Codice prevenzione incendi: il nuovo testo coordinato

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco segnala che esso entrerà in vigore dal 7 luglio 2022, recependo la nuova RTV sulle facciate degli edifici civili

di Redazione tecnica - 16/04/2022

Il Dipartimento dei Vigili del fuoco ha pubblicato sul proprio sito il Testo coordinato del Codice di prevenzione incendi, emanato con il decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 e oggetto di successive modifiche, l'ultima delle quali è avvenuta con il decreto del Ministro dell’interno 30 marzo 2022 relativo alla regola tecnica verticale sulle facciate degli edifici civili. Come segnalato nel documento stesso, esso entrerà in vigore dal 7 luglio 2022.

Codice di prevenzione incendi: le norme tecniche

Nel suo complesso, il Codice di prevenzione incendi è adesso così strutturato:

  • Sezione G Generalità
    • Capitolo G.1 Termini, definizioni e simboli grafici
    • Capitolo G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio
    • Capitolo G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attività​
  • Sezione S Strategia antincendio
    • Capitolo S.1 Reazione al fuoco
    • Capitolo S.2 Resistenza al fuoco
    • Capitolo S.3 Compartimentazione
    • Capitolo S.4 Esodo
    • Capitolo S.5 Gestione della sicurezza antincendio
    • Capitolo S.6 Controllo dell'incendio
    • Capitolo S.7 Rivelazione ed allarme
    • Capitolo S.8 Controllo di fumi e calore
    • Capitolo S.9 Operatività antincendio
    • Capitolo S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
  • Sezione V Regole tecniche verticali
    • Capitolo V.1 Aree a rischio specifico
    • Capitolo V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive
    • Capitolo V.3 Vani degli ascensori
    • Capitolo V.4 Uffici
    • Capitolo V.5 Attività ricettive turistico-alberghiere
    • Capitolo V.6 Autorimesse
    • Capitolo V.7 Attività scolastiche
    • Capitolo V.8 Attività commerciali
    • Capitolo V.9 Asili nido
    • Capitolo V.10 Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati
    • Capitolo V.11 Strutture sanitarie
    • Capitolo V.12 Altre attività in edifici tutelati
    • Capitolo V.13 Chiusure d'ambito degli edifici civili
  • Sezione M Metodi
    • Capitolo M.1 Metodologia per l'ingegneria della sicurezza antincendio
    • Capitolo M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale
    • Capitolo M.3 Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale

L’ultima modifica apportata riguarda proprio il capitolo V.13, contenente la Regola Tecnica Verticale “Chiusure d’ambito degli edifici civili”, introdotta con il DM del 30 marzo 2022.

Il Testo coordinato con le modifiche normative

Segnaliamo inoltre che adesso il Testo coordinato contiene tutte le modifiche introdotte dalle seguenti disposizioni normative:

  • DM 8/6/2016: nuovo capitolo V.4 “Uffici”;
  • DM 9/8/2016: nuovo capitolo V.5 “Attività ricettive turistico - alberghiere”;
  • DM 21/2/2017: nuovo capitolo V.6 “Attività di autorimessa”;
  • DM 7/8/2017: nuovo capitolo V.7 “Attività scolastiche”;
  • DM 23/11/2018: nuovo capitolo V.8 “Attività commerciali”;
  • DM 18/10/2019: aggiornamento di tutti i capitoli ad esclusione di V.4-V.8;
  • DM 14/02/2020: aggiornamento dei capitoli V.4, V.5, V.6, V.7, V.8;
  • DM 06/04/2020: nuovo capitolo V.9 “Asili nido” (in vigore dal 29/04/2020), correzione refusi nei paragrafi V.4.2, V.7.2 e tabella V.5-2;
  • DM 15/05/2020: aggiornamento capitolo V.6 “Attività di autorimessa” (in vigore dal 19/11/2020);
  • DM 10/07/2020: nuovo capitolo V.10 “Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati” (in vigore dal 21/08/2020);
  • DM 29/03/2021: nuovo capitolo V.11 “Strutture sanitarie” (in vigore dal 9/05/2021);
  • DM 14/10/2021: nuovo capitolo V.12 “Altre attività in edifici tutelati” (in vigore dal 25/11/2021);
  • DM 24/11/2021: errata corrige e integrazione per locali molto affollati (in vigore dal 1/01/2022);
  • DM 30/03/2022: nuovo capitolo V.13 “Chiusure d’ambito degli edifici civili” (in vigore dal 7/7/2022).

Quest’ultima in particolare entrerà appunto in vigore dal prossimo 7 luglio, ossia dal novantesimo giorno dalla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale.

Segui lo Speciale Antincendio

© Riproduzione riservata