Detrazioni fiscali e cessione credito: il Fisco sulle cause da rigetto

I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate nel caso di rigetto della cessione del credito per comunicazione inviata dopo il 15 aprile 2021

di Redazione tecnica - 15/06/2021

L'anno 2020 ha rappresentato una vera e propria rivoluzione per i fruitori di detrazioni fiscali. Il Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha, infatti, previsto tra le altre cose la possibilità per i contribuenti di fruire in modo alternativo di alcune agevolazioni fiscali.

Superbonus 110% e detrazioni fiscali: le opzioni alternative

Con l'art. 121 del Decreto Rilancio, per il superbonus 110% e le altre principali agevolazioni per il settore dell'edilizia, è stata prevista la possibilità anche per gli incapienti di fruire del bonus fiscale grazie alle due opzioni alternative alla detrazione diretta:

  • lo sconto in fattura;
  • la cessione del credito.

Stiamo parlando di due opzioni che consentono al contribuente di ottenere uno sconto diretto da parte del fornitore dei servizi oppure di "vendere" la detrazione fiscale a "chiunque" voglia acquistarla.

Opzioni alternative le cui modalità attuative sono state definite con alcuni provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate:

  • il Provvedimento 8 agosto 2020, n. 283847 recante “Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici”;
  • il Provvedimento 12 ottobre 2020, n. 326047 recante “Modifiche al modello per la comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020, e alle relative istruzioni. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione”;
  • il Provvedimento 22 febbraio 2021, n. 51374 recante "Proroga del termine per l’invio delle comunicazioni delle opzioni di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativamente alle spese sostenute nell’anno 2020";
  • il Provvedimento 30 marzo 2021, n. 83933 recante "Ulteriore proroga del termine per l’invio delle comunicazioni delle opzioni di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativamente alle spese sostenute nell’anno 2020".

Con l'ultimo provvedimento n. 83933/2021 è stato, in particolare, prorogato al 15 aprile scorso, il termine ultimo per l’invio telematico del modello di comunicazione con cui il contribuente deve informare l’Agenzia delle Entrate di aver optato, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto in fattura o per la cessione di un credito d’imposta a terzi.

Speciale Superbonus

Cessione del credito e comunicazione tardiva

Ma cosa accade nel caso in cui la comunicazione della cessione del credito per le spese sostenute nel 2020 sia stata rigettata perché inviata oltre il 15 aprile 2021?

A rispondere a questa domanda ci ha pensato l'Agenzia delle Entrate tramite la sua rivista telematica FiscoOggi in cui ha ribadito che "L’opzione per la cessione del credito, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese. Per le spese effettuate nel 2020 il termine è stato prorogato al 15 aprile 2021".

L'Agenzia delle Entrate ha anche ricordato quanto affermato nella circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020 ossia che "l’opzione può essere esercitata anche per le rate residue delle detrazioni non ancora usufruite e, in tal caso, deve riferirsi a tutte le rate restanti ed è irrevocabile. Pertanto, nel caso indicato nel quesito, il contribuente può scegliere di usufruire della prima rata di detrazione, indicandola nel modello 730/2021, e cedere il credito corrispondente alle restanti rate".

Cessione del credito 2022 a rischio

Nella sua risposta, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato anche un aspetto molto interessante che non deve essere trascurato. "Si ricorda, infine, che la richiesta di cessione del credito, compresa quella relativa alle rate non ancora usufruite, può essere effettuata solo se le spese che danno diritto alle detrazioni sono state sostenute negli anni 2020 e 2021".

Benché l'orizzonte temporale degli interventi di superbonus 110% sia ancora "in divenire", per alcuni soggetti beneficiari c'è già una proroga ufficiale al 2022 (condomini ed edifici plurifamiliari) e al 2023 (IACP). Ma il comma 7-bis dell'art. 121 del Decreto Rilancio, che prevede la proroga della cessione del credito al 2022, è tra quelle disposizioni previste dalla Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020) per la quale si attende ancora la conferma da parte del Consiglio dell’Unione europea.

Quindi, correttamente, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che l'opzione alternativa ad oggi può essere esercitate solo per le spese sostenute nel 2020 e 2021.

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