Cucina in veranda? Ci vuole il permesso di costruire

Il TAR Lazio conferma ancora una volta che una struttura con tamponature e piano attrezzato non può essere definita come pergotenda

di Redazione tecnica - 19/04/2022

Si fa presto a dire pergotenda. Come abbiamo ribadito più volte, con la definizione di questa struttura si nascondono diversi abusi edilizi, come tettoie e verande.

Pergotenda o veranda? La sentenza del TAR

Ne torna a Parlare il TAR Lazio che, con la sentenza n. 2481/2022, ha respinto il ricorso contro l’ordine di demolizione di una pergotenda di circa 18 mq posta su un terrazzo di pertinenza, tamponata su due lati con vetri scorrevoli e dotata di un piano attrezzato cucina al suo interno.

Secondo il proprietario, il manufatto era solo una pergotenda con telo retrattile in pvc, sostenuto da una struttura in tubolari con vetri scorrevoli posizionati su semplici guide, tali da non potere essere assimilati ad alcun tipo di serramento o infisso: questa configurazione non avrebbe avuto altro compito, se non quello di fornire riparo dal sole e dagli agenti atmosferici e garantire una migliore fruizione del terrazzo su cui è installata. Quindi essa non avrebbe determinato alcun aumento di volumetria limitandosi, piuttosto, a integrare, un elemento di arredo di un’area pertinenziale, realizzabile senza necessità di alcun previo titolo abilitativo.

Secondo l’Amministrazione Comunale si sarebbe trattato invece di un intervento di ristrutturazione edilizia, abusivamente realizzato in violazione degli artt. 33 del d.P.R. N. 380/2001 e dell’art. 16 della l.r. Lazio n. 15/2008, evidenziando anche come, all’interno della pergotenda in questione, fosse presente un piano attrezzato cucina, che avrebbe determinato una modifica sostanziale della destinazione d’uso del terrazzo e la realizzazione di un’ulteriore stanza, con violazione dell’art. 10, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Differenze tra pergotenda e veranda

Il TAR ha quindi ricordato la definizione in giurisprudenza di pergotende, ossia “i manufatti in cui l'opera principale sia costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della tenda; non è invece configurabile una pergotenda se la struttura principale è solida e permanente e, soprattutto, tale da determinare una evidente variazione di sagoma e prospetto dell'edificio. A riguardo risultano decisive le dimensioni e l'impatto prodotto sul territorio indipendentemente dalla natura precaria e amovibile dell'opera stessa”.

La struttura realizzata solo apparentemente potrebbe qualificarsi come “pergotenda” ma in realtà, per la sua conformazione e per l’uso cui è stata destinata, costituisce un’autentica veranda priva di titoli legittimanti.

In proposito, la stessa giurisprudenza amministrativa è chiara nell’affermare che:

  • la realizzazione di una veranda con chiusura di un balcone, comportando nuovi volumi e modifica della sagoma dell'edificio, è soggetta a permesso di costruire;
  • le verande realizzate sulla balconata di un appartamento, in quanto determinano una variazione planovolumetrica e architettonica dell'immobile nel quale vengono realizzate, sono senza dubbio soggette al preventivo rilascio di permesso di costruire. Si tratta, infatti, di strutture fissate in maniera stabile al pavimento che comportano la chiusura di una parte del balcone, con conseguente aumento di volumetria e modifica del prospetto. Né può assumere rilievo la natura dei materiali utilizzati, in quanto la chiusura, anche ove realizzata con pannelli in alluminio, costituisce comunque un aumento volumetrico;
  • la qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile soltanto ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un'opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici, ma non anche ad opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all'opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, tali, cioè, che non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica;

La struttura in esame costituisce una nuova volumetria, acquisita indebitamente mediante la chiusura dello spazio originariamente destinato a terrazzo pertinenziale, trasformato per di più in cucina con la presenza del piano attrezzato. Il ricorso è stato quindi respinto, confermando l’abusività della pergotenda, o meglio della veranda, realizzata senza permesso di costruire.

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