Condono edilizio e vincolo idrogeologico: interviene il Consiglio di Stato

Consiglio di Stato: "Le opere soggette a vincolo idrogeologico non sono condonabili ove siano in contrasto con il suddetto vincolo, anche se questo sia stato apposto, senza che residui alcun diaframma di discrezionalità in capo all'amministrazione interessata dalla domanda di condono ai fini del suo accoglimento, dovendosi anzi provvedere alla demolizione delle opere abusive"

di Redazione tecnica - 19/09/2021

Il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 e il successivo regolamento di attuazione R.D. 1126/1926, stabiliscono quali siano le aree sottoposte a vincolo idrogeologico: uno strumento di prevenzione e difesa, soprattutto nei territori montani, contro il dissesto idrogeologico, che limita il territorio ad un uso conservativo. Un’opera abusiva che si trovi in area soggetta vincolo idrogeologico è condonabile oppure no? Una domanda a cui ha risposto il Consiglio di Stato con un’articolata sentenza, la n. 6140/2021.

Condono di edifici abusivi su aree con vincolo idrogeologico

Nel caso in esame, il ricorrente richiedeva la revoca dell'ordine di demolizione su alcune opere in un’area sottoposta a vincolo idrogeologico successivamente alla costruzione. Su queste opere, era stata fatta richiesta di condono edilizio prima che fosse istituito il vincolo.

Palazzo Spada, ha evidenziato che l’art. 32 del D.L. 269/2003 (c.d. “terzo condono edilizio”),  convertito con modificazioni dalla Legge n. 326/2003, fissa limiti più stringenti rispetto ai precedenti primo e secondo, di cui alle leggi n. 47/1985 e 23 dicembre 1994, n. 724, escludendo la possibilità di conseguire il condono nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, qualora sussistano congiuntamente queste due condizioni ostative:

  • siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere;
  • in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.

Sebbene la presenza di un vincolo idrogeologico non comporti l'inedificabilità assoluta dell'area, la sua presenza impone ai proprietari l'obbligo di conseguire, prima della realizzazione dell'intervento, il rilascio di apposita autorizzazione da parte della competente amministrazione, in aggiunta al titolo abilitativo edilizio (Cons. Stato, Sez. V, 24 settembre 2009 n. 43731 e Sez. IV, 3 novembre 2008 n. 5467).

Per i giudici, ne consegue che le opere soggette a vincolo idrogeologico non sono condonabili ove siano in contrasto con il suddetto vincolo, anche se questo sia stato apposto, senza che residui alcun diaframma di discrezionalità in capo all'amministrazione interessata dalla domanda di condono ai fini del suo accoglimento, dovendosi anzi provvedere alla demolizione delle opere abusive.

Speciale Testo Unico Edilizia

Demolizione è un atto dovuto e vincolato

Nella sentenza viene anche ribadito che che l'ordine di demolizione ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato, dove “la repressione dell'abuso corrisponde per definizione all'interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi illecitamente alterato, con la conseguenza che essa è già dotata di un'adeguata e sufficiente motivazione, consistente nella descrizione delle opere abusive e nella constatazione della loro abusività” (cfr.,Cons. Stato, Sez. VI, 3 novembre 2020 n. 6771).

Stesso destino va riservato a un’eventuale sostenuta violazione del principio del legittimo affidamento collegato al lungo tempo trascorso dalla realizzazione delle opere e dalla presentazione della domanda di condono edilizio: il decorso anche di un lungo tempo non è idoneo a far perdere il potere all'amministrazione di provvedere in quanto, se così fosse, si realizzerebbe una sorta di “sanatoria extra ordinem” (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 17 ottobre 2017 n. 9).

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