Detrazioni Ecobonus: il Fisco sulla mancata comunicazione a Enea

L'Agenzia delle Entrate ricorda quanto confermato dalla Cassazione: la comunicazione degli interventi è un adempimento inderogabile e non particolarmente oneroso per ottenere i vantaggi fiscali

di Redazione tecnica - 02/01/2023

Torna alla ribalta l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 34151/2022, relativa all’assolvimento dell’onere della comunicazione all’Enea degli interventi di riqualificazione energetica, al fine di ottenere le agevolazioni fiscali (cd. "Ecobonus")

Ecobonus: l'obbligo di comunicazione a Enea

A parlarne è la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, Fisco Oggi. In particolare si evidenzia come la Comunicazione rappresenta un onere posto in capo alla parte contribuente perché questa possa ottenere un vantaggio fiscale, motivo per cui l’assolvimento costituisce adempimento inderogabile per ottenere l’agevolazione stessa.

Ne avevamo già parlato qui, evidenziando come la Cassazione, abbia confermato la tesi dell'Agenzia delle Entrate, richiamando l'art. 4 del Decreto interministeriale 19 febbraio 2007 che, relativamente agli interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 1, commi 344-347, della legge finanziaria 2007, richiede alcuni adempimenti tra i quali al comma 1, lettera b) è espressamente indicato:

acquisire e a trasmettere entro sessanta giorni dalla fine dei lavori e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2008, all'ENEA ovvero, per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, non oltre sessanta giorni dalla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, la documentazione di cui ai successivi numeri 1 e 2, ottenendo ricevuta informatica, attraverso il seguente sito internet: www.acs.enea.it disponibile dal 30 aprile 2007; in alternativa la medesima documentazione puo' essere inviata, entro i medesimi termini e a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese n. 301 - 00123 Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: Finanziaria 2007 riqualificazione energetica.

La stretta interpretazione delle norme sulle agevolazioni fiscali

Sulla questione, il Fisco ricorda che secondo gli ermellini “in ragione del doveroso onere del contribuente di osservare una diligenza media, adeguata al compimento della richiesta in questione”, il riconoscimento dell’agevolazione oltre i confini tracciati dalle norme costituirebbe una illegittima deroga ai principi di certezza giuridica e di capacità contributiva in quanto le norme che prevedono agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione.

La stretta interpretazione è resa ancora più necessaria tanto più si mette in evidenza l’importanza che la certificazione energetica riveste sia per rilevare eventuali illeciti disciplinari commessi dai notai nello svolgimento del loro lavoro in tema di compravendite immobiliari, sia guardando alle politiche energetiche nazionali che puntano a uno sviluppo sostenibile in termini di risparmio energetico e produzione di energie pulite.

Per altro, laddove la disciplina sulle agevolazioni prevede che l'omessa comunicazione preventiva all'ENEA costituisce una causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica, essa è coerente e conforme a Costituzione, essendo volta ad incoraggiare uno sviluppo sostenibile diretto al risparmio energetico e alla produzione di energie pulite.

Come ha spiegato la Cassazione, la comunicazione non rappresenta quindi un inutile onere burocratico contrario al principio della libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost., comma 1; essa piuttosto rappresenta un adempimento non particolarmente oneroso e ragionevolmente esigibile in relazione ad un dovere di attenersi ad uno standard di normale diligenza, indispensabile per consentire all’organo competente di svolgere eventualmente i controlli che ritenga necessari in merito alla meritevolezza dei lavori in relazione ai limiti previsti dall’art. 41 Cost., comma 2, (specie in ragione delle modifiche intervenute con legge costituzionale n. 1 del 2022 a tutela dell’ambiente).

Di fatto, conclude il Fisco, si tratta quindi di un adempimento che determina:

  • vantaggi ambientali per la collettività conseguiti con gli interventi;
  • vantaggi fiscali per il contribuente che può conseguire per legge a seguito dei vantaggi ambientali stessi.
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