Ecobonus: Enea aggiorna le FAQ sui quesiti fiscali

L'Enea ha aggiornato la sezione FAQ sull'ecobonus relativamente ai quesiti di natura fiscale

di Redazione tecnica - 16/01/2022

È stata aggiornata la sezione FAQ del portale Enea dedicata alle risposte alle domande più frequenti che riguardano l'ecobonus relativamente a quesiti di natura fiscale su IVA, limiti di spesa, procedure e adempimenti.

FAQ Ecobonus: quesiti fiscali

Riportiamo di seguito tutte le domande con le relative risposte.

1.E L'IVA sui lavori che mi accingo a fare e che rientrano tra quelli agevolati dal "decreto edifici" è al 10%? Come deve essere compilata la fattura? Le spese ammesse a detrazioni sono comprensive di IVA?

Pur non essendo obbligatorio possedere fatture separate per i materiali e la manodopera, si consiglia di ignorare questa facilitazione solo "virtuale". L’opuscolo dell’Agenzia delle Entrate, a tal proposito, riporta:

1.3.1 Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzioneordinaria e straordinaria, realizzati sulle unità immobiliari abitative,è previstal’Ivaridotta al 10%. Sui beni, invece, l’aliquota agevolata si applica solo se cedutinell’ambito del contratto di appalto.Tuttavia, quandol’appaltatoreforniscebeni “di valore significativo”, l’Ivaridotta si applica ai predetti beni soltanto finoa concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. In pratica, l’aliquota del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.

ESEMPIO
a) costo totale dell’intervento: 10.000 euro
b) costo per la prestazione lavorativa (manodopera):4.000 euro
c) costo dei beni significativi (peresempio,rubinetteria e sanitari): 6.000 euro

L’Iva al 10%si applica sulla differenza tra l’importocomplessivo dell’intervento eil costodei benisignificativi (a –c = 10.000 -6.000 = 4.000).

Sul valore residuo dei beni (2.000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 22%

2.E Il limite previsto di 30.000, 60.000 o 100.000 euro di detrazione deve intendersi per ciascun intervento o per ciascun richiedente?

Il limite massimo di detrazione è riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento e sarà eventualmente suddiviso se esistono più possessori dell'immobile che partecipano alla spesa. Per gli interventi in un condominio l'ammontare massimo di detrazione deve intendersi riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio, eccezion fatta per gli interventi di riqualificazione globale ricadenti nell'ambito di applicazione del comma 344, per i quali il tetto massimo di detrazione è unico per tutto il condominio e dovrà essere ripartito tra tutti i condomini. Si ricorda che, quando si eseguono più interventi ai sensi del medesimo comma e si inviano più pratiche, occorre rispettare il massimale unico di detrazione previsto per il comma di riferimento. Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che accedono alle detrazioni fiscali del 70%, 75%, 80% e 85%, il limite massimo non è sulla detrazione massima, ma sulla spesa ammissibile e si determina moltiplicando rispettivamente 40.000,00€ (detrazioni del 70% e 75%) e 136.000,00 € (detrazioni del 80% e del 85%) per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. Per maggiori informazioni si rimanda al vademecum specifico.

3.E Ho iniziato dei lavori di riqualificazione energetica lo scorso anno per i quali ho già versato un acconto all'avvio dei lavori. Ora sto completandoli e dovrò pagare il saldo e le spese professionali. Quali sono gli adempimenti procedurali da seguire?

Nel caso di lavori eseguiti a cavallo di più anni, per ciò che attiene i vincoli sui parametri tecnici che l’intervento deve rispettare, occorre fare riferimento a quelli in vigore alla data di inizio lavori. La richiesta di detrazione dovrà poi essere trasmessa ad ENEA entro 90 giorni dal termine dei lavori (come da collaudo delle opere, dal certificato di fine dei lavori o da dichiarazione di conformità), attraverso il sito che raccoglie le richieste di detrazione per lavori terminati in quell’anno (https://detrazionifiscali.enea.it/). Occorre indicare le spese complessivamente sostenute durante i lavori. Per quanto riguarda il detrazioni fiscali vige il criterio di cassa e, quindi, quanto pagato in un determinato anno potrà iniziare ad essere portato in detrazione con la denuncia dei redditi dell’anno successivo.

4.E Ho intenzione di effettuare alcuni interventi di riqualificazione energetica nel mio immobile. Sono a conoscenza che alcuni comuni hanno istituito incentivi specifici per l’installazione di pannelli solari o per la sostituzione di vecchi impianti con caldaie a condensazione. Questi incentivi “locali” sono da ritenersi cumulabili con le detrazioni fiscali ex legge 296/2006?

Dal combinato disposto del comma 5 dell’Art.28 del D. Lgs. 28/ 2011 e del decreto del MiSE 28.12.2012, riteniamo che le detrazioni fiscali ex legge 296/2006, dal 3 gennaio 2013 siano:

  • non cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi;
  • compatibili con specifici incentivi disposti da Regioni, Province, Comuni (previa verifica che questi incentivi prevedano la cumulabilità con le detrazioni fiscali e usufruendo di essi per la parte di spesa eccedente gli incentivi “locali”). Si ricorda che le detrazioni fiscali si applicano alle spese effettivamente rimaste a carico del contribuente. Per ulteriori informazioni e approfondimenti si rimanda alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 2019.

5.E Sono il direttore dei lavori di un Condominio che sta effettuando lavori di risparmio energetico (caldaia a condensazione, valvole termostatiche, ecc.). Il Condominio, come sostituto di imposta, applica già sulla mia parcella le ritenute d'acconto di legge ma, dal momento che il pagamento avviene con bonifico, la mia banca mi ha effettuato un’ulteriore ritenuta. E' legittima questa doppia imposizione?

La questione è regolata dalla Circolare dell’AdE n. 40/E del 28 Luglio 2010, disponibile sul nostro sito https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali.html che fornisce chiarimenti sulla ritenuta del 10% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito, introdotta dall'art. 25 del D.L. 31/5/2010 n.78.

“Dal 1° gennaio 2015 tale ritenuta è pari all’8%, come introdotto dalla legge di Stabilità 2015”.

La doppia imposizione, in linea di principio, va evitata. Quindi, ad esempio, se la parcella del professionista è gravata da IVA, la ritenuta della banca opererà sull'importo del bonifico al netto dell'IVA. Qualora il condominio fosse tenuto ad operare la ritenuta prevista dall'art. 25-ter del DPR 600/1973 a titolo di acconto dell'imposta sul reddito su quanto dovuto a imprese e professionisti per prestazioni di servizi o cessione di beni, anche in questo caso il condominio non opererà alcuna ritenuta, lasciando alla banca il compito di applicare la sola ritenuta prevista dal quadro normativo vigente. Infine, qualora il destinatario del bonifico goda di un regime fiscale per il quale è prevista la tassazione del reddito mediante imposta sostitutiva dell'IRPEF, la ritenuta in questione potrà essere scomputata dalla medesima imposta sostitutiva. Si consiglia però, essendo questa materia prettamente fiscale, di chiedere sempre conferma all'Agenzia delle Entrate.

6.E Ho completato alcuni lavori di riqualificazione lo scorso anno e sono in possesso di tutta la documentazione tecnica e amministrativa necessaria. Ho però dimenticato di inviare all'ENEA i documenti previsti entro la scadenza dei 90 giorni dal termine dei lavori. Ho perso il diritto a fruire delle detrazioni fiscali ex legge 296/2006? Non c'è modo di sanare l'omissione?

L'art. 2 del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012 n. 44, al comma 1, al Titolo 1 “semplificazioni in materia tributaria” così recita: "La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:
a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista".

In virtù del disposto di cui sopra, si ritiene che il contribuente, ove soddisfi le condizioni sub a), b) e c), non perda il diritto a fruire delle detrazioni fiscali. In particolare, occorre provvedere all'invio della documentazione all'ENEA, secondo le modalità di cui alla FAQ 1.A entro il termine ultimo della presentazione dei redditi relativi all’anno nel quale si è concluso il lavoro. Infine, per quanto riguarda il versamento della sanzione, si consiglia di chiedere delucidazioni all'Agenzia delle Entrate, anche attraverso il loro numero verde 800 909696.

N.B. Alcuni mesi dopo il disposto normativo di cui sopra, è stata emanata la Circolare dell’AdE n.38/E del 2012, che ha dato del termine di presentazione della prima dichiarazione utile una diversa interpretazione (sostenendo che esso debba intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione - ordinario di presentazione del modello UNICO - scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione, ovvero eseguire l’adempimento stesso).

A fronte della diversa interpretazione in materia da parte dei disposti normativi su citati, l’ENEA ha richiesto parere formale all’Agenzia delle Entrate, che in data 15 marzo 2013 ha confermato quanto espresso nella Circolare n.38/E, che costituisce ora anche la posizione ENEA al riguardo.

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