Condono negato: la PA deve sempre mostrare gli atti

L’istante ha sempre diritto di visionare i documenti e non può subire i problemi organizzativi dell’amministrazione

di Redazione tecnica - 30/04/2022

Una Pubblica Amministrazione non può negare l’accesso agli atti, come ad esempio pratiche relative a un condono edilizio, dando come motivazione un problema organizzativo interno, quale può essere la trasformazione di un archivio da cartaceo a digitale.

Condono edilizio e accesso agli atti: la sentenza del TAR 

Come spiega il TAR Lazio con la sentenza n. 5086/2022, si tratta di circostanze riguardanti l’organizzazione della Pubblica Amministrazione che non possono essere in alcun modo opposte a chi sia titolare di un interesse personale, diretto, concreto e attuale alla ostensione degli atti, anche eventualmente in forma cartacea.

Nel caso in esame, il giudice amministrativo ha accolto il ricorso di una società, presentato per:

  • l’annullamento del silenzio rigetto formatosi, ai sensi dell'art. 25, co. 4, della L. 241/1990, in relazione all'istanza di accesso agli atti presentata in via telematica;
  • per l'accertamento del diritto della ricorrente all'accesso agli atti e ai documenti richiesti;
  • per la condanna dell'Amministrazione resistente all'esibizione dell'intera documentazione richiesta.

Questi i fatti: la concessionaria di uno stabilimento balneare ha avanzato domanda di condono edilizio per un abuso in ampliamento di 15 mq, rigettato dall’amministrazione comunale. Secondo la ricorrente, tale rigetto si sarebbe riferito ad un abuso di altra natura e per questo motivo, ha depositato richiesta di accesso agli atti ex art. 22 della legge n. 241/1990, avente ad oggetto tutti gli atti del procedimento di condono.

Non avendo ottenuto riscontro, è stato proposto ricorso contro il silenzio rigetto formatosi su tale istanza.

Nelle more del giudizio, l’amministrazione ha esibito solo parzialmente la documentazione sostenendo che, per la restante parte, fosse ancora in corso il processo di digitalizzazione degli atti, affidato ad un terzo soggetto.

Il TAR ha quindi detto no: una motivazione del genere riguarda solo appunto l’organizzazione della P.A. e non può in alcun modo ledere il titolare di un interesse personale, diretto, concreto e attuale all’esibizione degli atti. Se i documenti non sono ancora stati digitalizzati, andranno comunque fatti visionare anche in forma cartacea.

Quindi, benché il rigetto della domanda di condono risalga al 2018, il TAR ha confermato il diritto di accesso alla documentazione, se non altro per verificare se il diniego si riferisca effettivamente alla domanda di condono a suo tempo proposta.

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