Condono e vincolo di inedificabilità, il no del Consiglio di Stato

Palazzo Spada sulla sanatoria edilizia in caso di zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Differenze secondo gli interventi effettuati

di Redazione tecnica - 15/06/2022

La sanatoria edilizia in area con vincolo di inedificabilità assoluta è possibile solo a condizione che si tratti di un intervento di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, previo parere della Soprintenenza.

Condono in zona vincolata: la sentenza del Consiglio di Stato

Nel caso in cui invece si realizzi una nuova costruzione, l’abuso non è sanabile: lo conferma il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4700/2022 a seguito del ricorso presentato contro un’Amministrazione Comunale che aveva respinto una domanda di condono edilizio presentata ai sensi della legge n. 326/2003 (cd. “Terzo Condono Edilizio”) per un immobile realizzato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

Oltre ad emanare l’ordine di demolizione, il Comune ha anche motivato il provvedimento di diniego specificando che: "il manufatto è stato realizzato su immobili soggetti a vincolo di inedificabilità dettato dal DM del 28 marzo 1985 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’area” e che l’art. 32, comma 27, lettera d) della legge 326/03 dispone che “le opere abusive qualora siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei beni ambientali e paesaggistici, qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, successivamente alla data dell’imposizione del vincolo stesso non sono suscettibili di sanatoria”.

Condono edilizio: le condizioni che lo rendono impossibile

Nel valutare la questione, il Consiglio di Stato ha preliminarmente evidenziato che, in base a un consolidato orientamento giurisprudenziale, il combinato disposto dell’art. 32 della legge n. 47/1985 (cd. “Primo Condono Edilizio”) e dell’art. 32, comma 27, lettera d), del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003, comporta che un abuso commesso su un bene sottoposto a vincolo di inedificabilità, sia esso di natura relativa o assoluta, non può essere condonato quando ricorrono, contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • a) imposizione del vincolo di inedificabilità prima della esecuzione delle opere;
  • b) realizzazione delle stesse in assenza o difformità dal titolo edilizio;
  • c) la non conformità alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (nelle zone sottoposte a vincolo paesistico, sia esso assoluto o relativo, è cioè consentita la sanatoria dei soli abusi formali);

Inoltre, sempre con riguardo agli abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, il Consiglio ha precisato che il condono previsto dall’art. 32 del decreto legge n. 269/2003 è appunto applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 del decreto stesso (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e previo parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.

Non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato, anche se l’area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti.

I giudici di Palazzo Spada hanno quindi respinto l’appello e confermato il diniego di sanatoria su queste basi:

  • il fondo su cui l’abuso insiste è sottoposto a vincolo paesaggistico di inedificabilità assoluta;
  • l’abuso consiste nella realizzazione di una nuova costruzione non rientrante tra le tipologie di abusi ‘minori’ condonabili in zona vincolata;
  • il silenzio-assenso su un permesso in sanatoria non è ammesso con riguardo alle opere realizzate in area vincolata paesaggisticamente, occorrendo il previo rilascio del parere dell’autorità preposta alla gestione del vincolo;
  • è legittimo il diniego di condono anche quando è disposto in assenza del parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo, in quanto il decreto-legge n. 269 del 2003 esclude in via generale la sanabilità delle opere abusive oggetto del terzo condono nelle zone vincolate; soltanto se fossero state assenti le condizioni ostative indicate nel sopra riportato art. 32 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, l’amministrazione comunale avrebbe dovuto necessariamente chiedere il parere dell’organo tenuto per valutare la possibilità di rilasciare all’interessato un provvedimento favorevole.

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