Da quando è possibile inviare le schede descrittive all'ENEA per gli interventi avviati nel 2026? Quando iniziano a decorrere i novanta giorni per la comunicazione dopo l'aggiornamento del portale? E cosa accade per i lavori già conclusi prima del 25 giugno 2026?
A questi interrogativi risponde l'ENEA con l'avviso del 25 giugno 2026 (in allegato), che rende operativo l'aggiornamento del portale bonusfiscali.enea.it e riapre l'invio delle schede descrittive di Ecobonus e Bonus Casa per i lavori avviati dal 4 febbraio 2026, chiarendo da quando decorre il termine di novanta giorni a seconda delle date di inizio e fine lavori.
Si tratta di un passaggio atteso e tutt'altro che formale. La comunicazione all'ENEA non incide sulla misura della detrazione, ma presidia la corretta gestione della pratica, e un errore nel calcolo dei novanta giorni può tradursi in un invio tardivo. L'avviso interviene proprio sul momento da cui quel conteggio prende avvio, distinguendo i casi in cui il termine parte dalla data di pubblicazione dell'aggiornamento da quelli in cui resta legato alla fine dei lavori.
Avviso ENEA del 25 giugno 2026 e aggiornamento del portale bonusfiscali
La trasmissione della scheda descrittiva all'ENEA accompagna gli interventi di efficienza energetica e di utilizzo di fonti rinnovabili, ovvero per il Bonus Casa quelli dell'art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR e per l'Ecobonus quelli del Decreto-Legge n. 63/2013, e va effettuata entro novanta giorni dalla conclusione dei lavori sulla piattaforma bonusfiscali.enea.it. Non riguarda quindi ogni ristrutturazione, ma i soli interventi a contenuto energetico. Per i lavori avviati nei primi mesi del 2026 quel canale era rimasto chiuso, perché il portale doveva essere adeguato alle nuove regole tecniche nel frattempo entrate in vigore.
L'aggiornamento si è reso necessario per due provvedimenti. Il primo è il D.Lgs. n. 5/2026 (recepimento della direttiva RED III sulle fonti rinnovabili), in vigore dal 4 febbraio 2026, che ha modificato il D.Lgs. n. 199/2021. Il secondo è il nuovo Decreto Requisiti Minimi degli edifici (D.M. 28 ottobre 2025), che ha rivisto le metodologie di calcolo e di verifica della prestazione energetica. Fino al 24 giugno le schede dei lavori iniziati dal 4 febbraio non potevano essere caricate, e l'avviso del 23 febbraio aveva già anticipato che il termine sarebbe partito dalla futura messa online dell'aggiornamento.
Con la pubblicazione del 25 giugno quella fase si chiude. Da questa data il Dipartimento per l'efficienza energetica accoglie le schede descrittive degli interventi con inizio lavori dal 4 febbraio 2026, e le pratiche rimaste in sospeso tornano gestibili.
Quando decorrono i 90 giorni per la comunicazione ENEA?
Il cuore dell'avviso riguarda la decorrenza del termine, che l'Agenzia nazionale per l'efficienza energetica àncora a parametri diversi a seconda delle date dell'intervento. Per i lavori con inizio dal 4 febbraio 2026 e fine anteriore al 25 giugno, i novanta giorni decorrono dal 25 giugno, cioè dalla data di pubblicazione dell'aggiornamento, in linea con quanto già indicato a febbraio. Sono gli interventi rimasti privi di un canale di invio durante la finestra di sospensione, e per loro il periodo trascorso non viene computato, senza alcun rischio di decadenza.
Per le altre ipotesi vale la regola ordinaria, che lega il termine alla fine dei lavori. Gli interventi con inizio anteriore al 4 febbraio 2026 potevano già transitare sul portale aperto a gennaio, e seguono quindi la decorrenza dalla data dichiarata di conclusione. Lo stesso vale per i lavori che terminano dal 25 giugno in poi, perché in quel momento lo strumento telematico è pienamente disponibile e il conteggio parte dalla fine dei lavori, senza slittamenti.
Ne esce una linea di confine netta. Il 25 giugno conta come termine iniziale solo per la finestra compresa tra il 4 febbraio e il giorno precedente l'aggiornamento, mentre fuori da quel perimetro il riferimento resta la conclusione dell'intervento.
Perché è il portale, e non la norma, a far scattare il termine
L'avviso ribadisce un principio che torna a ogni passaggio d'annualità. L'entrata in vigore di una nuova disciplina non basta, da sola, a far decorrere il termine per la comunicazione, perché l'adempimento presuppone uno strumento telematico in grado di riceverla. Finché il portale non recepisce le nuove regole, l'obbligo resta sospeso e il contribuente non può decadere dal beneficio per un canale che ancora non esiste.
Non è una lettura isolata. È la stessa logica che l'ENEA segue ogni anno negli avvisi di apertura, dove i novanta giorni partono dalla messa online della piattaforma ogni volta che questa diventa disponibile dopo la fine dei lavori. La sequenza è sempre la medesima, prima la definizione delle regole, poi l'adeguamento degli strumenti, infine l'avvio degli obblighi comunicativi, e solo l'ultimo anello fa partire il conteggio.
Gestione delle pratiche e ricostruzione delle date di fine lavori
Sul piano operativo l'attenzione si sposta sulla ricostruzione delle date, perché è da queste che dipende il termine applicabile. Conviene verificare l'inizio dei lavori, collocandolo prima o dopo il 4 febbraio 2026, e la data dichiarata di conclusione, così da capire con sicurezza se i novanta giorni partano dal 25 giugno o dalla fine dell'intervento. Gli errori più frequenti non riguardano l'invio in sé, ma l'inquadramento della fattispecie, e di solito emergono in sede di controllo.
Vale la pena ricordare, anche se l'avviso non lo affronta, che il peso della tempestività cambia a seconda dell'agevolazione. Per il Bonus Casa l'omessa o tardiva comunicazione non compromette la detrazione, come chiarito dalla risoluzione n. 46/E del 2019 e dalla circolare n. 19/E del 2020. Per l'Ecobonus il quadro è più articolato, perché l'Agenzia delle Entrate ha a lungo ritenuto l'invio un adempimento necessario, ammettendo la sola remissione in bonis con la circolare n. 2/E del 2023, mentre la giurisprudenza di legittimità più recente, tra cui la sentenza n. 7657 del 2024 e le ordinanze nn. 12422 e 12426 del 2025, ha escluso la decadenza in assenza di una norma espressa, trattandosi di comunicazione a finalità statistiche, purché le spese siano effettivamente sostenute e documentate. Resta comunque prudente trasmettere nei termini, per evitare contestazioni.
Conclusioni operative per tecnici e contribuenti
In conclusione, l'avviso ENEA del 25 giugno 2026 individua con precisione da quando decorrono i novanta giorni per l'invio delle schede descrittive di Ecobonus e Bonus Casa, fissando la partenza al 25 giugno per i lavori avviati dal 4 febbraio e conclusi prima dell'aggiornamento, e ancorandola alla fine dei lavori in tutte le altre ipotesi.
Per i professionisti il messaggio è di metodo, perché la regolarità della pratica si gioca sulla coerenza tra le date dichiarate e il termine effettivamente applicato. L'indicazione conferma un orientamento ormai stabile dell'ente, per cui sono gli strumenti telematici, e non la sola entrata in vigore della norma, a far scattare gli obblighi comunicativi. La comunicazione all'ENEA resta così un adempimento formale, ma decisivo sul piano procedurale.
Decorrenza dei 90 giorni ENEA: le domande più frequenti
Da quando si possono inviare le schede ENEA per i lavori iniziati nel 2026?
Dal 25 giugno 2026, con l'aggiornamento del portale bonusfiscali.enea.it, per gli interventi con inizio lavori dal 4 febbraio 2026.
Quando decorrono i 90 giorni per la comunicazione ENEA?
Per i lavori avviati dal 4 febbraio e conclusi prima del 25 giugno 2026 il termine parte dal 25 giugno, negli altri casi dalla data dichiarata di fine lavori.
La comunicazione ENEA tardiva fa perdere la detrazione?
Per il Bonus Casa no, l'omissione o il ritardo non incidono sulla detrazione (risoluzione n. 46/E del 2019). Per l'Ecobonus il punto è controverso, perché l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto l'invio un adempimento necessario, ammettendo la sola remissione in bonis, mentre la Cassazione più recente (sentenza n. 7657 del 2024 e ordinanze del 2025) ha escluso la decadenza in assenza di una norma espressa, purché le spese siano sostenute e documentate.