Ecobonus e Sismabonus nei territori colpiti da eventi sismici: nuova guida del Fisco

Quesiti e risposte sugli incentivi fiscali Ecobonus e Sismabonus nei territori colpiti da eventi sismici nella nuova guida dell'Agenzia delle Entrate

di Redazione tecnica - 22/07/2021

Sintetizzare, sotto forma di quesiti e risposte, le problematiche emerse in relazione alla fruizione degli incentivi fiscali Ecobonus e Sismabonus con specifico riferimento ai territori colpiti da eventi sismici.

Ecobonus e Sismabonus: nuova guida dell'Agenzia delle Entrate

È questo l'obiettivo che si propone la nuova guida messa a punto dall'Agenzia delle Entrate unitamente al Dipartimento “Casa Italia” della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il supporto di altre Amministrazioni coinvolte, fra le quali il Ministero della transizione ecologica (MITE), il Consiglio superiore dei lavori pubblici (CSLP) e l’ENEA, dal titolo "Incentivi fiscali Ecobonus e Sismabonus nei territori colpiti da eventi sismici". Il fine è mettere a disposizione chiarimenti utili alla risoluzione delle problematiche, di natura interpretativa e applicativa, legate alla fruizione dei contributi e delle agevolazioni fiscali disciplinate dall’articolo 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

La struttura delle nuova guida

Dopo un'introduzione che chiarisce gli obiettivi, la guida è strutturata nei seguenti capitoli:

  • Quesiti generali
    Quesiti inerenti alle agevolazioni fiscali di cui ai commi 1-ter, 4 ter, 4-quater
    Quesiti correlati alla nozione di eccedenza di cui ai commi 1-ter e 4-quater
    Quesiti correlati alla nozione di alternatività di cui al comma 4-ter
  • Quesiti specifici
    Quesiti inerenti alle agevolazioni fiscali di cui ai commi 1-ter e 4-quater
    Quesiti inerenti alle agevolazioni fiscali di cui al comma 4-ter
    Quesiti relativi alla rinuncia al contributo per la ricostruzione
    Quesiti relativi alle attività progettuali e tecniche
    Quesiti in materia di aggregati edilizi
    Quesiti in materia di conformità urbanistica
  • Ulteriori quesiti

Il format è, dunque, quello della domanda a cui l'Agenzia delle Entrate fornisce una puntuale risposta.

Ricordiamo i commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, articolo 119 del Decreto Rilancio:

  • 1-ter. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione (Comma introdotto dall’articolo 57-bis, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito dalla legge di 13 ottobre 2020, n. 126).
  • 4-ter. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno 2022 , sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza . In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive (Comma introdotto dall’articolo 57-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito dalla legge di 13 ottobre 2020, n. 126).
  • 4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione (Comma inserito dall’articolo 1, comma 66, lettera h) della legge di bilancio 2021).

Riportiamo di seguito alcune delle risposte più interessanti.

Speciale Superbonus

Quesiti inerenti alle agevolazioni fiscali di cui ai commi 1-ter, 4 ter, 4-quater

Domanda - Qual è il rapporto tra le fattispecie di cui ai commi 1-ter e 4-quater e di cui al comma 4-ter? In particolare, sono cumulabili il contributo per la ricostruzione e le agevolazioni fiscali o sono tra loro alternativi? In caso di risposta affermativa, a quali condizioni?

Risposta - I commi 1-ter e 4-quater dell’articolo 119 disciplinano la correlazione tra il contributo per la ricostruzione e il Superbonus spettante per interventi, rispettivamente, di efficienza energetica e antisismici nell’ipotesi in cui il contributo per la ricostruzione non rimborsi l’intero intervento. In particolare, il Superbonus di cui all’articolo 119 spetta per l’importo eccedente il predetto contributo; su tale importo è possibile applicare la detrazione nella misura ordinaria del 110% della spesa rimasta a carico.

La detrazione di cui al comma 4-ter è, invece, alternativa al contributo per la ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma; previa rinuncia ai contributi erogati dalle strutture impegnate nei processi di ricostruzione. A seguito della rinuncia, il contribuente può usufruire del Superbonus con la maggiorazione del 50% dei limiti di spesa.

Nell’ipotesi in cui si intenda fruire del Superbonus “rafforzato”, il professionista è obbligato a trasmettere con le modalità stabilite da ciascuna struttura impegnata nei processi di ricostruzione la dichiarazione del proprietario dell’edificio resa ai sensi dell’articolo 47 del Dpr n. 445/2000 di rinuncia al contributo per la ricostruzione.

Questa dichiarazione costituisce condizione essenziale per usufruire delle agevolazioni fiscali.

Soltanto qualora il contribuente presenti nelle modalità stabilite dalle strutture impegnate nei processi di ricostruzione una rinuncia espressa al contributo, questi può avvalersi del bonus fiscale nella misura maggiorata. In tal senso, può parlarsi di alternatività.

Resta fermo che, nella ipotesi in cui siano sostenute spese diverse rispetto a quelle ammissibili a contributo, le detrazioni fiscali di cui al comma 4-ter, limitatamente alla misura ordinaria dell’aliquota pari al 110%, possono essere portate in detrazione nel rispetto delle procedure specifiche per quel tipo di beneficio fiscale. Nel caso di specie, è ammessa la fruizione delle agevolazioni fiscali nella misura ordinaria del 110% purché siano rispettati i requisiti oggettivi e soggettivi previsti ai sensi dell’articolo 119.

Quesiti correlati alla nozione di eccedenza di cui ai commi 1- ter e 4-quater

Domanda - Qual è il valore dell’aliquota massima dell’agevolazione fiscale per l’importo eccedente il contributo per la ricostruzione?

Risposta - In caso di spesa eccedente il contributo per la ricostruzione, il valore dell’aliquota massima ammessa in detrazione è pari al valore ordinario del 110%, ai sensi dei commi 1-ter e 4-quater.
Diversamente, qualora il contribuente rinunci al contributo per la ricostruzione, è ammessa la fruizione in termini incrementati dell’agevolazione fiscale nella misura maggiorata del 50% riguardante il limite di spesa.

Domanda - Come si calcola l’importo eccedente il contributo per la ricostruzione?

Risposta - Dal rinvio ai commi 1 e 4 si deduce che tali disposizioni costituiscono il riferimento per il sistema di agevolazioni, con le conseguenze relative alle varie casistiche sugli interventi trainanti e trainati. In relazione ad un intervento per il quale si ricorre al beneficio fiscale pari al 110%, attuato su un immobile già assistito per le stesse opere, o comunque per una parte di queste, dal contributo per la ricostruzione, secondo i massimali previsti e nel rispetto delle procedure previste, non è possibile portare in detrazione l’intera spesa ma solo l’eccedenza rispetto al contributo per la ricostruzione.

Pertanto, qualora la spesa per la rimessa in pristino del fabbricato sia superiore al contributo riconosciuto per la ricostruzione, l’eccedenza va quantificata sottraendo il contributo per la ricostruzione dall’importo della spesa per gli interventi agevolabili in quanto opere ricomprese nell’ambito di applicazione dell’articolo 119. Su tale differenza va calcolata, nei limiti di spesa previsti, la detrazione del 110%.

Pertanto, se per un determinato intervento, il cui costo è pari a 100.000 euro, viene erogato un contributo di 60.000 euro, sulla spesa rimasta a carico del contribuente, pari a 40.000 euro, può essere calcolata la detrazione del 110% (pari a 44.000 euro).

Per maggior chiarezza, si presenta un ulteriore esempio: assunto pari a 100 il valore delle spese da sostenere per un intervento di rimessa in pristino di un edificio nel suo complesso, comprendendosi opere di natura strutturale nella misura pari al valore di 80 e altri interventi per la restante quota , ove le spese di natura strutturale ammissibili a contributo siano riconosciute nella misura parziale del valore di 50, il differenziale pari al valore di 30, eccedente il contributo per la ricostruzione, può essere assistito dalle agevolazioni fiscali, nella misura del 110%. Inoltre, qualora gli altri interventi pari al valore di 20 ricadano, ad esempio, tra gli interventi di efficienza energetica ammissibili al Superbonus, o tra quelli “trainati” agli interventi di protezione sismica già finanziati dal contributo per la ricostruzione, gli stessi possono trovare copertura nelle agevolazioni fiscali essendo rimaste effettivamente a carico del contribuente.

Quesiti correlati alla nozione di alternatività di cui al comma 4-ter

Domanda - Quali sono i requisiti necessari per usufruire delle agevolazioni fiscali in misura maggiorata?

Risposta - La ratio della disposizione di cui al comma 4-ter consiste nell’offrire una compensazione in favore del contribuente che rinunci al contributo per la ricostruzione; pertanto, è necessario che sussista e che sia attestato il diritto soggettivo del contribuente al contributo medesimo, affinché questi possa disporne.

Al fine di fruire dell’agevolazione fiscale in misura maggiorata ai sensi del comma 4-ter non è sufficiente il rispetto del solo criterio dell’appartenenza territoriale e la natura compensativa dell’incremento del 50% delle spese ammissibili non trova giustificazione qualora l’immobile non risulti danneggiato.

Pertanto, è necessario che sia stata accertata la sussistenza del nesso di causalità danno-evento e che il contribuente produca l’attestazione del danno e del nesso di causalità danno-evento. L’attestazione del livello di danno è resa tramite il rilascio della scheda AeDES, con esito di inagibilità B, C ed E, che certifichi la diretta consequenzialità del danno rispetto all’evento sismico in parola, nonché la consistenza del danno tale da determinare l’inagibilità del fabbricato. Soddisfatta questa serie di requisiti, il contribuente potrà fruire delle agevolazioni fiscali alle condizioni previste dal comma 4-ter.

Premesso quanto sopra, ne discende l’esclusione della fruizione delle agevolazioni fiscali nella misura maggiorata prevista dal comma 4-ter:

  • qualora il danno sia preesistente all’evento sismico in seguito al quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per cui non sussiste il nesso di causalità diretta
  • il livello del danno non sia tale da determinare l’espressione del giudizio di inagibilità del fabbricato, ovvero scheda AeDES con esito di agibilità corrispondente ad A, D, F.

Domanda - Quale documentazione occorre presentare alle strutture impegnate nei processi di ricostruzione per poter usufruire delle agevolazioni fiscali in misura maggiorata, in caso di rinuncia al contributo?

Risposta - La detrazione fiscale prevista nella misura maggiorata del 50% ai sensi del comma 4- ter è alternativa al contributo per la ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma: pertanto, nell’ipotesi in cui si intenda fruire del Superbonus nella misura maggiorata, il professionista trasmette, con le modalità stabilite da ciascuna struttura impegnata nei processi di ricostruzione, la dichiarazione del proprietario dell’edificio resa ai sensi dell’articolo 47 del Dpr n. 445/2000 di rinuncia al contributo per la ricostruzione, al fine di assicurare evidenza documentale alla preferenza espressa dal contribuente in favore delle agevolazioni fiscali.

Quesiti inerenti alle agevolazioni fiscali di cui ai commi 1-ter e 4-quater

Domanda - Qualora l’intervento cosiddetto “trainante” sia ammesso al contributo per la ricostruzione, è possibile usufruire degli incentivi fiscali limitatamente ai soli interventi cosiddetti “trainati”, la cui spesa risulti eccedente il contributo?

Risposta - Qualora il contributo per la ricostruzione assista i soli interventi “trainanti”, rimanendo a carico del contribuente gli interventi “trainati”, è ammesso che il contribuente possa fruire in relazione a questi ultimi delle agevolazioni fiscali di cui ai commi 1-ter e 4- quater, nella misura ordinaria pari al 110%. Nella compilazione dell’asseverazione sul portale ENEA vanno comunque inseriti gli interventi “trainanti” con l’indicazione dei relativi costi. In assenza di tali dati, la procedura non abilita l’inserimento dei dati degli interventi “trainati”. In ogni caso, occorre rispettare le procedure e i requisiti previsti dall’articolo 119 e dai connessi decreti attuativi.

Domanda - Le opere di finitura edile, quali intonaci e pavimenti, e i ripristini impiantistici, connessi agli interventi ammessi al contributo per la ricostruzione che non possono tuttavia beneficiare dello stesso contributo per la ricostruzione, possono usufruire delle agevolazioni fiscali? Inoltre, le agevolazioni fiscali spettano anche per le eventuali lavorazioni aggiuntive eseguite o da eseguire a discrezione del privato (migliorie o accolli volontari) non necessariamente collegate al perseguimento dell’agibilità post-sisma?

Risposta - Nell’ambito del progetto unitario e nei limiti previsti per ciascun intervento, le detrazioni fiscali spettano anche sulle spese rimaste a carico del contribuente, quali le spese relative alle opere di completamento di interventi “trainanti” e “trainati” ammessi al Superbonus per i quali è stato erogato il contributo per la ricostruzione. Sono comprese fra le opere di completamento dell’intervento “complessivamente” considerato gli interventi di carattere accessorio correlati all’esecuzione di interventi di carattere “principale”, i cui costi in assenza della predetta correlazione non sarebbero ammessi al Superbonus quali, ad esempio, le opere di finitura edile, tra cui gli intonaci e i pavimenti, e i ripristini impiantistici. Inoltre, qualora siano sostenute spese diverse rispetto a quelle ammissibili al contributo per la ricostruzione, quali i costi sostenuti in relazione ad interventi di miglioria eseguiti o da eseguire a discrezione del privato, queste possono essere separatamente portate in detrazione nel rispetto delle procedure specifiche previste per il beneficio fiscale del quale si intende avvalersi; nello specifico, qualora l’intervento possa accedere al regime fiscale del Superbonus, occorre che siano rispettati i requisiti oggettivi e soggettivi previsti ai sensi dell’articolo 119.

Quesiti inerenti alle agevolazioni fiscali di cui al comma 4-ter

Domanda - Qualora si rinunci al contributo per la ricostruzione, gli interventi, che non rientrano nelle tipologie di spesa ammissibile dal Sismabonus e dall’Ecobonus, possono godere delle agevolazioni fiscali, ancorché non ammesse dalla normativa fiscale sul presupposto che per le stesse spetta il contributo per la ricostruzione?

Risposta - La fruizione delle agevolazioni fiscali nella misura maggiorata ai sensi del comma 4-ter non modifica il complesso di requisiti oggettivi e soggettivi già previsti in caso di fruizione dei benefici fiscali nella misura ordinaria del 110%.

Pertanto, è ferma l’esclusione di spese non altrimenti ammissibili al Sismabonus e all’Ecobonus, anche nel caso di spese rimborsabili con altro provvedimento sulla base di differenti e specifiche disposizioni normative, riguardanti il riconoscimento del contributo per la ricostruzione. Non è infatti prevista alcuna ammissione generalizzata delle spese ai regimi fiscali in argomento.

Quesiti relativi alla rinuncia al contributo per la ricostruzione

Domanda - In caso di rigetto della domanda di contributo per la ricostruzione, è possibile comunque beneficiare degli incentivi fiscali in misura maggiorata?

Risposta - No, in quanto si può fruire degli incentivi fiscali in misura maggiorata previsti dal comma 4-ter, solo in alternativa al contributo. Pertanto, la fruizione delle suddette agevolazioni presuppone il diritto al contributo per la ricostruzione e la successiva rinuncia formale allo stesso.

Domanda - La rinuncia al contributo è revocabile? E con quali modalità?

Risposta - La rinuncia può essere revocata entro i termini di presentazione della domanda di ammissione a contributo per la ricostruzione, a condizione che per effetto della rinuncia non si sia già usufruito delle detrazioni fiscali alternative.

Quesiti relativi alle attività progettuali e tecniche

Domanda - Le eventuali indagini specialistiche, geologiche o sui materiali, che eccedono il contributo per la ricostruzione, previsto dalla specifica disciplina normativa per le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione, possono usufruire delle agevolazioni fiscali?

Risposta - Come chiarito dalla circolare n. 24/E del 2020 dell’Agenzia delle entrate, le agevolazioni fiscali spettano al contribuente qualora questi sostenga spese correlate agli interventi che beneficiano del Superbonus, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Fra queste, sono comprese le spese sostenute per la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori, quali l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione, fermo restando che le predette spese eccedano il contributo per le attività tecniche

Domanda - È prevista la possibilità di utilizzare il prezzario regionale in corso di validità ai fini dell’adeguamento del progetto, qualora sia necessario ai fini della fruizione del Superbonus?

Risposta - Alla luce del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020, ai sensi dell’Allegato A, paragrafo 13.1, lettera a), è previsto l’utilizzo dei prezzari regionali in corso di validità, ai fini della predisposizione dei progetti di interventi ammessi alla fruizione delle agevolazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica. Tale utilizzo può essere esteso anche agli interventi antisismici.

Domanda - Il visto di conformità previsto dalla normativa relativa alle agevolazioni fiscali, apposto dai soggetti abilitati quali commercialisti o CAF, riguarda tutto il progetto ovvero solo l’importo eccedente il contributo per la ricostruzione?

Risposta - Il soggetto che appone il visto di conformità a deve valutare il progetto sia nella sua interezza sia nelle sue parti al fine di apporre il visto di conformità, necessario ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali. Essendo il progetto unitario tale soggetto deve tener conto di tutte le parti dando comunque evidenza della copertura attraverso il contributo per la ricostruzione.

Quesiti in materia di aggregati edilizi

Domanda - Si può applicare la disciplina delle agevolazioni fiscali riferita ai condomìni agli aggregati edilizi interessati dai processi di ricostruzione?

Risposta - Si premette che con l’espressione “aggregato edilizio” si intende un insieme di edifici strutturalmente interconnessi tra loro con collegamenti anche parzialmente efficaci, anche derivanti da progressivi accrescimenti edilizi, che possono interagire sotto un'azione sismica essendo privi di soluzioni di continuità.

Ai fini dell’applicazione del Superbonus, limitatamente agli interventi antisismici, all’aggregato edilizio è possibile applicare le medesime disposizioni previste per i condomìni in relazione al trattamento delle parti comuni, anche qualora i proprietari delle unità immobiliari che compongono l’aggregato edilizio si costituiscano in consorzio, coerentemente con le previsioni normative specifiche per ciascuno dei territori interessati dai processi di ricostruzione.

Quesiti in materia di conformità urbanistica

Domanda - Si può beneficiare delle agevolazioni fiscali su un immobile che presenta difformità edilizie consistenti in aumenti volumetrici, quali ampliamenti o sopraelevazioni, non ancora oggetto di sanatoria?

Risposta - In materia di conformità urbanistica ed edilizia si osserva che i processi di ricostruzione degli immobili ubicati nei Comuni interessati da un evento sismico, sono disciplinati dalle specifiche disposizioni normative valide per ciascuna di queste aree: tale disciplina normativa ha natura speciale, ovvero derogatoria, rispetto alla disciplina generale di settore.

Pertanto, ai fini della verifica della conformità urbanistica degli interventi di rimessa in pristino degli edifici danneggiati dal sisma, compresi i casi di demolizione e ricostruzione, si applica la disciplina speciale ivi prevista, in deroga alle norme del Testo unico dell’edilizia (Dpr n. 380/2001).

Alla luce dell’emanazione del decreto legge n. 77/2021, (in corso di conversione), recante la modifica del comma 13-ter dell’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020, è venuto meno l’onere di accertare la conformità urbanistico-edilizia dell’immobile, prevedendosi una limitazione delle fattispecie al cui ricorrere si determina la decadenza del beneficio fiscale, circoscrivendo l’applicazione dell’articolo 49, comma 1, del Dpr n. 380/2001 ai soli casi riportati al penultimo periodo del comma 13-ter.

Con la presentazione della CILA, titolo abilitativo richiesto ai fini dell’esecuzione dei lavori rientranti nella disciplina del Superbonus, il tecnico è tenuto a rappresentare fedelmente lo stato dei luoghi; qualora siano evidenziate delle difformità rispetto all’ultimo titolo edilizio, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di vigilanza e repressione contro gli abusi, nonché del potere sanzionatorio previsti dall’ordinamento, l’Ente locale potrà porre in essere i provvedimenti ivi previsti, quali la sospensione dei lavori, gli ordini di restituzione in pristino o l’irrogazione di sanzioni pecuniarie, facendo tuttavia salva la fruizione delle agevolazioni fiscali, in quanto la presentazione della CILA è comunque conforme all’elenco di casi sopra anticipato.

Diversamente, qualora il tecnico presenti un progetto non conforme allo stato dei luoghi, questi si espone non soltanto all’adozione dei provvedimenti predetti, ma anche alle conseguenze sanzionatorie correlate alla mendacia delle dichiarazioni rilasciate, determinando, inoltre, la decadenza del beneficio fiscale stesso, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 119, comma 13-ter, lett. d) e comma 14, quinto periodo.

Premesso quanto sopra, sebbene non sia previsto l’adempimento dell’onere correlato alla verifica della conformità urbanistico-edilizia dell’immobile, la fruizione dei benefici fiscali è comunque esclusa in relazione all’esecuzione delle opere finalizzate alla rimozione della difformità edilizia. Qualora la conformità urbanistico-edilizia dell’immobile oggetto dell’intervento non sia conseguita in una fase antecedente all’avvio dei lavori ammessi alla fruizione delle agevolazioni fiscali, il contribuente è tenuto ad adoperarsi affinché gli elementi di difformità siano quanto prima sanati, al fine di non essere interessato dall’adozione dei provvedimenti di competenza dell’Ente locale, di particolare rilievo in quanto in grado di incidere significativamente sulla programmazione dei lavori prevista.

In allegato la guida completa.

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