Il quadro normativo: i limiti oggettivi al condono nelle aree vincolate
La normativa statale prevede la non sanabilità delle opere abusive con nuovi volumi in zone soggette a vincoli paesaggistici, ambientali o naturalistici posti prima della realizzazione dell’abuso.
Sulla base delle previsioni dettate dall’art. 32, commi 26 e 27, del decreto legge n. 269/2003:
- possono ritenersi suscettibili di sanatoria, nelle aree soggette a vincoli, solo le opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’Allegato 1 del decreto legge n. 269 del 2003, integrate dalle opere di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria,
- per le altre tipologie di abusi, riconducibili alle tipologie di illecito di cui ai nn. 1, 2 e 3, dello stesso allegato interviene una preclusione legale alla sanabilità delle opere abusive.
La legge regionale Lazio n. 12/2004, ancora più restrittiva, sancisce all’art. 3, comma 1, lett. b), la non sanabilità anche per opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all’interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali.