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Condono edilizio: la sanabilità di nuove volumetrie in zona vincolata

L'amministrazione può negare il condono nel caso in cui l'intervento sia compatibile con la disciplina urbanistica? Ecco la risposta del TAR

di Redazione tecnica - 19/04/2025

Il quadro normativo: i limiti oggettivi al condono nelle aree vincolate

La normativa statale prevede la non sanabilità delle opere abusive con nuovi volumi in zone soggette a vincoli paesaggistici, ambientali o naturalistici posti prima della realizzazione dell’abuso.

Sulla base delle previsioni dettate dall’art. 32, commi 26 e 27, del decreto legge n. 269/2003:

  • possono ritenersi suscettibili di sanatoria, nelle aree soggette a vincoli, solo le opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’Allegato 1 del decreto legge n. 269 del 2003, integrate dalle opere di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria,
  • per le altre tipologie di abusi, riconducibili alle tipologie di illecito di cui ai nn. 1, 2 e 3, dello stesso allegato interviene una preclusione legale alla sanabilità delle opere abusive.

La legge regionale Lazio n. 12/2004, ancora più restrittiva, sancisce all’art. 3, comma 1, lett. b), la non sanabilità anche per opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all’interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali.

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