Decreto Superbonus: il nuovo Dossier della Camera

La Camera dei Deputati ha pubblicato il Dossier relativo al D.L. n. 212/2023 con la verifica delle relazioni tecniche e degli effetti finanziari

di Redazione tecnica - 25/01/2024

Articolo 3 - Revisione della disciplina sulla detrazione fiscale per l'eliminazione delle barriere architettoniche

La norma modifica la disciplina delle detrazioni Irpef per l'abbattimento delle barriere architettoniche, di cui all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

In particolare:

  • viene limitato l’ambito oggettivo dell’agevolazione, prevedendo che la stessa sia riconosciuta per la realizzazione di interventi aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. È inoltre specificato che per usufruire della detrazione delle spese documentate sostenute, i pagamenti devono essere effettuati con le modalità previste per le spese di cui all'articolo 16-bis del TUIR, ovvero con bonifico bancario o postale, da cui deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale del contribuente che sostiene le spese e il codice fiscale o la partita Iva di chi effettua i lavori (cd. bonifico parlante);
  • si precisa altresì che il rispetto dei requisiti di legge per l'accesso alla detrazione debba risultare da un'apposita asseverazione, rilasciata da tecnici abilitati;
  • viene abrogato il comma 3 del medesimo articolo 119-ter che, a legislazione previgente, aveva riconosciuto l’agevolazione anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Viene, inoltre, modificato l'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 11 del 2023, al fine di eliminare, dal 2024, la possibilità di continuare ad avvalersi della disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura in deroga al più generale divieto posto dal medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023 per le spese relative ad interventi di superamento delle barriere architettoniche. Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2024 non è ammesso esercitare dette opzioni.

La disposizione prevede che sconto in fattura e cessione del credito restano comunque consentiti oltre la predetta data:

  • per i condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
  • per le persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un “reddito di riferimento” non superiore a 15.000 euro (determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34: si veda quanto chiarito nella scheda riferita all’articolo 1, comma 2).

Infine, si consente comunque di continuare ad applicare la detrazione per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e il relativo sconto in fattura e cessione del credito, ai sensi dell'articolo 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020 e dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 11 del 2023 (nel testo in vigore anteriormente alle modifiche in esame) ad alcune ipotesi ossia per le spese sostenute in relazione agli interventi per i quali, in data antecedente al 30 dicembre 2023 (data di entrata in vigore del nuovo provvedimento):

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • se non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

La relazione tecnica afferma che le misure di fatto restringono l’ambito di applicazione dell’agevolazione in esame e pertanto non determinando oneri.

In merito ai profili di quantificazione, il dossier evidenzia che la norma modifica la disciplina sulla detrazione fiscale per l'eliminazione delle barriere architettoniche al fine di restringerne l’ambito applicativo nonché di limitare il ricorso alla sua fruizione mediante cessione del credito e sconto in fattura. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, dal momento che la norma appare suscettibile di determinare effetti positivi sui saldi di finanza pubblica prudenzialmente non stimati.

In allegato il dossier completo.

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