Condono edilizio: per averlo bisogna ultimare i lavori?

Una recente sentenza della Cassazione stabilisce cosa basta per ottenere il permesso di costruire in sanatoria

di Redazione tecnica - 14/09/2021

Edificio abusivo e richiesta di condono edilizio: per sanare l’abuso ed evitare la demolizione, è necessario che i lavori sulla struttura siano stati totalmente completati oppure no? La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33083/2021 ha specificato a quale punto debbano essere i lavori di costruzione per potere ottenere la sanatoria.

Opere ultimate vs “stato grezzo”

Nel caso in esame, il giudice di secondo grado aveva annullato l’istanza di condono e ordinato la demolizione di un edificio oggetto di sanatoria, perché le opere non erano state ultimate alla data del 31 dicembre 1993, termine ultimo previsto dall’art. 11 della legge n.724/1994 (I soggetti che hanno presentato entro il 31 dicembre 1993 istanza di concessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, possono chiedere, nel rispetto dei termini e degli obblighi previsti dal presente articolo, che l'istanza sia considerata domanda di concessione in sanatoria). In particolare, la Corte di Appello aveva evidenziato come la struttura si trovasse ancora allo stato “grezzo” e non poteva dunque essere oggetto di sanatoria.

Quando viene confermato il condono edilizio?

Pur riconoscendo che il giudice è comunque pur sempre titolato ad esercitare il proprio sindacato sulla legittimità di un provvedimento abilitativo in sanatoria rilevandone eventualmente l’illegittimità, in questo caso gli ermellini hanno rigettato la decisione in secondo grado perché in relazione al concetto di completamento dell'opera rilevante ai fini della assoggettabilità temporale del manufatto al condono edilizio, è sufficiente che lo stesso presenti il completamento della copertura e il tamponamento delle mura perimetrali, senza che siano realizzate anche le finiture (Corte di cassazione, Sezione III penale 6 maggio 2020, n. 13641; idem Sezione III penale, 18 luglio 2011, n. 28233).

Ciò significa che per ottenere il condono edilizio è sufficiente che la struttura sia dotata di copertura e tamponamento dei muri perimetrali e che in secondo grado non sia stato definito con precisione il concetto di “stato grezzo”, facendo probabilmente riferimento all’assenza delle finiture e non delle strutture essenziali, appunto sufficienti invece per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria.

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