Consiglio di Stato: la doppia conformità è un procedimento vincolato

La mancata rispondenza alle norme vigenti al momento della realizzazione dell'abuso e al momento della richiesta di sanatoria non permette di ottenere il permesso di costruire

di Redazione tecnica - 20/06/2022

Doppia conformità, senza la sua sussistenza la sanatoria è impossibile. Su uno dei temi più dibattuti in ambito edilizio è tornato a parlare il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4739/2022, a seguito dell’appello presentato per il rigetto della sanatoria e l’ordine di demolizione impartito da un’Amministrazione comunale relativamente ad alcune opere abusive.

Doppia conformità edilizia: senza, impossibile la sanatoria

In particolare, la questione riguardava la richiesta di sanatoria di opere afferenti un’attività di rimessaggio camper e roulotte, comprendenti la realizzazione di un piazzale, l’apposizione di alcuni prefabbricati, la costruzione di una tettoia in lamiera e la realizzazione di un passo carrabile per l’accesso all’area. Il tutto in una zona classificata nel P.R.G. “di particolare interesse agricolo” e “fascia di rispetto delle strade, fascia di igiene ambientale”.

Il Comune non solo ha respinto la domanda, ma ha anche ordinato la demolizione delle opere, in quanto l’intervento nel suo complesso non era conforme alla normativa sia al momento della presentazione della domanda che al momento della realizzazione e con gli strumenti urbanistici adottati.

L'accertamento di conformità nel Testo Unico Edilizia

Ricordiamo che, come previsto dall’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, il responsabile dell’abuso o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento è conforme:

  • alla disciplina urbanistica e edilizia vigente al momento della realizzazione dello stesso;
  • alla disciplina vigente al momento della presentazione della domanda di sanatoria.

Non solo: nel caso sia stato emanato un ordine di demolizione, la domanda di accertamento di conformità non impatta sulla legittimità dell’ingiunzione a demolire, ma, al più, condiziona l’efficacia dell’ordinanza.

Due sono infatti le possibilità:

  • se l’accertamento di conformità viene presentato prima dell’ordine di demolizione, questo diventa nullo;
  • se l’accertamento di conformità viene presentato in seguito all’ordine di demolizione, esso non viene annullato ma diventa inefficace, nell’attesa del parere definitivo dell’Amministrazione sulla sussistenza dei requisiti o sulla conferma a procedere con la demolizione.

La sentenza del Consiglio di Stato

In questo caso, il Consiglio di Stato ha dato ragione al Comune: come spiega Palazzo Spada, non sussisteva la doppia conformità, il cui esito è per altro vincolato.

La richiesta di permesso di costruire riguardava un progetto di demolizioni, sbancamenti, riporti di terreno, modifiche di manufatti esistenti e nuove costruzioni che non era in linea né con la normativa vigente all’epoca, né con la disciplina attualmente vigente, motivi per cui il ricorso è stato respinto, confermando sia l’abusività delle opere che l’ordine di demolizione.

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