Energie Rinnovabili: in Gazzetta la Direttiva UE

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Europea la RED III, che entrerà in vigore il prossimo 20 novembre. Ecco le nuove indicazioni per gli Stati membri

di Redazione tecnica - 03/11/2023

È stata pubblicata nella Gazzetta Europea del 31 ottobre 2023 la Direttiva 2023/2413 del 18 ottobre 2023, ovvero la Renewable Energy Directive (RED III), c.d. “Direttiva Energie Rinnovabili”, che entrerà ufficialmente in vigore il 20 novembre 2023, aggiornando così la Direttiva 2018/2001. Gli stati membri avranno 18 mesi di tempo per recepire le indicazioni.

Tra le novità del provvedimento, diverse semplificazioni relative alle procedure di autorizzazione all’installazione degli impianti, la definizione degli obiettivi non soltanto in termini di produzione ma anche di riduzione delle emissioni, oltre che alcune interessanti disposizioni in ambito edilizio.

Vediamo di cosa si tratta.

Energie rinnovabili: la nuova Direttiva UE

Come riportato nel testo della Direttiva, l'obiettivo principale è aumentare al 42,5%, entro il 2030, la quota di energia rinnovabile nel consumo energetico dei Paesi della UE, prevedendo un ulteriore aumento indicativo del 2,5% finalizzato a raggiungere l’obiettivo del 45%. Per il conseguimento di questi target sono previsti interventi in diversi settori, oltre che la semplificazione nelle procedure di autorizzazione degli impanti.

Utilizzo dell’energia rinnovabile nell’edilizia

All’art. 15, per promuovere la produzione e l’uso di energia rinnovabile nel settore dell’edilizia, la direttiva prevede che gli Stati membri determinano una quota nazionale indicativa di energia rinnovabile prodotta nonché di energia rinnovabile proveniente dalla rete nel consumo di energia finale nel loro settore edile nel 2030 coerente con un obiettivo indicativo di una quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo di energia finale dell’Unione nel 2030 nel settore dell’edilizia, pari almeno al 49%. Questa quota va indicata nei PNIEC insieme alle informazioni su come raggiungerla.

Inoltre, nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia nazionali e, se del caso, nei rispettivi regimi di sostegno, gli Stati membri introducono misure adeguate volte ad aumentare la quota di energia elettrica e di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili, nonché di energia rinnovabile proveniente dalla rete nel parco immobiliare. Le soglie minime di aumento previste sono dello 0,8% all’anno fino al 2026 e dell’1,1% dal 2026 fino al 2030.

Mappatura e zone di accelerazione

All’art. 15 ter si stabilisce che entro il 21 maggio 2025, gli Stati membri procedono a una mappatura coordinata in vista della diffusione delle energie rinnovabili sul loro territorio, per individuare il potenziale nazionale e la superficie terrestre, il sottosuolo, le aree marine o delle acque interne disponibili necessari per l’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, e delle relative infrastrutture.

Entro il 21 febbraio 2026, gli Stati membri assicureranno invece che vengano adottati i piani che designano le zone di accelerazione per uno o più tipi di energie da fonti rinnovabili.

Impianti ad energie rinnovabili: semplificazione procedure di autorizzazione

Di particolare rilievo anche l’art. 16, che dispone l’organizzazione e i principi di base della procedura di rilascio delle autorizzazioni, specificando che:

  •  la procedura di rilascio delle autorizzazioni copre tutte le pertinenti autorizzazioni amministrative a costruire, a revisionare la potenza e a esercire impianti di produzione di energia rinnovabile, compresi quelli che combinano diverse fonti di energia rinnovabili, le pompe di calore e gli impianti di stoccaggio dell’energia co-ubicati, tra cui gli impianti elettrici e termici, nonché i mezzi necessari per la connessione di tali impianti, pompe di calore e impianti di stoccaggio alla rete, e l’integrazione dell’energia rinnovabile nelle reti di riscaldamento e raffrescamento, comprese le autorizzazioni per la connessione alla rete e, ove necessario, le valutazioni ambientali;
  • entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione per gli impianti di produzione di energia rinnovabile ubicati nelle zone di accelerazione per le energie rinnovabili, oppure entro 45 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione per gli impianti di produzione di energia rinnovabile ubicati al di fuori delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili, l’autorità competente conferma la completezza della domanda o, se il richiedente non ha inviato tutte le informazioni necessarie ai fini del suo trattamento, chiede al richiedente di presentare una domanda completa senza indebito ritardo.

Dal momento in cui viene data conferma, inizia la procedura di rilascio delle autorizzazioni.

Negli articoli successivi vengono quindi fornite quindi le indicazioni specifiche per le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative a:

  • zone di accelerazione per le energie rinnovabili;
  • aree al di fuori delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili;
  • revisione della potenza;
  • installazione di apparecchiature per l’energia solare;
  • installazione di pompe di calore.

Utilizzo dell’energia rinnovabile nell’industria e nei trasporti

Importanti novità anche per le industrie: all’art. 22 bis viene disposto che gli Stati membri si impegnano ad aumentare la quota di fonti rinnovabili sul totale delle fonti energetiche usate a scopi finali energetici e non energetici nel settore dell’industria indicativamente di almeno 1,6 punti percentuali in media all'anno, calcolata per i periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030.

Con l’art. 25, “Aumento dell’energia rinnovabile e riduzione dell’intensità dei gas a effetto serra nel settore dei trasporti” si stabilisce invece che gli Stati membri fisseranno un obbligo sui fornitori di combustibili, affinché assicurino:

  • una quota di energia rinnovabile nel consumo finale di energia nel settore dei trasporti pari ad almeno il 29% entro il 2030;
  • oppure una riduzione dell’intensità delle emissioni di gas a effetto serra pari ad almeno il 14,5% entro il 2030 rispetto al valore di riferimento di cui all’articolo 27, paragrafo 1, lettera b), in conformità della traiettoria indicativa stabilita dallo Stato membro

Inoltre la quota di biocarburanti avanzati e biogas, e di combustibili rinnovabili di origine non biologica nella quota di energie rinnovabili fornite al settore dei trasporti, dovrà essere pari ad almeno l’1 % nel 2025 e il 5,5 % nel 2030.

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