Energie rinnovabili e impianti fotovoltaici: le nuove semplificazioni nel Decreto PNRR

Nella bozza del nuovo D.L. previste importanti semplificazioni delle procedure abilitative per impianti eolici e fotovoltaici, anche in aree di notevole interesse pubblico

di Redazione tecnica - 16/02/2023

Tra le semplificazioni normative e procedurali previste dal Decreto PNRR 3, alcune disposizioni nell'attuale bozza del provvedimento prevedono alcune importanti novità in materia di energie rinnovabili, impianti di accumulo energetico e impianti agro-fotovoltaici.

Impianti fotovoltaici ed energie rinnovabili: le semplificazioni nel Decreto PNRR 3

Nello specifico, il comma 1 dell'art. 51 apporta modifiche al d. Lgs. n. 28/2011, di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

In particolare sono previste le seguenti modifiche agli articoli 6 e 7-bis del d.Lgs n. 28/2011:

  • all’articolo 6 l’inserimento del comma 7-bis, che prevede che l’interessato, una volta decorso il termine di cui al comma 4, secondo periodo, trasmette la copia della dichiarazione di cui al comma 7 per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale alla Regione sul cui territorio insiste l’intervento, che vi provvede entro i successivi dieci giorni. Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini di impugnazione previsti dalla legge;
  • all’art. 7-bis la modifica del comma 5, stabilendo che anche l'installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici con potenza prodotta fino a 20 kW e anche con altezza superiore a 10 metri, se installati al di fuori delle zone territoriali omogenee A e B e posti di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio (comma 1, lettera b, num. 1).

La previsione si applica anche in presenza di vincoli di immobili o aree di notevole interesse pubblico, ai soli fini dell'installazione di pannelli integrati nelle coperture e per gli impianti eolici con potenza prodotta fino a 20 kW, anche con altezza superiore a 10 metri, se installati al di fuori delle zone territoriali omogenee A e B di cui all’articolo 2 del D.M. n. 1444/1968 e per gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti (comma 1, lettera b, num. 2).

Inoltre, queste installazioni costituiscono infrastrutture strategiche nazionali di somma necessità e urgenza, per cui queste disposizioni prevalgono su normative e prescrizioni degli strumenti urbanistici, edilizi e ambientali.

Impianti di accumulo: procedure abilitative sempificate

Con il comma 2, l’art. 51 sostituisce il n. 3-bis dell’articolo 1, comma 2-quater, lettera c), del D.L. n. 7/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55/2002,  prevedendo la procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6 del d.Lgs n. 28/2011 se l’impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è in esercizio ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio nel caso di impianti di accumulo elettrochimico funzionali alle esigenze del settore elettrico, ivi inclusi i sistemi di conversione di energia, i collegamenti alla rete elettrica e ogni opera connessa e accessoria.

Disposizioni per impianti agro-fotovoltaici

Infine, il comma 3 interviene sull'articolo 11 del D.L. n. 17/2022, disponendo che gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000 e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, vengono considerati manufatti strumentali all’attività agricola e sono liberamente installabili, se i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad almeno due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili, e se le modalità realizzative prevedono una loro effettiva integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura delle coltivazioni sottostanti. L’installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore del fondo, a qualsiasi titolo purché oneroso.

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