Diniego sanatoria edilizia, occhio al vincolo

La tipologia di vincolo apposto sull’area su cui viene realizzato l’abuso può essere determinante per concedere o meno il permesso di costruire

di Redazione tecnica - 02/08/2022

La presenza di un abuso edilizio in zona vincolata molto spesso implica che ottenere la sanatoria sia molto difficile. Attenzione però, perché la valutazione di conformità da parte dell'Amministrazione va fatta non solo considerando la tipologia di abuso commesso, ma anche quale vincolo sia stato apposto sull’area in questione.

Sanatoria edilizia in area vincolata: la sentenza del TAR

Ne è conferma la sentenza n. 10497/2022 del TAR Lazio, inerente il ricorso per l’annullamento del provvedimento con cui un’Amministrazione comunale ha rigettato la domanda di condono edilizio ai sensi della Legge n. 326/2003 (cd. “Terzo Condono Edilizio”) per una veranda realizzata sulla corte di pertinenza di un appartamento, in area sottoposta a vincolo paesaggistico.

Secondo il Comune, la domanda non poteva essere accolta perché l’abuso consisteva nell’ampliamento dell’unità immobiliare, e quindi nella creazione di un nuovo volume, non riconducibile alle categorie previste ai punti n. 4, 5 e 6 (opere di restauro conservativo e opere di manutenzione straordinaria), come definite nell’allegato 1 della legge n. 326/2003, perché realizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali del D.M. 18 aprile 1959.

Vincoli paesaggistici: non sono tutti uguali

Tale vincolo era stato apposto nel 1959 ed era espressamente rivolto alla protezione di particolari specie di vegetazione presenti sull’area. Secondo il ricorrente non possono considerarsi soggette a tutela conservativa le abitazioni già esistenti all’epoca, perché ciò sarebbe equivalso a ritenere gli edifici come serventi o funzionali al terreno alberato, considerato che il vincolo era sorto a protezione del vantaggio che la fruizione dell’area alberata e la sua vista, e non viceversa.

Sul punto il TAR ha osservato che affinché possa predicarsi un conflitto tra l’abuso ed il vincolo, è necessario che quest’ultimo sia apposto sull’immobile o nell’area soggetti a “vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, …nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali”.

In questo caso, la tutela è stata rivolta alla specifica salvaguardia della vegetazione della villa, per consentire che quella parte del sito, non interessato dalla vegetazione vincolata, rimanesse disponibile all’utilizzazione fondiaria da parte del proprietario, come legittimamente consentita dallo strumento urbanistico allora vigente. Ne consegue che il vincolo in questione attiene solo l’indicazione d’ambito in cui ricadono le alberature vincolate, e salvaguardate dalle costruzioni legittimamente realizzate nei pressi.

Conclusivamente, secondo il giudice amministrativo, la veranda oggetto della domanda di sanatoria è estranea al vincolo di cui al D.M. del 18 aprile 1959 e il diniego comunicato dall’amministrazione è illegittimo.

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