Edilizia scolastica: confermati i nuovi fondi nel Decreto Scuola

Altri 10 milioni nel 2025 e nel 2026 per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. Nella legge di conversione novità anche per le varianti in corso d'opera e per il pagamento dei lavori

di Redazione tecnica - 10/06/2025

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 5 giugno 2025, n. 79, di conversione del Decreto Legge 7 aprile, n. 45 recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del PNRR e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026.

Tra le novità, alcune disposizioni in materia di edilizia scolastica e di esecuzione dei contratti pubblici connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Messa in sicurezza edifici scolastici: Fondo incrementato

Si conferma l’inserimento, all’art. 3, dei commi 2-ter e 2-quater, con cui si incrementa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, il Fondo unico per l’edilizia scolastica, di cui all’articolo 11, comma 4 -sexies, del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni, dalla legge n. 221/2012, per consentire la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici.

Investimenti PNRR in materia di edilizia scolastica: ok alle varianti in corso d'opera 

Con l’art. 3-quater, vengono apportate modifiche all’art. 24 del D.L. n. 13/2023, convertito in legge n. 41/2023, che ha inserito il comma 1-bis, secondo cui per tutti gli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR di titolarità del MIM, le varianti in corso d’opera:

  • sono comunicate dai soggetti attuatori secondo le indicazioni fornite dal Ministero stesso;
  • devono essere compatibili con il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi previsti dal PNRR;
  • rispettare le condizioni, anche temporali del PNRR stesso;
  • vanno sottoposte a verifiche successive, anche a campione, sulla loro ammissibilità e sulle spese che hanno comportato.

Per i progetti in essere di titolarità del MIM, confluiti successivamente nel PNRR, è ammessa la possibilità di utilizzo dei ribassi d’asta, se disponibili e previa autorizzazione da parte del Ministero, per adeguare i progetti al principio DNSH, se indispensabile alla rendicontazione dell’obiettivo.

Inserito anche l’art. 3 -sexies, il quale dispone che entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione verranno individuate le attività in materia di edilizia scolastica, finanziate dal Ministero stesso, oggetto di controlli a campione.

Esecuzione appalti pubblici con fondi PNRR

Infine, l’art. 3 -octies aggiunge il comma 2-bis all’articolo 18 -quinquies del D.L. n. 113/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143/2024, prevedendo che, compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa destinate al finanziamento di ciascun intervento, l’Amministrazione centrale titolare della misura può trasferire al soggetto attuatore, il 90% del costo a carico del PNRR dell’intervento, a condizione che il soggetto attuatore, al momento dell’effettuazione della richiesta:

  • attesti un ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento dell’intervento almeno pari al 50% del costo dell’intervento
  • abbia espletato i controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento e delle verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR.
© Riproduzione riservata

Documenti Allegati