Condono edilizio e ampliamento volumetrico: la Cassazione sul frazionamento elusivo

Corte di Cassazione: “Non è ammissibile il condono edilizio di una costruzione quando la richiesta di sanatoria sia presentata frazionando l'unità immobiliare in plurimi interventi edilizi”

di Giorgio Vaiana - 07/06/2021

Torniamo ad occuparci di condono edilizio e limiti volumetrici. In particolare analizziamo il tentativo (fallito) di voler eludere la legge con un frazionamento illegittimo di un fabbricato in singole unità abitative. Lo facciamo con la sentenza della Corte di cassazione n. 21080/2021.

Il frazionamento illegittimo

Sul tavolo dei giudici la richiesta di un procuratore di rivedere la decisione di un tribunale di un'ordinanza di demolizione, fatta, però, solo per alcune porzioni di un immobile. Condono, invece, confermato, per il resto del fabbricato. Secondo un procuratore che ha fatto ricorso, però, alla base della decisione del giudice c'è un frazionamento illegittimo del fabbricato, fatto solo per eludere il limite dei 750 metri cubi di volumetria, procedendo quindi ad una divisione in singole unità abitative senza che il giudice effettuasse alcun controllo. Ma per i proprietari del fabbricato, invece, il condono sarebbe regolare.

Intero fabbricato

I giudici della corte di cassazione hanno analizzato proprio l'ordinanza di demolizione, ormai vecchia di quasi 25 anni che aveva come oggetto l'intero fabbricato, pur prendendo in esame i tre appartamenti che lo compongono. Ma non è stata fatta nessuna verifica sulla regolarità di questo frazionamento e nemmeno sul fatto che questa divisione potesse costituire un modo per aggirare il già citato limite dei 750 metri cubi di volume per unità immobiliare. Una verifica, dicono i giudici, che era necessaria visto che i tre che hanno proposto ricorso sono tutti comproprietari dell'intero immobile e sono congiunti dei destinatari della sanzione penale e del relativo ordine di demolizione.

Speciale Testo Unico Edilizia

Bene in comproprietà e condono edilizio

Nel caso di un bene immobile in comproprietà, dicono i giudici, "per il quale non sia stata operata alcuna divisione né costituito un distinto diritto di proprietà su una porzione dello stesso, la presentazione di distinte istanze di sanatoria da parte di diversi soggetti legittimati, costituisce un frazionamento artificioso della domanda, da imputare ad un unico centro sostanziale di interesse, onde non consentire l'elusione del limite legale di volumetria dell'opera per la concedibilità della sanatoria". Nel caso analizzato, dunque, la presentazione di diverse istanze di condono, riferite ad altrettanti piani dell'immobile abusivo, rappresenta alla perfezione quanto dice la giurisprudenza. E aggiungono i giudici: "Non è ammissibile il condono edilizio di una costruzione quando la richiesta di sanatoria sia presentata frazionando l'unità immobiliare in plurimi interventi edilizi, in quanto è illecito l'espediente di denunciare fittiziamente la realizzazione di plurime opere non collegate tra loro, "disarticolandole", quando invece le stesse risultano finalizzate alla realizzazione di un unico manufatto e sono ad esso funzionali, sì da costituire una costruzione unica per tutte". Ecco perché l'ordinanza di demolizione va annullata, ma va analizzato un nuovo giudizio.

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