Distanze tra fabbricati e tutela del paesaggio: novità in Trentino Alto Adige

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo che modifica l'art. 21 delle norme di attuazione dello Statuto speciale, in materia di urbanistica e tutela del paesaggio

di Redazione tecnica - 19/10/2023

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2023, n. 243 il d.Lgs. del 26 settembre 2023, n. 143 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio”.

Pianificazione urbanistica e tutela del paesaggio: in Gazzetta Ufficiale le modifiche allo Statuto trentino

Con il provvedimento, viene modificato l’articolo 21 del d.P.R. n. 381/1974 recante le norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche.

Scendendo nel dettaglio delle modifiche, il comma 2 viene così sostituito con il seguente “I piani urbanistici di grado subordinato sono approvati secondo le modalità stabilite dalla legge provinciale”.

Di particolare rilievo POI le aggiunzioni al comma 3, secondo cui, fermi restando i limiti previsti dall’ordinamento civile sul diritto di proprietà e sulle connesse norme del codice civile, in relazione alle peculiari caratteristiche tipologiche, architettoniche, ambientali, paesaggistiche e culturali che contrassegnano l’assetto edilizio, insediativo e territoriale montano delle Province autonome, sull’intero territorio provinciale sono esclusi dal computo della distanza tra fabbricati e dai confini gli aggetti dei fabbricati medesimi, quali sporti di gronda, balconi, scale aperte ed altri elementi, anche decorativi, fino alla misura di 1,50 m. e comunque nella misura massima, in ogni caso non superiore a 2 m., stabilita dalle disposizioni normative o amministrative provinciali e comunali, nonché i dispositivi di isolamento termico dei prospetti e delle coperture degli edifici e quelli connessi ad interventi di adeguamento o di miglioramento antisismico realizzati in osservanza delle predette disposizioni normative e amministrative provinciali e comunali.

Tutela del paesaggio: potestà e limiti delle Province Autonome

Il Decreto Legislativo stabilisce anche che le province di Trento e di Bolzano esercitano le funzioni legislative e amministrative ad esse spettanti in materia di tutela del paesaggio ai sensi degli articoli 8, primo comma, numero 6), e 16 dello Statuto di autonomia, con l’osservanza dei limiti di cui agli articoli 4 e 8 dello Statuto stesso e in applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, ratificata con legge n. 14/2006 e della Convenzione per la protezione delle Alpi, ratificata e resa esecutiva con legge n. 403/1999.

Inoltre, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5, il nuovo d.Lgs. n. 143/2023 dispone che gli strumenti di pianificazione paesaggistica sono approvati secondo le modalità stabilite dalla legge provinciale e disciplinano le forme e i modi per la tutela e la valorizzazione del paesaggio, con l’obiettivo di garantire elevati livelli di qualità del paesaggio urbanizzato, agrario e naturale.

Infine, sempre nel rispetto delle previsioni dei commi 5 e 6, le Province possono disciplinare con legge provinciale, oltre che con atti normativi e amministrativi a carattere attuativo, le procedure autorizzative in materia di tutela del paesaggio, anche dettando disposizioni finalizzate alla semplificazione procedimentale. In particolare, la disciplina provinciale concernente il procedimento di autorizzazione paesaggistica deve tenere conto della corrispondente normativa statale in materia.

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