Demolizione abusi edilizi: chi ne risponde?

Il TAR chiarisce il procedimento per la demolizione di un abuso edilizio a seguito di ordinanza emessa ai sensi del Testo Unico Edilizia d.P.R. n. 380 del 2001

di Gianluca Oreto - 19/10/2021

Di chi è il compito di vigilare sull’attività urbanistico-edilizia? In caso di interventi realizzati senza titolo edilizio, chi ha il dovere di ingiungerne la demolizione? Ma, soprattutto, a seguito di ordinanza di chi è la responsabilità di rimuovere l'abuso edilizio?

Demolizione abusi edilizi e Responsabilità: nuova sentenza del TAR

La risposta a queste domande è contenuta all'interno del d.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico Edilizia) ma, come sempre, a chiarirne al meglio i contorni ci pensa la giurisprudenza. Come nel caso della sentenza n. 6327 del 7 ottobre 2021 che ci consente di approfondire il procedimento a seguito delle modifiche arrivate dal Decreto Legge n. 76 del 2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito in Legge n. 120 del 2020.

Nel nuovo caso oggetto della sentenza il ricorrente ha ricorso al TAR per la demolizione di un'opera abusiva realizzata dal vicino e consistente in ampliamento della volumetria, mutamento di destinazione di uso del manufatto e realizzazione di un muro di contenimento di rilevanti dimensioni.

A seguito di sentenza del TAR, il Comune ha emesso ordinanza di demolizione rimasta, però, ineseguita. Quindi la diffida inoltrata:

  • al Comune, in quanto ente istituzionalmente competente alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia in forza dell’articolo 27 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
  • alla Soprintendenza, titolare in forza del citato articolo 27 di una competenza a intervenire concorrente con quella del comune, venendo in rilievo un ambito soggetto a vincolo paesaggistico;
  • alla Regione, pure competente a intervenire nei procedimenti aventi a oggetto l’esecuzione di provvedimenti sanzionatori in forza dell’articolo 42 della legge regionale (Campania) 22 dicembre 2004, n. 16;
  • al Prefetto, cui – in base al disposto dell’articolo 41 D.P.R. n. 380, come sostituito dall’articolo 10-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 – la competenza a eseguire la demolizione è trasferita “in caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso”.

Speciale Testo Unico Edilizia

Demolizione abusi edilizi: cosa prevede la normativa edilizia

Per comprendere al meglio la sentenza del TAR (inevitabile) è opportuno fare riferimento prima ai seguenti articoli del Testo Unico Edilizia:

  • art. 31 - Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali;
  • art. 41 - Demolizione di opere abusive (articolo completamente riscritto a seguito del Decreto Semplificazioni).

Con l'articolo 31, viene previsto un preciso iter per la demolizione dell'abuso edilizio:

  1. il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto;
  2. il responsabile dell'abuso ha 90 giorni dall'ingiunzione per la demolizione e ripristino dello stato dei luoghi;
  3. dopo 90 giorni il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune.

Qui un primo "vulnus" normativo. Perché ai sensi del comma 4 dell'art. 31 è previsto che "L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente".

Tale immissione in possesso non è, però, automatica e a meno di privati che come segugi stanno attenti all'operato della pubblica amministrazione, non è poco frequente che l'immissione in possesso non arrivi mai e che a seguito di un'ordinanza di demolizione rimasta inesitata, il privato continui a godere indisturbato del bene.

Questo benché la procedura, da manuale, preveda che:

  • l'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici sottoposte a vincolo, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima;
  • e che la mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

Dopo l'acquisizione, l'opera può essere demolita oppure mantenuta se con deliberazione consiliare si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico.

È previsto pure l'obbligo per il segretario comunale di redigere e pubblicare mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e di trasmettere i dati all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite l’ufficio territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Cosa succede in caso di inerzia del Comune?

In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza, il competente organo regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale.

In caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall’accertamento dell’abuso, la competenza è trasferita all’ufficio del prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del Comune nel cui territorio ricade l’abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell’intervento, il prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate.

Demolizione abusi edilizi e Responsabilità: la decisione del TAR

A considerazioni differenti non poteva arrivare il TAR interpellato nella sentenza n. 6327/2021. I giudici di primo grado ricordano, infatti, l’obbligo di provvedere del Prefetto in forza del nuovo testo dell’articolo 41 d.P.R. n. 380 del 2001. Tale disposizione, infatti, “trasferisce” la competenza in materia di procedure di demolizione - in caso di loro mancato avvio entro 180 giorni dall’accertamento dell’abuso - ai Prefetti che si avvalgono dell’ausilio degli uffici comunali per ogni esigenza tecnico-progettuale e con il concorso, previa intesa con l’autorità militare, del Genio militare.

La disposizione dell’articolo 41 innova il sistema sanzionatorio previsto dal Testo Unico Edilizia concentrando in capo al Prefetto il compito di curare le procedure di demolizione in un’ottica di semplificazione e di effettività delle sanzioni. Afferma il TAR: "Benché la disposizione non sia chiarissima in punto di decorrenza del termine di sei mesi (il riferimento all’accertamento dell’abuso non è univoco) nella fattispecie tale termine è chiaramente (e ampiamente) decorso dato che, anche a voler utilizzare come dies a quo la data del provvedimento che ha ingiunto la demolizione facendo quindi coincidere l’accertamento con la data di emanazione di esso, sta di fatto che tale provvedimento risale al 7 luglio 2020 per cui alla data della diffida 180 giorni erano decorsi".

In definitiva, il TAR ha accolto il ricorso e ordinato al Prefetto di provvedere alla esecuzione dell’ordinanza di demolizione. Ma non solo, perché in caso di inerzia del Prefetto dovrà essere nominato commissario ad acta il Dirigente responsabile del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno o un dirigente o funzionario da lui delegato che si attiverà a istanza del ricorrente una volta inutilmente decorso il termine per l’esecuzione fissato.

Demolizione abusi edilizi e Responsabilità: una proposta

Quello della demolizione degli abusi edilizi è sempre stato un argomento caldo di cui parlare in Italia. Con l'avvento del Superbonus 110% tutti si sono resi conto dello stato di salute urbanistico-edilizio (pessimo) dell'edificato italiano ma, almeno fino ad oggi, non si è fatto alcun passo in avanti per una trattazione completa scevra da posizioni di parte.

Ciò premesso e dimenticando che spesso la demolizione dell'abuso è l'unica strada percorribile a causa di norme sulle sanatorie che andrebbero semplicemente aggiornate, la mia proposta è semplice: nel momento in cui si attiva il potere di vigilanza (per segnalazione di terzi o vigilanza diretta della p.a.), una volta emesso l'ordine di demolizione questo dovrebbe essere iscritto automaticamente all'interno di una banca dati la cui responsabilità dovrebbe andare su un Ente terzo appositamente istituito. A questo punto:

  • se l'amministrazione non lo iscrive, i dirigenti dovrebbero essere sanzionati con importi crescenti;
  • se la demolizione non avviene nei tempi previsti, le responsabilità dovrebbero passare automaticamente a questo Ente.

Ma forse, come spesso accade, la soluzione è far finta di niente finché non si attivano i tribunali...Tu che ne pensi? Scrivimi a redazione@lavoripubblici.it o sulla pagina Facebook di LavoriPubblici.it

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