Condono edilizio e sospensione ordine di demolizione: occhio alla data di completamento dell'opera

In materia edilizia, il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di verificare la legittimità e l'efficacia del titolo abilitativo, sotto il profilo del rispetto dei presupposti e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio

di Redazione tecnica - 07/04/2021

In materia edilizia, il giudice dell'esecuzione, investito dell'istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione conseguente a condanna per costruzione abusiva, ha il potere-dovere di verificare la legittimità e l'efficacia del titolo abilitativo, sotto il profilo del rispetto dei presupposti e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio.

Condono edilizio e sospensione ordine di demolizione: nuovo intervento della Cassazione

A confermarlo è la sentenza della Corte di Cassazione n. 11637 del 26 marzo 2021 intervenuta in merito ad un ricorso presentato per l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale che, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione proposta avverso una precedente ordinanza con cui erano state disattese le istanze volte a ottenere il dissequestro di un manufatto al fine di consentire talune opere di regolarizzazione edilizia e la revoca dell'ordine di demolizione.

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Il caso di specie

Il caso trattato dai giudici della Cassazione è molto singolare ma certamente non per niente poco frequente. Il caso riguarda un'istanza di condono edilizio richiesta oltre i termini previsti dalla Legge 23 dicembre 1994, n. 724 (secondo condono edilizio). Prima ancora dell'emissione dell'ordinanza di demolizione, l'istante aveva richiesto (e ottenuto!!!!) una concessione edilizia in sanatoria e una autorizzazione per la regolarizzazione delle opere e delle strutture successivamente realizzate.

Concessione edilizia in sanatoria e autorizzazione alla regolarizzazione, però, sarebbero illegittime perché la prima non era rilasciabile, in quanto le opere abusive non erano state ultimate alla data del primo accertamento, mentre la seconda non ha alcun valore perché per l'intervento in questione era necessario il permesso di costruire e non la mera autorizzazione, stante la non trascurabile tipologia delle opere de quibus.

La data di realizzazione

Ma l'aspetto fondamentale riguarda la data di realizzazione dell'opera. Da un sopralluogo comunale del 10 febbraio 1995 era emerso che non era stato eseguito il rustico e non era stato completato il solaio di copertura, per cui non sarebbe mai stato possibile ottenere il permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 39 della Legge n. 724/1994 che richiede a tal fine che le opere siano state ultimate entro il termine del 31 dicembre 1993.

I giudici della Suprema Corte hanno confermato un assunto ormai pacifico nella giurisprudenza di ogni ordine e grado, per cui in materia edilizia, il giudice dell'esecuzione, investito dell'istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione conseguente a condanna per costruzione abusiva, ha il potere-dovere di verificare la legittimità e l'efficacia del titolo abilitativo, sotto il profilo del rispetto dei presupposti e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio.

La valutazione circa la legittimità dei titoli abilitativi in sanatoria deve ritenersi senz'altro consentita anche in sede esecutiva, non potendosi stabilire alcuna automaticità tra l'eventuale rilascio del provvedimento di sanatoria e la revoca dell'ordine, laddove, come avvenuto nel caso di specie, si delinei in modo palese la carenza dei presupposti per il conseguimento del condono edilizio, stante l'assenza del requisito della tempestiva ultimazione delle opere.

Condono edilizio, vincoli paesaggistici e doppia conformità

Nel caso di specie, inoltre, l'immobile in questione ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, aspetto che, come confermato dalla Corte di Cassazione, esclude la sanabilità delle opere anche ai sensi della disciplina legislativa del 2013 sul condono edilizio, avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito che la costruzione in assenza di permesso di costruire non è suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, escludendo tale norma del tutto l'applicazione del condono per gli abusi edilizi maggiori (nuove costruzioni o ristrutturazioni edilizie), mentre per quelli minori lo consente a condizione che questi ultimi siano conformi alle norme urbanistiche ovvero alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, il che nel caso di specie non è stato comprovato, difettando comunque il requisito della cd. "doppia conformità" delle opere al tempo della realizzazione del manufatto e della presentazione della domanda di sanatoria, e ciò anche alla luce dell'esito illegittimo della stessa.

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