Energia elettrica e accesso al Mercato Libero: chiarimenti dal MASE a tutela dei clienti

Pubblicato il decreto ministeriale recante criteri e modalità per l’ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato libero dell’energia elettrica

di Redazione tecnica - 23/05/2023

Con il DM del 18 maggio 2023, n. 169, il MASE ha fornito i criteri e modalità per l’ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato libero dell’energia elettrica per i clienti non vulnerabili che non abbiano ancora esercitato il proprio diritto di scelta del fornitore, e per assicurare l’erogazione del servizio a tutele graduali (STG) come servizio di ultima istanza, anche per le piccole e microimprese.

Ingresso consapevole nel mercato libero dell'energia: il DM del MASE

Con il decreto, vengono quindi definiti i criteri e le modalità per l'ingresso dei clienti domestici nel mercato libero dell’energia elettrica per i clienti non vulnerabili che non abbiano ancora esercitato il proprio diritto di scelta del fornitore, e per assicurare l’erogazione del servizio a tutele graduali come servizio di ultima istanza, anche per le piccole e microimprese. Per i clienti vulnerabili di cui all’articolo 11, comma 1, del d. Lgs n. 219/2021, è previsto che l’ARERA, entro la data del 10 gennaio 2024, assicuri il superamento dell’attuale regime di maggior tutela avvenga in conformità alle disposizioni del diritto eurounitario.

Cessazione servizio di maggior tutela: criteri per assicurare il servizio di fornitura di energia elettrica

Per assicurare la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte, i clienti domestici non vulnerabili che, alla data della cessazione del servizio di maggior tutela, non abbiano stipulato un contratto per la fornitura dell’energia elettrica sul mercato libero sono assegnati, a decorrere dalla medesima data e fino all’esercizio del diritto di scelta del fornitore, al STG disciplinato dall’ARERA ai sensi dell’articolo 1, comma 60, della legge n. 124 del 2017.

Questi i criteri di assegnazione:

  • a) l’individuazione dei fornitori del STG avviene sulla base di procedure concorsuali svolte dall’Acquirente Unico S.p.A., disciplinate secondo modalità volte a evitare la concentrazione dell’offerta, individuando anche diverse aree territoriali di operatività;
  • b) la fissazione di una soglia massima delle aree aggiudicabili a un singolo operatore pari al 30% del numero totale delle aree, da applicare sull’intero territorio nazionale e in via cumulativa nel caso di più società appartenenti allo stesso gruppo;
  • c) l’individuazione dei fornitori del STG avviene non oltre il 10 gennaio 2024;
  • d) il periodo di esercizio del STG da parte dei soggetti selezionati non è superiore a quattro anni, tale da garantire le migliori condizioni di offerta;
  • e) la previsione di adeguate garanzie, in capo ai soggetti partecipanti alle procedure, a copertura nell’eventualità di mancato assolvimento del servizio o di svolgimento dello stesso in difformità alle disposizioni previste.

Ciascun esercente il STG è tenuto a erogare il servizio a tutti i clienti assegnati in esito alle procedure concorsuali, nel rispetto delle condizioni contrattuali stabilite dall’ARERA.

Almeno 6 mesi prima della scadenza del periodo di assegnazione, secondo le modalità e i termini definiti dall’ARERA, l’operatore STG informa il cliente finale, anche mediante posta elettronica certificata o spazi web dedicati agli utenti:

  • della scadenza del periodo di erogazione del STG e del diritto di scegliere un altro fornitore nel libero mercato ovvero una qualsiasi offerta di mercato libero del medesimo esercente;
  • della circostanza che, in mancanza di una scelta espressa, alla scadenza del periodo di erogazione del STG il cliente è rifornito dal medesimo esercente il STG sulla base della propria offerta di mercato libero più favorevole.

Servizio a Tutele Graduali come ultima istanza e per le piccole imprese

Dal 1° aprile 2027, il STG assolve esclusivamente alle funzioni di servizio di ultima istanza per garantire la continuità della fornitura di energia elettrica alle piccole imprese di cui al DM del MISE del 31 dicembre 2020, alle microimprese di cui al decreto del MITE del 31 agosto 2022 e ai clienti domestici non vulnerabili che, per qualsiasi motivo, dovessero trovarsi senza fornitore di energia elettrica.

Per i clienti vulnerabili, il STG assolve alle proprie funzioni a decorrere dalla data di adozione delle misure previste dall’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210.

Anche in questi casi l’operatore STG è tenuto a fornire le seguenti informazioni almeno a partire dai sei mesi antecedenti la scadenza del periodo di assegnazione e secondo le modalità e i termini definiti dall’ARERA, anche mediante posta elettronica certificata o spazi web dedicati al cliente:

  • della scadenza al 1° aprile 2027 del periodo di erogazione del servizio a tutele graduali e della possibilità di scegliere un altro fornitore nel libero mercato ovvero una qualsiasi offerta di mercato libero del medesimo esercente;
  • del fatto che, in mancanza di una scelta espressa, il cliente è rifornito dal medesimo esercente il STG sulla base della sua offerta di mercato libero più favorevole.
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