Consiglio superiore dei lavori pubblici: Il tavolo tecnico ha completato la revisione del DPR 380/2001

Gli articoli 12 e 13 contengono le norme relative, rispettivamente all’edilizia ibera e e agli interventi eseguibili senza alcun titolo abilitativo

di Redazione tecnica - 07/12/2020
Aggiornato il: 23/07/2021

L’apposito tavolo tecnico, istituito presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, ha completato la revisione del Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001) ed il testo che dovrebbe andare a sostituire il DPR 380/2001 ed il nuovo testo proposta per la “Disciplina delle costruzioni” è costituito da 140 articoli sudivisi nei seguenti sette Titoli:

  • Titolo I (artt. 1-7) - Contenut e disposizioni generali
  • Titolo II (artt. 7-65) - Disciplina delle attività edilizie
  • Titolo III (artt. 66-112) - Resistenza e stabilità delle costruzioni
  • Titolo IV (artt. 113 - 132) - Sostenibilità delle costruzioni
  • Titolo V (artt. 133-136) - Accessibilità delle costruzioni
  • Titolo VI (art. 138) - Disposizioni transitorie
  • Titolo VII (artt. 139-140) - Disposizioni finali

Di notevole importanza il Titolo II relativo alla Disciplina delle attività edilizie che è suddiviso, poi, nei seguenti 8 Capi:

  • Capo I (artt. 7-9) - Disposizioni di carattere generale
  • CAPO II (artt. 10-25) - Categorie di intervento urbanistico-edilizio e regimi amministrativi
  • CAPO III (artt. 26-31) - Onerosità degli interventi edilizi
  • CAPO IV (32-33) - Agibilità degli edifici
  • CAPO V (artt. 34-36) - Vigilanza sulle costruzioni
  • CAPO VI (artt. 37-39) - Accertamento di conformità
  • CAPO VII (artt.40-62) - Provvedimenti sanzionatori
  • CAPO VIII (artt.63-65) - Disposizioni finali

Articolo 7 recante “Limiti di distanza tra fabbricati”

Nello specifico, con l’articolo 7 del provvedimento ridisegna la definizione del “Limite di distanza tra fabbricati” con cui sono indicate differenti soluzioni per le nuove edificazoni cui è dedicato l’intero comma 2 i cui sono dettagliatamente indicate disposizioni che contemplano deroghe alla distanza di 10 metri previst al comma 1. Lettera a) nei seguenti casi:

  • attuazione di piani attuativi o atti equivalenti comunque denominati, comprendenti previsioni planivolumetriche, anche con riferimento alle pareti finestrate di edifici posti all’esterno del perimetro dello strumento attuativo, qualora ciò sia espressamente previsto dal medesimo strumento attuativo;
  • interventi di nuova edificazione da attuarsi mediante intervento urbanistico-edilizio diretto, ove realizzati in attuazione di specifiche normative regionali atte a favorire processi di rigenerazione o di riqualificazione di tessuti edificati, ovvero in specifici ambiti urbani individuati dai Comuni;
  • al di fuori delle aree totalmente o parzialmente edificate e in quelle assimilabili comunque denominate dalla normativa regionale e locale, deve essere osservata una distanza pari all’altezza del fabbricato più alto tra quello di progetto e quello esistente sul lotto finitimo, qualora gli edifici in questione si fronteggino per uno sviluppo superiore a metri 12.

Nel caso di interventi sugli edifici esistenti sono previste le seguenti deroghe:

  • negli interventi urbanistico-edilizi comunque denominati comportanti la modifica della sagoma, l’eventuale incremento della distanza preesistente, ancorché inferiore a quella minima prevista al comma 2, lettera a) dello stesso articolo 7;
  • la realizzazione degli incentivi volumetrici o di superficie eventualmente previsti dagli strumenti urbanistici, o da specifiche normative statali e regionali, per finalità di riqualificazione, riuso e recupero del patrimonio edilizio esistente, che possono essere realizzati con ampliamenti fuori sagoma o in sopraelevazione, anche con il superamento dell’altezza massima dell’edificio preesistente e dei limiti di densità edilizia, purché sia garantito il rispetto delle distanze preesistenti o la collocazione delle parti aggiunte ad una distanza maggiore di quella preesistente, ancorché inferiore a quella minima prevista al comma 1, lettera a) dello stesso articolo 7.

Articolo 12 recante “Attività edilizia libera”

Nell’articolo 12 è precisato che i seguenti interventi, non incidenti sulla trasformazione del territorio, sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

  • gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 11, comma 3, lettera d);
  • gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche, sensoriali e cognitive privi di rilevanza strutturale, che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
  • gli interventi edilizi finalizzati ad installazioni impiantistiche di modesta entità, quali pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw, depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc, microgeneratori eolici e pannelli solari, termici e fotovoltaici, posti a servizio di singoli edifici;
  • le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi;
  • le attività strettamente pertinenti all’esercizio delle attività agro-silvo-pastorali, quali: modellazioni e livellamenti del suolo; interventi su impianti idraulici agrari; realizzazione o manutenzione di muretti a secco; interventi di manutenzione della viabilità vicinale, poderale e forestale che non modifichino la struttura e le pavimentazioni dei tracciati; installazione di serre temporanee stagionali;
  • gli interventi e le installazioni dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti, temporanee o stagionali, e destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, ivi compresa l’occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi, ovvero per attività economiche di varia natura quali esposizione e vendita di merci, attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività turistico-ricettive, esercitate anche nell’ambito dell'attività agricola, e utilizzazioni consimili;
  • l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore;
  • la posa e l‘istallazione di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, nonché la sistemazione di spazi esterni per il gioco e il tempo libero, ivi comprese le aree ludiche senza fini di lucro, mediante installazione di strutture e manufatti facilmente reversibili, semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie;
  • la realizzazione di manufatti completamente interrati quali: intercapedini non accessibili se non per mere esigenze di ispezione; volumi tecnici e manufatti di modeste dimensioni, non suscettibili, neanche mediante successivi interventi di trasformazione, di consentire la permanenza di persone, né continuativa né saltuaria; serbatoi, cisterne di raccolta delle acque a fini irrigui, pozzi e manufatti consimili;
  • i mutamenti della destinazione d’uso eseguiti in assenza di opere edilizie, ai sensi dell’articolo 24, previa comunicazione di avvio della nuova attività all’amministrazione comunale;
  • ogni altro intervento minore di rilevanza edilizia, equiparabile per entità e caratteristiche intrinseche alle fattispecie elencate nel comma 1, fermo restando quanto specificato all’articolo 13 per gli interventi privi di rilevanza edilizia.

Articolo 13 recante “Interventi privi di rilevanza edilizia”

Nell’articolo 13 viene precisato che le Regioni possono definire elencazioni esemplificative di interventi e installazioni impiantistiche diversi da quelli costituenti attività edilizia libera di cui all’articolo 12 che per le loro caratteristiche intrinseche di irrilevanza sugli assetti del territorio, di assenza di opere edilizie, di precarietà costruttiva, facile amovibilità, o in ragione delle esigue dimensioni o della limitata durata di installazione, sono da ritenersi privi di rilevanza urbanistico-edilizia.

Art. 33 recante “Inagibilità”

Interessante il comma 2 dell’articolo 33 in cui viene espressamente affermato che “Sono comunque da considerarsi inagibili per legge, e non possono quindi essere utilizzati, anche in assenza di espressa dichiarazione di inagibilità, gli immobili derivanti da interventi di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia o ricostruzione di edifici crollati, come definiti dall’articolo 11, realizzati in assenza di titolo abilitativo e non legittimati da atti abilitativi in sanatoria”.

In allegato il testo approvato dal tavolo tecnico, istituito presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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