Condono edilizio: la sanabilità di nuove volumetrie in zona vincolata
L'amministrazione può negare il condono nel caso in cui l'intervento sia compatibile con la disciplina urbanistica? Ecco la risposta del TAR
La sentenza del TAR
Il TAR ha quindi respinto tutte le censure, ritenendo infondato il ricorso . L’abuso, osservano i giudici, consiste in una nuova costruzione di rilevante consistenza volumetrica (640 mc), realizzata nel 2002, quindi successivamente all’approvazione del vincolo paesaggistico avvenuta nel 1998.
In simili ipotesi, per consolidato orientamento giurisprudenziale, non sono suscettibili di condono le opere edilizie che abbiano comportato la realizzazione di nuova volumetria in area sottoposta a vincolo paesaggistico, per come appunto previsto dall’art. 32, commi 26 e 27 del d.l. 269/2003 e dalla legge regionale Lazio n. 12/2004, che pongono un limite assoluto alla sanabilità degli abusi “maggiori” realizzati in aree vincolate.
Da questo punto di vista, la verifica di compatibilità urbanistica o paesaggistica è irrilevante in presenza di insanabilità per legge. La pubblica amministrazione non è tenuta ad acquisire pareri, né a svolgere accertamenti specifici: “A fronte dell’assoluta non condonabilità dell’abuso maggiore su bene vincolato, la verifica di conformità urbanistica – correttamente omessa nella specie – non assume alcuna rilevanza”.
Sul punto, specificano i giudici, la disciplina condonistica ha carattere speciale ed eccezionale, prescinde dalle regole ordinarie sull’edificabilità e si applica solo nei limiti rigorosi fissati dalla legge.
Obblighi istruttori, motivazione e affidamento: nessuna violazione
Infine, le ricorrenti avevano lamentato la violazione dell’art. 10-bis della legge 241/1990, per omessa considerazione delle osservazioni presentate. Anche questo profilo è stato rigettato, poiché la natura vincolata del diniego esclude un’effettiva discrezionalità.
La P.A., di fronte a un abuso insanabile ex lege, non ha margini di valutazione: il rigetto è dovuto, e la motivazione è sufficiente se richiama in modo puntuale i presupposti normativi e fattuali.
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