Demolizione abusi edilizi: il Consiglio di Stato sugli effetti della sanatoria

Consiglio di Stato: "la presentazione di un’istanza di accertamento di conformità ex art. 36, del D.P.R. n. 380/2001, non rende inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso"

di Redazione tecnica - 01/06/2022

Quando si parla di efficacia di un ordine di demolizione in presenza di istanza di accertamento di conformità ax art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, è sempre necessario verificare le rispettive date dei provvedimenti, uno emesso dalla pubblica amministrazione, l'altro presentato dal privato.

Demolizione abusi edilizi e sanatoria: nuovo intervento del Consiglio di Stato

A ricordarlo è stato il Consiglio di Stato con la sentenza 25 maggio 2022, n. 4169 che tratta due aspetti che riguardano la presentazione di un'istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) volta ad ottenere il permesso di costruire in sanatoria edilizia:

  • il momento della presentazione: precedente o successivo ad un ordinanza di demolizione;
  • il significato del silenzio serbato dalla pubblica amministrazione.

Accertamento di conformità e ordine di demolizione

Riguardo al primo punto, esiste ormai una consolidata giurisprudenza da cui non si discosta neanche il Consiglio di Stato che conferma che la presentazione di un’istanza di accertamento di conformità (art. 36, del D.P.R. n. 380/2001) non rende inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso e, quindi, non determina l'improcedibilità, per sopravvenuta carenza d'interesse, dell'impugnazione avverso il medesimo proposta, ma comporta, al più, un arresto temporaneo dell'efficacia della misura repressiva, la quale riacquista integralmente i suoi effetti nel caso di reiezione della domanda di sanatoria.

Diversa sarebbe l'ipotesi in cui l'ordine di demolizione venga emesso in un momento successivo alla presentazione di istanza di sanatoria e prima del compimento dei termini previsti all'art. 36, comma 3 del Testo Unico Edilizia. In questo caso l'ordinanza sarebbe illegittima.

Il silenzio sull'accertamento di conformità

Nel caso di specie, il ricorrente lamenta che la norma di cui all’art. 36, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 secondo cui l’inerzia sull’istanza protrattasi per oltre sessanta giorni assumerebbe valore legale tipico di diniego, non opererebbe laddove, come nella fattispecie, l’amministrazione abbia comunicato all’interessato il preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 10-bis della L. 7/8/1990, n. 241, e costui, riscontrando la comunicazione, abbia presentato osservazioni scritte.

Secondo il ricorrente, in tal caso il procedimento dovrebbe essere definito con un provvedimento espresso che tenga contro delle dette osservazioni.

Diverso il giudizio del Consiglio di Sato secondo il quale l’inerzia dell’amministrazione protrattasi per il tempo prescritto dalla legge, equivale, inderogabilmente, a un provvedimento tacito di diniego, senza che l’effetto legale tipico possa restare pregiudicato dal fatto che nel corso del procedimento sia intervenuto un preavviso di rigetto in relazione al quale la parte interessata abbia proposto le proprie osservazioni, ferma restando, in ogni caso, la possibilità dell’adozione di un tardivo provvedimento di diniego espresso.

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