Decreto PNRR: nuove semplificazioni dei procedimenti amministrativi in materia di beni culturali

Si accelerano e semplificano gli interventi di manutenzione ordinaria su immobili tutelati di proprietà pubblica e con destinazione d’uso pubblico

di Redazione tecnica - 15/02/2023

Nuove semplificazioni in vista per gli interventi di manutenzione ordinaria (art. 3, comma 1, lettera a) del d.P.R. n. 380/2001) su immobili di proprietà pubblica e con destinazione d’uso pubblico, tutelati ai sensi della Parte Seconda del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e interessati da interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC.

Decreto PNRR a breve in Consiglio dei Ministri

Lo prevede il nuovo Decreto Legge PNRR (il terzo) denominato “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune” che dovrebbe approdare al prossimo Consiglio dei Ministri.

Un nuovo Decreto Legge che come di consuetudine tratta argomento molto eterogenei racchiusi in 59 articoli. Ecco di seguito la struttura del nuovo Decreto Legge:

Parte I Governance per il PNRR e il PNC

Titolo I Sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR e del PNC

  • ART. 1 ( Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari degli interventi PNRR )
  • ART. 2 ( Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri )
  • ART. 3 (Disposizioni in materia di poteri sostitutivi e di superamento del dissenso)
  • ART. 4 (Stabilizzazione del personale di livello non dirigenziale assegnato alle Unità di missione PNRR)
  • ART. 5 (Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell’attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie)
  • ART. 6 (Semplificazione delle procedure di gestione finanziaria PNRR)
  • ART. 7 (Disposizioni in materia di monitoraggio degli interventi PNC)

Parte II Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa

Titolo I Rafforzamento della capacità amministrativa

  • ART. 8 (Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori)
  • ART. 9 (Misure urgenti per lo svolgimento delle attività connesse all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Supporto e assistenza tecnica per i presidi territoriali)
  • ART. 10 (Comitato centrale sulla sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici)
  • ART. 11 (Disposizioni in materia di efficientamento del comparto Giustizia – Missione 1, Componente 2, Asse 2)
  • ART. 12 (Attuazione delle misure PNRR di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy)
  • ART. 13 (Utilizzo del Portale unico del reclutamento inPA)
  • ART. 14 (Disposizioni per assicurare la funzionalità dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato)

Titolo II Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure

Capo I

  • ART. 15 (Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi)
  • ART. 16 (Disposizioni per l’attuazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR)
  • ART. 17 (Contributo dell’Agenzia del demanio all’attuazione di progetti finanziati con risorse del PNRR o del PNC)
  • ART. 18 (Contributo dell’Agenzia del demanio alla resilienza energetica nazionale)
  • ART. 19 (Disposizioni in materia di accordi quadro e di convenzioni delle centrali di committenza)
  • ART. 20 (Misure in materia di infrastrutture digitali e di acquisto di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR, nonché di digitalizzazione dei procedimenti)
  • ART. 21 (Disposizioni in materia di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nonché di verifica di impatto ambientale)
  • ART. 22 (Disposizioni in materia di funzionamento della Soprintendenza speciale per il PNRR)
  • ART. 23 (Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità)
  • ART. 24 (Semplificazione degli interventi di manutenzione degli impianti energetici delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché in materia di antincendio)

Capo II (Disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito)

  • ART. 25 (Èquipe formative territoriali)
  • ART. 26 (Disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali)
  • ART. 27 (Disposizioni in materia di Scuola di Alta Formazione dell’istruzione)

Capo III (Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca)

  • ART. 28 (Disposizioni in materia di ricercatori e del personale degli enti di ricerca)
  • ART. 29 (Disposizioni per la realizzazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero dell’università e della ricerca)
  • ART. 30 (Disposizioni in materia di housing universitario)

Capo IV (Disposizioni urgenti in materia di protezione civile)

  • ART. 31 (Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico)

Capo V (Disposizioni urgenti in materia di resilienza, valorizzazione del territorio e efficienza energetica dei Comuni)

  • ART. 32 (Modifiche all’articolo 1 commi 139 e ss. della legge 30 dicembre 2018, n. 145)
  • ART. 33 (Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e disposizioni per l'attuazione di «Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici)

Capo VI (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti)

  • ART. 34 (Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi ferroviari oggetto di commissariamento ai sensi del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)
  • ART. 35 (Semplificazioni procedurali relative agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)
  • ART. 36 (Disposizioni per favorire gli acquisiti di immobili da parte degli enti previdenziali per soddisfare esigenze logistiche delle Pubbliche amministrazioni e per il reperimento di nuovi sedi per esigenze connesse al PNRR e per il reperimento di nuovi sedi per esigenze connesse al PNRR)

Capo VII (Disposizioni urgenti in materia di giustizia)

  • ART. 37 (Disposizioni in materia di digitalizzazione del processo e degli atti processuali nonché in materia di archivio giurisprudenziale nazionale)
  • ART. 38 (Ulteriori disposizioni in materia di deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione)
  • ART. 39 (Modifiche all’articolo 41 del Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n.149 recante “Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”)
  • ART. 40 (Disposizioni in materia di crisi di impresa)
  • ART. 41 (Modifiche al Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271)
  • ART. 42 (Disposizioni in materia di giustizia tributaria)

Capo VIII (Disposizioni urgenti in materia di ambiente e della sicurezza energetica)

  • ART. 43 (Semplificazione per lo sviluppo dell’idrogeno verde e rinnovabile)
  • ART. 44 (Interventi di rinaturazione dell’area del Po)
  • ART. 45 (Disposizioni per l’efficienza energetica a valere sui fondi PREPAC)
  • ART. 46 (Estensione dello stanziamento per le annualità 2025 e 2026 delle risorse di assistenza tecnica per il PNRR)
  • ART. 47 (Utilizzo dei proventi delle aste CO2)

Capo IX (Disposizioni urgenti in materia di beni culturali)

  • ART. 48 (Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di beni culturali)

Capo X (Misure di semplificazione per sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)

  • ART. 49 (Disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili)
  • ART. 50 (Disposizioni per la disciplina delle terre e delle rocce da scavo)
  • ART. 51 (Semplificazioni normative in materia di energie rinnovabili, gli impianti di accumulo energetico e gli impianti agro-fotovoltaici)

Parte III (Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e di politica agricola comune)

Titolo I (Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione)

  • ART. 52 (Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l’integrazione con il PNRR. Istituzione del Nucleo per le politiche di coesione)
  • ART. 53 (Autorità di audit dei fondi strutturali e di investimento europei)
  • ART. 54 (Disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale)
  • ART. 55 (Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse FSC)

Titolo II (Disposizioni urgenti in materia di politica agricola comune)

  • ART. 56 (Istituzione dell’Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC e rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura)

Titolo III (Disposizioni urgenti in materia di politiche giovanili)

  • ART. 57 (Agenzia italiana per la gioventù)
  • ART. 58 (Clausola di salvaguardia)
  • ART. 59 (Entrata in vigore)

Le semplificazioni dei procedimenti amministrativi in materia di beni culturali

Relativamente alle semplificazioni dei procedimenti amministrativi in materia di beni culturali, l'art. 48 del nuovo Decreto Legge prevede che con riferimento agli immobili di proprietà pubblica e con destinazione d’uso pubblico, tutelati ai sensi della Parte Seconda del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e interessati da interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, le opere di manutenzione ordinaria (art. 3, comma 1, lett. a), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) e che non comportino modifiche delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, sono consentite previa segnalazione alla soprintendenza competente.

Prevista la possibilità, da parte della soprintendenza competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, di adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione nel termine di 30 giorni dal ricevimento della segnalazione, e la rimozione degli eventuali effetti dannosi generati dalle attività eseguite.

Decorso il termine di 30 giorni, la soprintendenza competente dovrà adottare comunque i provvedimentiin presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Nel caso di attestazioni false e non veritiere, la soprintendenza competente può inibire la prosecuzione dei lavori e ordinare l’eliminazione delle opere già eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi anche dopo la scadenza dei termini, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Le modifiche al Codice dei beni culturali

Previste delle modifiche al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con la riduzione da 120 a 90 giorni il termine di cui al comma 10 dell’articolo 12 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, una nuova procedura per la determinazione del provvedimento della verifica dell’interesse culturale oltre a prevedere che le funzioni di tutela sono esercitate conformemente a criteri e priorità fissati dal Ministero.

Nel dettaglio, al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • all’articolo 3, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le funzioni di tutela sono esercitate conformemente a criteri omogenei e priorità fissati dal Ministero.”;
  • all’articolo 12:
    • al comma 10, le parole “centoventi giorni” sono sostituite dalle seguenti: “novanta giorni”;
    • dopo il comma 10, è aggiunto il seguente: “10-bis. In caso di inerzia, il potere di adottare il provvedimento è attribuito al Direttore generale competente per materia del Ministero della cultura, che provvede entro i successivi trenta giorni.”.

Il nuovo art. 3 (Tutela del patrimonio culturale), comma 2:
L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale. Le funzioni di tutela sono esercitate conformemente a criteri omogenei e priorità fissati dal Ministero.

Il nuovo art. 12 (Verifica dell'interesse culturale), commi 10 e 10-bis:
10. Il procedimento di verifica si conclude entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.
10-bis. In caso di inerzia, il potere di adottare il provvedimento è attribuito al Direttore generale competente per materia del Ministero della cultura, che provvede entro i successivi trenta giorni.

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