Decreto Superbonus: il nuovo Dossier della Camera

La Camera dei Deputati ha pubblicato il Dossier relativo al D.L. n. 212/2023 con la verifica delle relazioni tecniche e degli effetti finanziari

di Redazione tecnica - 25/01/2024

Articolo 2 - Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali e misure relative agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici

La norma estende il divieto generale di fruizione attraverso la cessione del credito o dello sconto in fattura della detrazione fiscale, previsto dall’articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023 (cosiddetto “blocca cessioni”), anche agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana, di cui al medesimo articolo 2, comma 2, lett. c), secondo periodo per le quali non sia stato richiesto, prima del 30 dicembre 2023 (data di entrata in vigore del decreto in esame), il relativo titolo abilitativo (comma 1).

Si prevede, inoltre, che i contribuenti che usufruiscono dei benefici di cui all'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020 in relazione a spese per interventi avviati successivamente al 30 dicembre 2023 (data di entrata in vigore del decreto in esame), siano tenuti a stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei suddetti benefici, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (comma 2).

La relazione tecnica:

  • precisa che la disposizione di cui al comma 1 interviene in materia di deroga al divieto di opzione per il meccanismo di sconto in fattura/cessione del credito. In particolare, a legislazione vigente il blocco delle opzioni di cui alla citata norma non opera per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, relativi alle zone sismiche 1, 2 e 3, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 11 del 2023, risultavano approvati dalle amministrazioni comunali. La modifica normativa in esame limita tale deroga solo in caso di interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, ricompresi nell’ambito dei predetti strumenti urbanistici, per i quali, in data antecedente a quella dell’entrata in vigore del decreto-legge, risulta presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi;
  • afferma che l’intervento è volto a restringere l’ambito di applicazione della deroga al divieto di opzione per il cosiddetto sconto in fattura/cessione del credito, ed è pertanto finalizzato a evitare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al comma 2, la relazione tecnica afferma che dal punto di vista degli effetti sul gettito, poiché si tratta dell’introduzione di un obbligo per legge, saranno stipulate polizze aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente contratte. In relazione alle suddette polizze aggiuntive derivano due effetti di segno opposto in termini finanziari: l’effetto negativo relativo alla detrazione ai fini Irpef del 19 per cento e l’effetto positivo correlato all’imposta sui premi assicurativi. L’effetto positivo è tale da più che compensare quello negativo, determinando pertanto una neutralità della disposizione in esame.

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