Ammontano a 1,2 miliardi di euro le risorse stanziate dal Ministero dell’Interno per finanziare, nel triennio 2026-2028, interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio realizzati dai Comuni.
La conferma arriva dal Ministero dell’Interno con il Decreto 14 luglio 2025, già disponibile sul sito della Finanza Locale e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che definisce modalità e scadenze per la trasmissione delle istanze di contributo previste dall’art. 1, comma 139, della legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019).
Messa in sicurezza territorio: al via le richieste per il triennio 2026-2028
I Comuni potranno compilare e inviare entro le ore 23:59 del 15 settembre 2025, pena la decadenza. l’istanza di contributo utilizzando il modello allegato al decreto. Le richieste dovranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma “Gestione delle Linee di Finanziamento – GLF”.
Ogni Comune potrà presentare una o più richieste di contributo, nei seguenti limiti massimi per fascia demografica:
- 1 milione di euro per Comuni fino a 5.000 abitanti;
- 2,5 milioni di euro per Comuni tra 5.001 e 25.000 abitanti;
- 5 milioni di euro per Comuni con oltre 25.000 abitanti.
Non potranno accedere ai nuovi contributi i Comuni che, per le annualità 2023-2025, abbiano già ottenuto l’intero importo concedibile per la propria fascia demografica. Sarà invece ammessa la presentazione di nuove istanze da parte di Comuni che, nel precedente triennio, abbiano ricevuto solo parte del contributo potenzialmente spettante.
È anche possibile rettificare una domanda già inviata, a condizione che l’ente revochi la precedente certificazione e proceda a un nuovo invio completo. La prima versione sarà annullata sia nella data di trasmissione sia nei dati contenuti.
Ambiti di intervento ammissibili
I contributi possono essere richiesti esclusivamente per la realizzazione di investimenti destinati a opere pubbliche relative a:
- messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici pubblici, con priorità per gli edifici scolastici.
Ciascun intervento deve essere identificato da un CUP valido, con le seguenti caratteristiche obbligatorie:
- natura CUP: “03 – Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)”;
- tipologia intervento: diversa da “06 - Manutenzione ordinaria”, “59 – Lavori socialmente utili” e “99 – Altro”.
Inoltre, specifica il Milinistero, la classificazione settoriale del CUP deve corrispondere a uno dei seguenti ambiti:
- Infrastrutture ambientali e risorse idriche: sotto-settori “Difesa del suolo”, “Protezione, valorizzazione e fruizione dell’ambiente”, “Riassetto e recupero di siti urbani e produttivi”, “Risorse idriche e acque reflue”;
- Infrastrutture di trasporto: sotto-settore “Stradali”;
- Infrastrutture sociali: sotto-settori “Sociali e scolastiche”, “Abitative”, “Sanitarie”, “Difesa”, “Direzionali e amministrative”, “Giudiziarie e penitenziarie”, “Pubblica sicurezza”.
L’indicazione errata del CUP, o l’associazione a classificazioni diverse da quelle elencate, comporterà l’esclusione dell’istanza.
Casi di esclusione e adempimenti documentali
Non saranno ammesse le richieste che:
- riportino un CUP non valido o non coerente con l’intervento;
- si riferiscano a opere non inserite in uno strumento programmatorio;
- provengano da Comuni che, alla data della domanda, non abbiano trasmesso i documenti contabili richiesti dalla normativa vigente alla BDAP (ai sensi del DM 12 maggio 2016);
- vengano trasmesse con modalità o tempistiche difformi da quelle previste dal decreto.
Nel caso di Comuni con termini sospesi per l’approvazione del rendiconto, i dati saranno verificati sull’ultimo documento trasmesso alla BDAP.