Equivalenza CCNL: il richiamo del TAR all'obbligo di dichiarazione

L'amministrazione è tenuta a richiedere e a verificare la dichiarazione di equivalenza nel caso in cui l'OE voglia applicare un contratto collettivo differente a quello indicato nel disciplinare

di Redazione tecnica - 01/07/2025

Quali conseguenze derivano dalla mancata verifica dell’equivalenza tra contratti collettivi? Quando l’operatore economico può integrare le giustificazioni oltre il termine inizialmente assegnato? Quali obblighi incombono sulla stazione appaltante nella fase di verifica dell’anomalia dell’offerta?

Verifica equivalenza CCNL: gli obblighi della SA

A rispondere a queste domande è il TAR Puglia che, con la sentenza dell’8 aprile 2025, n. 618, ha annullato l’aggiudicazione in favore di un OE che aveva proposto l'applicazione di un CCNL diverso da quello indicato dalla SA, senza presentare la dichiarazione di equivalenza e senza che la stazione appaltante la richiedesse.

Il ricorso era stato promosso da un altro OE, secondo cui:

  • l’aggiudicataria non aveva fornito tempestive e sufficienti giustificazioni in ordine al basso costo della manodopera indicato nell’offerta, limitandosi a dichiarare una maggiore efficienza organizzativa e senza allegare elementi concreti a supporto. Solo successivamente – e oltre il termine iniziale assegnato – aveva trasmesso un prospetto analitico di dettaglio. Secondo parte ricorrente, tale comportamento avrebbe imposto l’automatica esclusione dalla procedura, nel rispetto del principio di autoresponsabilità e delle norme che regolano la verifica dell’anomalia;
  • nell’offerta non era stata inclusa la dichiarazione di equivalenza tra il contratto collettivo nazionale applicato dalla società aggiudicataria e quello di riferimento della stazione appaltante, con conseguente violazione dell’art. 11 del d.lgs. 36/2023.

Se in riferimento al primo motivo il TAR ha respinto il ricorso, sulla seconda questione ha dato ragione al ricorrente. Vediamo il perché.

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