Condono edilizio: occhio a data e prova ultimazione lavori

Il Consiglio di Stato ribadisce gli oneri a carico del proprietario/responsabile degli abusi nel provare che i lavori siano stati ultimati entro la data prevista dalla normativa

di Redazione tecnica - 20/09/2023

La data di ultimazione dei lavori rappresenta un importante spartiacque per chi è alle prese con un’istanza di condono edilizio, senza dimenticare che eventuali oneri probatori sono a carico di chi presenta la domanda.

Condono e data ultimazione lavori: nuovo intervento del Consiglio di Stato

Si tratta di principi fondamentali, nell’ambito di sanatoria edilizia e che il Consiglio di Stato, con la sentenza del 15 settembre 2023, n. 8366 ha nuovamente ribadito confermando il rigetto di una richiesta di permesso di costruire in sanatoria, relativa alla realizzazione di un seminterrato, di un piano terra e del piano rialzato in ampliamento di un fabbricato realizzato con regolare licenza edilizia.

In particolare, il Comune non aveva ritenuto che vi fossero i presupposti per la concessione del condono edilizio, specificando che, come dimostrato dalla documentazione fotografica in possesso dell’Amministrazione stessa, nel 1984 esisteva solo uno spazio aperto definito sull’ampliamento al rustico di cemento armato e privo di ogni tompagnatura.

Primo condono edilizio: il termine ultimo per il completamento lavori

Di conseguenza, si trattava di opere non ultimate entro il termine del 1 ottobre 1983, fissato dall’art. 31 della legge n. n. 47/1985 (cd. “Primo Condono Edilizio”), secondo cui:

“1. Possono, su loro richiesta, conseguire la concessione o la autorizzazione in sanatoria i proprietari di costruzioni e di altre opere che risultino essere state ultimate entro la data del 1° ottobre 1983 ed eseguite:

  • a) senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire prescritte da norme di legge o di regolamento, ovvero in difformità dalle stesse;
  • b) in base a licenza o concessione edilizia o autorizzazione annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa.

2. Ai fini delle disposizioni del comma precedente, si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente”.

L'onere della prova

Sempre secondo la legge n. 47/1985, art. 35, comma 3, alla domanda devono essere allegati, tra gli altri "…b) una apposita dichiarazione, corredata di documentazione fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori relativi”…

Prova non presentata invece dagli appellanti, secondo i quali, per altro, per le opere non destinate alla residenza è richiesto, ai fini del condono, il c.d. “completamento funzionale”, che, nel caso di specie, avrebbe dovuto ritenersi sussistente, non essendo rilevante l’omessa finitura del locale.

Di diverso avviso invece il Consiglio di Stato: i proprietari non hanno fornito prove adeguate sull’epoca di ultimazione dei lavori, anche con riferimento al suo completamento funzionale, motivo per cui non è nemmeno rilevante la mancata illustrazione specifica della destinazione, commerciale o meno, dei manufatti oggetto di contenzioso.

Infine, come già ribadito più volte dal costante orientamento giurisprudenziale, nessun ulteriore onere motivazionale permane in capo all’Amministrazione, considerate le ragioni specifiche di interesse pubblico prevalenti sull’affidamento dei proprietari.

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