Decreto Bollette 2025: in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione

Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 19/2025. Si conferma il bonus di 200 euro su luce e gas per le famiglie con ISEE fino a 25mila euro

di Redazione tecnica - 02/05/2025

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2025, n. 98, la legge del 24 aprile 2025, n. 60 di conversione del D.L. n. 19/2025,  il c.d. Decreto Bollette.

Il DL Bollette è legge: le novità in Gazzetta Ufficiale

Si cristallizzano così le “Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza”, tra cui:

  • il bonus di 200 euro destinato alle utenze domestiche di energia elettrica e gas naturale;
  • le indicazioni operative per il Bonus Elettrodomestici 2025;
  • le semplificazioni per CER e per impianti FER.

Bonus Bollette e Bonus Elettrodomestici

Confermato il contributo una tantum pari a 200 euro per le utenze domestiche di energia elettrica e gas naturale, destinato a soggetti con ISEE non superiore a 25mila euro. Il beneficio è riconosciuto nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

Viene anche introdotto il comma 3-bis all’art. 1, che chiarisce meglio come utilizzare il Bonus Elettrodomestici 2025. In particolare, sarà emanato un nuovo decreto interministeriale con il quale verranno definiti i prodotti agevolabili e le modalità di smaltimento degli apparecchi sostituiti.

Inoltre il contributo verrà erogato sotto forma di voucher generato sulla piattaforma PagoPA. Istruttoria, verifiche e controlli saranno competenza di Invitalia.

Comunità Energetiche Rinnovabili: le novità per le CER

La legge di conversione ha modificato il d.Lgs. n. 199/2021, in relazione alle CER:

In particolare, l’art. 1-bis (Disposizioni per la promozione della costituzione di comunità energetiche rinnovabili) estende la possibilità di partecipazione alle CER ad alcuni soggetti pubblici e istituzionali, fra cui:

  • aziende territoriali per l’edilizia residenziale;
  • IPAB;
  • aziende pubbliche di servizi alla persona;
  • consorzi di bonifica;
  • società partecipate da enti territoriali.

Con l’art. 1-ter (Entrata in esercizio di impianti asserviti a comunità energetiche) viene disciplinato l’accesso agli incentivi per impianti di energia rinnovabile asserviti a CER entrati in esercizio entro 150 giorni dall’adozione del decreto CACER, che regola le configurazioni di autoconsumo diffuso.

Secondo quanto previsto dalla nuova norma, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica dovrà aggiornare le relative regole operative entro 90 giorni dalla conversione in legge del decreto.

Semplificazioni per impianti FER

Altre disposizioni particolarmente interessanti sono:

  • l’art. 3-ter, che interviene sulla remunerazione della produzione di energia da fonti rinnovabili, prevedendo contratti per differenza a due vie stipulati dal GSE tramite aste al ribasso lato offerta, su base volontaria e con durata quinquennale.
  • l’art. 3-quinquies che introduce semplificazioni per gli impianti di accumulo;
  • l’art. 3-sexies che estende la disciplina autorizzativa (PAS e autorizzazione unica) già prevista per gli impianti elettrochimici anche agli accumulatori termomeccanici, modificando il d.lgs. 190/2024, c.d. “Testo Unico Rinnovabili”.

Infine, con l’art. 4-bis, si semplifica l’iter autorizzativo degli impianti di energia da fonti rinnovabili. Tra le novità si segnalano:

  • la consultazione delle Regioni costiere per impianti off-shore, oppure nel caso di modifiche con incremento di potenza superiore ai 300 MW;
  • il coinvolgimento delle regioni in sede di conferenza di servizi anche per impianti idroelettrici a pompaggio puro;
  • il regime di attività libera per piccoli impianti idroelettrici su strutture esistenti di potenza inferiore a 500 kW;
  • l’esclusione degli impianti agrivoltaici dalla PAS;
  • la verifica ambientale regionale per il repowering eolico sullo stesso sito, di potenza superiore a 30 MW.
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