Edilizia residenziale per studenti: i finanziamenti MIUR

In Gazzetta i Decreti che stabiliscono gli standard minimi per la realizzazione di alloggi per universitari e le modalità di accesso ai cofinanziamenti

di Redazione tecnica - 19/02/2022

Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2022, n. 39, il decreto del MIUR del 30 novembre 2021, n. 1256 recante “Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari e il  decreto del MIUR del 30 novembre 2021, n. 1257  inerente le “Procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l’erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per strutture residenziali universitarie - V bando, legge n. 338/2000”.

Interventi per edilizia universitaria: i decreti del MIUR

I due decreti, ai sensi della legge n. 338/2000, definiscono gli standard qualitativi minimi per la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, le procedure per la presentazione dei progetti e i criteri di ammissione ai finanziamenti.

In particolare, con il decreto n. 1256/2021, il MIUR ha definito, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 338 (Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari) gli standard minimi dimensionali e qualitativi, oltre alle linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari. Tali standard minimi dimensionali e qualitativi sono indicati nell’allegato A, che costituisce parte integrante del decreto.

Come specificato nello stesso allegato, gli alloggi e le residenze universitarie devono garantire allo studente le necessarie condizioni di permanenza nella città sede di università, tali da agevolare la frequenza degli studi e il conseguimento del titolo di studio, sia per quanto attiene alle funzioni residenziali e alle funzioni di supporto correlate sia per quanto attiene alle funzioni di supporto alla didattica e alla ricerca e alle attività culturali e ricreative.

Queste le tipologie di edifici che rientrano tra i progetti ammissibili:

  • residenze per studenti o residenze studentesche: gli edifici o il complesso di edifici destinati alle funzioni di residenza per studenti universitari e relativi servizi;
  • aree funzionali, i raggruppamenti di funzioni che si esplicano in una o più unità ambientali destinate allo svolgimento di attività connesse alle principali funzioni svolte;
  • unità ambientali, gli spazi definiti in relazione a determinati modelli di comportamento dell’utenza destinati ad accogliere un’attività o un raggruppamento di attività compatibili spazialmente e temporalmente.

Inoltre vengono definiti i modelli organizzativi secondo cui strutturare gli alloggi e le residenze:

  • ad albergo;
  • a minialloggi;
  • nuclei integrati;
  • misti.

Nelle residenze per studenti deve essere garantita la compresenza delle funzioni residenziali e dei servizi correlati, così individuate:

  • AF1, residenza, comprende le funzioni residenziali per gli studenti;
  • AF2, servizi culturali e didattici;
  • AF3, servizi ricreativi;
  • AF4, servizi di supporto, gestionali e amministrativi; accesso e distribuzione, parcheggio integrato

Interventi di edilizia residenziale per studenti: i criteri per la realizzazione progetti

Nella progettazione e realizzazione degli interventi di edilizia residenziale studentesca devono essere rispettati i criteri relativi ai seguenti requisiti.

  • compatibilità ambientale;
  • integrazione con la città e i servizi;
  • compresenza dei livelli di individualità e socialità nella fruizione;
  • integrazione delle tecnologie informatiche e multimediali;
  • orientamento ambientale;
  • manutenzione e gestione.

Nel provvedimento sono stati inoltre specificati i criteri relativi al dimensionamento funzionale ed edilizio generale per ciascuna delle aree funzionali individuate.

Procedure e modalità di accesso al cofinanziamento degli interventi

Con il decreto n. 1257/2021, il MIUR ha disciplinato le procedure e le modalità di accesso al cofinanziamento di interventi per la realizzazione di strutture residenziali universitarie.

Tra i soggetti eleggibili al cofinanziamento rientrano:

  • a) le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
  • b) gli organismi regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di gestione per il diritto allo studio universitario;
  • c) gli organismi e le aziende regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per l’edilizia residenziale pubblica;
  • d) le università statali, ad esclusione delle università telematiche, e i loro enti strumentali aventi personalità giuridica ovvero le fondazioni universitarie di cui all’art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  • e) le università non statali legalmente riconosciute, ad esclusione delle università telematiche, e i loro enti strumentali aventi personalità giuridica ovvero le fondazioni e le associazioni senza scopo di lucro promotrici delle suddette università e ad esse stabilmente collegate;
  • f) le istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale statali e legalmente riconosciute e i loro enti strumentali aventi personalità giuridica;
  • g) i collegi universitari legalmente riconosciuti;
  • h) le cooperative di studenti, costituite ai sensi dell’art. 2511 e seguenti del codice civile, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione e/o la gestione di strutture residenziali universitarie;
  • i) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale provviste di riconoscimento giuridico, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione e/o la gestione di strutture residenziali universitarie;
  • j) le fondazioni e le istituzioni senza scopo di lucro con personalità giuridica, di diritto italiano o europeo, il cui statuto preveda tra gli scopi l’housing sociale e/o la costruzione e/o la gestione di strutture residenziali universitarie.

Tipi di interventi e di spese ammissibili

Come specificato all’art. 4, non sono ammissibili interventi di nuova edificazione di edifici green field.

Sono invece ammissibili al cofinanziamento:

  •  a1) gli interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione edilizia e urbanistica, restauro, risanamento, all’interno dei quali possono essere comprese operazioni di abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sismica e di igiene e sicurezza, di immobili esistenti adibiti o da adibire a strutture residenziali universitarie, nell’ambito dei quali è obbligatorio effettuare interventi di efficientamento e/o miglioramento energetico, ove non si attesti che l’immobile risulti essere già stato oggetto di tali ultimi interventi;
  • a2) gli interventi di efficientamento e/o miglioramento energetico di strutture residenziali universitarie esistenti;
  • b) gli interventi di demolizione e ricostruzione, trasformazione, ampliamento o completamento di immobili esistenti. La nuova edificazione è consentita esclusivamente nel caso di interventi in campus esistenti, o in aree limitrofe a insediamenti universitari, in contesti di rilocalizzazione di funzioni universitarie effettuate o in corso di attuazione alla data di emanazione del decreto;
  • c) l’acquisto di edifici da adibire a strutture residenziali universitarie, riferiti a immobili esistenti, compresi quelli oggetto di demolizione e ricostruzione, trasformazione, ampliamento e completamento, con esclusione dell’acquisto, da parte dei soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera h) , i) , j) di edifici già adibiti a tale funzione.

Le richieste di cofinanziamento possono interessare interventi singoli oppure interventi facenti parte di un programma unitario. Il programma unitario, ovvero una richiesta di cofinanziamento che interessa più di un intervento, deve soddisfare il requisito della distanza massima fra immobili compatibile con la fruizione dei servizi in funzione integrata.

Inoltre sono cofinanziabili:

  • per gli interventi previsti alle lettere a1) e b) le spese per l’acquisto delle aree e/o degli immobili oggetto dell’intervento, per l’esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione dell’intervento, nonché le spese per l’acquisto di arredi e di attrezzature finalizzate all’erogazione dei servizi offerti dalle residenze universitarie;
  • per gli interventi di cui alla lettera a2) le spese per l’esecuzione dei lavori e relative forniture;
  • per gli interventi previsti alla lettera c) le spese per l’acquisto dell’immobile oggetto dell’intervento, nonché le spese per l’acquisto di arredi e di attrezzature finalizzate all’erogazione dei servizi offerti dalle residenze universitarie;
  • per gli interventi previsto alle lettere a1), a2) e b) un importo aggiuntivo pari allo 0,5 per cento per le spese tecniche per la digitalizzazione e informatizzazione del processo edilizio e del progetto. Tali spese non dovranno essere distintamente rendicontate.

Ad eccezione di queste ultime, le spese tecniche (progettazione, progettazione e coordinamento per la sicurezza, direzione dei lavori, collaudo, validazione, ecc.) nonché altri oneri (oneri di urbanizzazione, etc.) sono escluse dal cofinanziamento.

Le spese per gli imprevisti inserite nel quadro economico non possono eccedere il dieci per cento del costo totale dei lavori e forniture di cui è richiesto il cofinanziamento e vanno rendicontate.

Gli interventi possono essere affidati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, anche a soggetti privati in concessione di costruzione e gestione o in concessione di servizi, o a società di capitali pubbliche o società miste pubblico-private anche a prevalente capitale privato. In sede di gara deve essere comunque esplicitato l’importo dei lavori.

La richiesta di cofinanziamento deve essere trasmessa, a pena di esclusione, entro e non oltre novanta giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto, mediante compilazione di apposito modello informatizzato, adottato con separato decreto direttoriale, e reso disponibile presso la pagina web dedicata http://edifin.miur.it

Le risorse 

Al cofinanziamento degli interventi previsti dal presente decreto sono destinati:

  • a) 59,862 milioni di euro relativi allo stanziamento di bilancio per il 2022; 56,022 milioni di euro relativi allo stanziamento di bilancio per il 2023, 51,342 milioni di euro relativi allo stanziamento di bilancio per il 2024, ed eventuali risorse ulteriori rese successivamente disponibili;
  • b) le risorse degli esercizi successivi al 2024 sino all’esaurimento della graduatoria degli interventi ammessi al cofinanziamento;
  • c) le residue risorse disponibili comunque destinate al Piano approvato con il decreto ministeriale 12 dicembre 2018, n. 853, «Approvazione del Piano triennale degli interventi ammissibilità al finanziamento statale nell’ambito del IV bando legge n. 338/2000»;
  • d) economie in sede di affidamento di lavori, acquisto di arredi, attrezzature e immobili;
  • e) 300 milioni di euro previsti dal PNRR. Il cofinanziamento degli interventi proposti dalle Province autonome di Trento e di Bolzano potrà afferire esclusivamente a tali risorse. Il 40 per cento delle risorse complessive verrà destinato a interventi collocati nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Regione Siciliana) sino a completamento degli interventi risultati ammissibili al cofinanziamento.
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