa massima di 1.000 euro. Certamente non se ne potrà mai ordinare la demolizione.

Abusi edilizi, demolizione e CILA: cosa dice il TAR

Ed è la stessa considerazione che fa il TAR campano nella sentenza n. 1964/2021 nella quale si afferma "le installazioni esterne fisse, in muratura o prefabbricate (quali fioriere, fontane ornamentali, forni esterni in muratura o prefabbricati, gazebo), ove non riconducibili all'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001, ma in passato ricomprese comunque nel medesimo art. 6, commi 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 380 del 2001, devono ritenersi ora assoggettate a previa comunicazione di inizio lavori (e, prima, a DIA o SCIA), e, come tali, non sono in ogni caso sanzionabili con la demolizione che si commina solo, e tuttora, per gli interventi assoggettati a permesso di costruire".

Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA

Stesse considerazioni possono essere effettuate per gli interventi di cui all'art. 37 del TUE (Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità). La norma, al comma 1, prevede che "La realizzazione di interventi edilizi di cui all’articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro".

Nel dettaglio, l'art. 22, commi 1 e 2 prevedono:

1. Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio o i prospetti;
b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c).

2. Sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini dell'agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

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