Contratti pubblici e imposta di bollo: chiarimenti dal Fisco

All'imposta prevista dal d. Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice Appalti) si aggiunge anche quella disciplinata dal d.P.R. n. 642/1972? Ecco la risposta dell'Agenzia delle Entrate

di Redazione tecnica - 10/10/2023

Il nuovo Codice dei Contratti prevede che in fase di registrazione dei contratti di appalto vada applicata l’imposta di bollo nel valore individuato nella tabella contenuta nell’Allegato I.4. A questa, si aggiunge anche l’imposta finora prevista e disciplinata dal d.P.R. n. 642/1972?

Registrazione contratti d'appalto: chiarimenti sull'imposta di bollo

Un dubbio posto da una stazione appaltante a cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con la risposta del 9 ottobre 2023, n. 446, facendo una ricognizione generale della disciplina al riguardo.

Preliminarmente il Fisco ha ricordato che di norma l'imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il quale, all'articolo 1, dispone che «Sono soggetti all'imposta [...] gli atti, documenti e registri indicati nell'annessa tariffa». Relativamente agli atti indicati nella tariffa, si rileva che ai sensi dell'articolo 1bis si applica l'imposta di bollo fin dall'origine agli «atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali sottoposti a registrazione con procedure telematiche e loro copie conformi per uso registrazione».

Le disposizioni del nuovo Codice Appalti

Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, all'articolo 18, comma 10, stabilisce che «Con la tabella di cui all'allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. [...] l'allegato I.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice».

In particolare, l'allegato I.4 prevede:

  • all'articolo 1 che «Il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto è determinato sulla base della Tabella annessa [...]. L'imposta è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti. Sono esenti dall'imposta gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro».
  • all'articolo 2 che «Il pagamento dell'imposta di cui all'articolo 1 ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta Pagina 4 di 6 eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642».

Come riportato nella Relazione illustrativa del Codice, la finalità della norma è la semplificazione, razionalizzando i testi vigenti, e «Il comma 10 rimanda all'allegato I.4 del codice per la determinazione dell'imposta di bollo a carico dell'appaltatore, stabilendo che venga corrisposta in unica soluzione al momento della stipula del contratto e in proporzione al suo valore».

Sempre nella relazione illustrativa si legge che l’Allegato I.4, «semplifica le modalità di calcolo dell'imposta di bollo su atti e documenti formati in esito a una delle procedure disciplinate dal codice dei contratti pubblici. Inoltre, viene chiarito che il pagamento dell'imposta come determinata sulla base della Tabella contenuta nel presente allegato, cui l'appaltatore ai sensi dell'articolo 18, comma 10, del codice deve provvedere al momento della stipula del contratto, tiene luogo dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642».

Imposta di bollo e Codice Appalti 2023: i chiarimenti del Fisco

Infine, come precisato nella circolare 22/E del 28 luglio 2023, le nuove disposizioni si applicano solo ai procedimenti avviati dal 1° luglio 2023, data in cui il nuovo Codice ha acquisito piena efficacia. La stessa circolare ha specificato che «Per effetto delle novità introdotte col nuovo codice dei contratti pubblici [...] il pagamento assolto alla stipula del contratto dall'aggiudicatario ha natura di imposta di bollo dovuta sugli atti riguardanti l'intera procedura [... ] in sostituzione dell'imposta di bollo dovuta in forza del d.P.R. n. 642 del 1972 [...]. Con riferimento alla fase successiva alla stipula del contratto, invece, non sono più previsti ulteriori versamenti dell'imposta di bollo da parte dell'aggiudicatario».

Relativamente alle modalità di versamento, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2023, prot. n. 240013/2023, ha stabilito che l'imposta di bollo di cui all'articolo 18, comma 10, del d.lgs. n. 36 del 2023, in sostituzione delle modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 642 del 1972, «è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE)». Ulteriori modalità di versamento «anche attraverso l'utilizzo degli strumenti offerti dalla piattaforma di cui all'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (pagoPA)» possono essere definite con successivi provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Con la risoluzione n. 37/E del 28 giugno 2023 sono, tra l'altro, istituiti i seguenti codici tributo per il versamento dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve tramite il modello di versamento F24 ELIDE al momento della stipula del contratto:

  • ''1573'' denominato ''Imposta di bollo sui contratti articolo 18, comma10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36''; '
  • '1574'' denominato ''Imposta di bollo sui contratti SANZIONE ­articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36'';
  • ''1575'' denominato ''Imposta di bollo sui contratti INTERESSI ­articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36''.

Infine, come precisato nella circolare del 28 luglio 2023 n. 22/E, nel caso in cui il contratto sia stato rogato o autenticato da un notaio o altro pubblico ufficiale e venga registrato con la procedura telematica di cui all'articolo 3­bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, l'imposta di bollo è versata con le modalità telematiche previste dalla richiamata procedura, unitamente agli altri tributi dovuti, nella nuova misura stabilita dal Codice dei contratti pubblici. Non è, invece, ammesso il versamento dell'imposta di bollo con modalità virtuale.

Pertanto, rispondendo al quesito, il Fisco ha chiarito che in relazione alla fase di registrazione non è dovuta ulteriore imposta di bollo rispetto a quella da assolvere al momento della stipula del contratto secondo le modalità indicate dall'Allegato I.4 al Codice dei Contratti, richiamato dall'artIcolo 18, comma 10.

 

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati