Eliminazione barriere architettoniche: quando una SCIA non basta

Il Consiglio di Stato chiarisce i criteri per definire un vano tecnico e quando si può installare un ascensore solo con SCIA

di Redazione tecnica - 10/02/2022

L’eliminazione delle barriere architettoniche rientra tra gli interventi di edilizia libera, quando le opere realizzate non incidono sulle strutture portanti. È sicuramente vero, ma bisogna comunque prestare attenzione al rischio sismico e ad eventuali vincoli idrogeologici che riguardano l’edificio.

Eliminazione barriere archiettoniche: quando una SCIA non basta

A confermarlo è il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 467/2022,  riguardante il ricorso presentato a seguito dell’annullamento della SCIA per i lavori che erano in corso su un edificio.

In particolare, erano stati realizzati:

  • una sopraelevazione con ampliamento;
  • la predisposizione di un vano ascensore mediante bucatura del solaio tra primo e secondo piano
  • l'inserimemento di portefinestre, non dichiarate nella SCIA.

Sul merito, il Consiglio ha confermato su tutta la linea la sentenza di primo grado.

Realizzazione vano ascensore in edilizia libera: la sentenza del Consiglio di Stato

Mentre secondo l’appellante la realizzazione di un ascensore interno, finalizzato ad abbattere barriere architettoniche, rientrerebbe tra gli interventi di edilizia libera - come anche specificato nel D.M. 2 marzo 2018, emanato in attuazione del D. L.vo n. 222/2016 – quando non incidano sulla struttura portante, i giudici di Palazzo Spada non sono stati dello stesso avviso.

Il Consiglio ha ribadito che è vero che l'eliminazione delle barriere architettoniche, come la realizzazione di ascensori interni, montacarichi, servoscala e rampe rientrano tra i lavori di edilizia libera, ma la normativa va però raccordata con quella che disciplina gli interventi edilizi in zona sismica: a tal proposito, gli artt. 94 e segg. del D.P.R. n. 380/2001 impongono che, a prescindere dal titolo edilizio necessario, gli interventi da realizzarsi in zona sismica siano sempre preventivamente autorizzati dal competente ufficio tecnico della Regione.

In questo caso, la bucatura del solaio di divisione tra il primo e secondo piano, realizzata per consentire l’allocazione del vano ascensore, non poteva essere assentita con SCIA, in difetto di autorizzazione del genio civile, dato che si trattava di opere in grado di compromettere la staticità del fabbricato in una zona con vincolo idrogeologico: ed è proprio la mancanza della preventiva autorizzazione del genio civile che ha determinato l’improcedibilità della SCIA, ragione per cui tutte le opere ivi contemplate sono, in definitiva, abusive.

I volumi tecnici

Inoltre la struttura realizzata avrebbe creato un nuovo volume, con predisposizioni tali per realizzare un bagno e quindi non si sarebbe trattato di un volume tecnico.

In proposito, il Consiglio ha richiamato la nozione di volume tecnico ossia un'opera priva di qualsiasi autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché destinata solo a contenere, senza possibilità di alternative e, comunque, per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, impianti serventi di una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali di essa. I volumi tecnici degli edifici sono esclusi dal calcolo della volumetria, a condizione che non assumano le caratteristiche di vano chiuso, utilizzabile e suscettibile di abitabilità: ne consegue che nel caso in cui un intervento edilizio sia di altezza e volume tale da poter essere destinato a locale abitabile, ancorché designato in progetto come volume tecnico, deve essere computato a ogni effetto, sia ai fini della cubatura autorizzabile, sia ai fini del calcolo dell'altezza e delle distanze ragguagliate all'altezza.

Apertura porte finestre è un intervento di manutenzione straordinaria

Infine, anche l’apertura di porte finestre comporta una modifica dei prospetti e rientra fra gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 380/01, e deve essere segnalato con SCIA (art. 22 lett. b) del D.P.R. 380/2001).

L’appello è stato quindi respinto in ogni sua parte, confermando l'annullamento della SCIA già avvallato dalla sentenza di primo grado.

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