Equo compenso negli appalti: il ribasso del 100% sulla quota variabile divide i giudici

Le sentenze del TAR Calabria e del TAR Campania riaprono il dibattito sull'applicazione del nuovo art. 41, comma 15-bis, del D.Lgs. n. 36/2023. Al centro del confronto la possibilità di azzerare la quota del 35% soggetta a ribasso nei servizi di ingegneria e architettura

di Redazione tecnica - 24/06/2026

Il correttivo al Codice dei contratti pubblici sembrava aver individuato una soluzione destinata a chiudere il lungo confronto sull'applicazione dell'equo compenso nelle gare per servizi di ingegneria e architettura, in cui la scelta di rendere non ribassabile il 65% del corrispettivo e di lasciare alla concorrenza il restante 35% è apparsa come un punto di equilibrio tra la necessità di garantire una remunerazione adeguata delle prestazioni professionali e quella di preservare il confronto competitivo tra gli operatori economici.

A poco più di un anno dall'introduzione della nuova disciplina, la situazione non sembra essersi risolta del tutto, e le recenti sentenze del TAR Calabria e del TAR Campania dimostrano come restino aperti interrogativi rilevanti sul significato e sulla portata del meccanismo previsto dall'art. 41, comma 15-bis, del D.Lgs. n. 36/2023, con conseguenze sia sulla predisposizione delle offerte che sulle verifiche a carico delle stazioni appaltanti.

Equo compenso negli appalti: il ribasso del 100% divide i TAR

Dopo la scelta operata con il Correttivo di sottrarre una parte del corrispettivo al ribasso per garantire l'equo compenso, il problema si concentra infatti sulla possibilità di spingere la competizione economica fino all'azzeramento della quota residua e, soprattutto, sulle modalità con cui deve essere verificato che i costi necessari all'esecuzione delle prestazioni trovino effettiva copertura senza incidere sulla componente del corrispettivo che la legge ha inteso proteggere.

Proprio su questo punto si innesta il contrasto emerso nelle recenti decisioni dei giudici amministrativi.

Dalla Legge n. 49/2023 al correttivo del Codice: l'evoluzione della disciplina

Negli ultimi anni il tema dell'equo compenso ha progressivamente assunto un ruolo centrale nel dibattito che riguarda i servizi professionali e, in particolare, le prestazioni di ingegneria e architettura affidate dalle pubbliche amministrazioni, rispetto alle quali l'esigenza di evitare fenomeni di compressione dei compensi professionali è diventata sempre più rilevante.

Un passaggio decisivo è stato rappresentato dalla Legge n. 49/2023, che ha introdotto una disciplina generale dell'equo compenso definendolo come un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, rafforzando così la tutela dei professionisti nei rapporti con i committenti qualificati.

L'entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2023 non ha però risolto i dubbi applicativi che riguardavano il settore dei contratti pubblici, all'interno del quale il principio dell'equo compenso si è trovato inevitabilmente a confrontarsi con le regole concorrenziali che caratterizzano le procedure di affidamento. L'esigenza di garantire che le prestazioni professionali ricevessero una remunerazione adeguata si è scontrata con la difficoltà che la tutela del compenso potesse trasformarsi in una limitazione incompatibile con il confronto competitivo tra gli operatori economici.

In questo contesto è intervenuto il D.Lgs. n. 209/2024, il cosiddetto correttivo al Codice dei contratti pubblici, che ha introdotto nell'art. 41 il comma 15-bis, nel tentativo di individuare una soluzione capace di conciliare esigenze che fino a quel momento erano apparse difficilmente componibili.

Il correttivo al Codice e il meccanismo del 65%-35%

La novità introdotta dal comma 15-bis si fonda sul meccanismo del 65%-35%.

Per i servizi di ingegneria e architettura il corrispettivo determinato secondo l'Allegato I.13 viene infatti utilizzato per individuare l'importo posto a base di gara e successivamente suddiviso in due componenti, delle quali la prima, pari al 65% dell'importo complessivo, assume la forma di prezzo fisso e non può essere oggetto di ribasso, mentre la seconda, corrispondente al restante 35%, può essere assoggettata a ribasso in sede di presentazione dell'offerta.

L'intervento normativo mira dunque a garantire una quota del corrispettivo sottratta alla competizione economica, lasciando tuttavia agli operatori uno spazio all'interno del quale continuare a confrontarsi sul prezzo.

Fin dove può spingersi il ribasso sulla quota variabile?

Proprio l'applicazione concreta di questo meccanismo ha dato origine alle controversie giunte davanti ai giudici amministrativi, entrambi relativi a una domanda apparentemente semplice nella formulazione, ma particolarmente delicata nelle sue implicazioni applicative.

Se il legislatore ha già individuato una quota del corrispettivo che non può essere assoggettata a ribasso, è possibile applicare un ribasso del 100% alla restante quota del 35% oppure una simile scelta rischia di incidere indirettamente sulla tutela che la norma intende garantire?

Secondo una prima lettura, la presenza della quota non ribassabile sarebbe sufficiente a preservare l'equo compenso, con la conseguenza che l'operatore economico potrebbe spingersi fino ad azzerare integralmente la componente assoggettata a competizione economica. Una diversa interpretazione, invece, sposta il problema non tanto sulla misura del ribasso quanto sulla necessità di verificare che i costi delle attività oggetto dell'affidamento trovino effettiva copertura senza gravare sulla quota che il legislatore ha sottratto alla competizione.

Da questa diversa lettura della norma prendono forma le due decisioni del TAR Calabria e del TAR Campania.

TAR Calabria: il ribasso del 100% non giustifica automaticamente l'esclusione

In particolare, la sentenza del TAR Calabria, sez. Catanzaro del 19 giugno 2026, n. 1183, riguarda una procedura indetta per l'affidamento dei servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza nell'ambito della quale un operatore economico aveva presentato un'offerta caratterizzata da un ribasso del 100% sulla quota del 35% assoggettata a competizione economica.

La stazione appaltante, dopo avere sottoposto l'offerta a verifica di anomalia, aveva ritenuto che i costi necessari per l'esecuzione dell'incarico finissero inevitabilmente per incidere sulla quota del 65% destinata a garantire l'equo compenso e, sulla base di questa valutazione, aveva disposto l'esclusione del concorrente.

Il TAR ha però accolto il ricorso, ritenendo che l'esclusione fosse stata fondata su un automatismo non adeguatamente dimostrato e osservando come il sistema introdotto dal d.Lgs. n. 209/2024 abbia già individuato quali componenti del corrispettivo debbano essere sottratte al ribasso e quali possano invece costituire oggetto di competizione economica, con la conseguenza che il confronto tra gli operatori è destinato a svilupparsi proprio sulla quota del 35%.

Nella motivazione assume particolare rilievo il richiamo al fatto che la quota non ribassabile del 65% viene calcolata sull'intero importo posto a base di gara e comprende non soltanto i compensi professionali ma anche le spese e gli oneri accessori stimati dalla stazione appaltante, circostanza che, secondo il Collegio, impedisce di affermare automaticamente che qualsiasi costo sostenuto dall'operatore economico finisca per erodere la componente destinata a garantire l'equo compenso.

Secondo i giudici calabresi, pertanto, il solo ribasso del 100% sulla quota del 35% non può giustificare automaticamente l'esclusione dell'operatore economico, poiché spetta alla stazione appaltante dimostrare in modo puntuale che l'offerta risulti concretamente insostenibile e che il ribasso comprometta l'equilibrio economico della proposta.

TAR Campania: occorre dimostrare che il ribasso non inficia l'equo compenso

La sentenza del TAR Campania, sez. Napoli, del 19 giugno 2026, n. 3911 nasce invece da una procedura indetta per la conclusione di accordi quadro relativi a servizi di ingegneria e architettura destinati agli interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico degli immobili interessati dal fenomeno del bradisismo nell'area dei Campi Flegrei, nell'ambito della quale un operatore economico aveva anch'esso presentato un'offerta caratterizzata dall'azzeramento della quota ribassabile.

Nel corso delle verifiche svolte dall'amministrazione è però emerso il dubbio che i costi delle attività previste dall'appalto non trovassero adeguata copertura nella struttura economica dell'offerta e che finissero inevitabilmente per gravare sulla quota del 65% sottratta al ribasso, compromettendo così la finalità di tutela perseguita dalla disciplina dell'equo compenso.

Il TAR Campania ha condiviso questa impostazione, precisando tuttavia che a rilevare non sia tanto l'ammissibilità astratta del ribasso integrale quanto la capacità dell'operatore economico di dimostrare, attraverso elementi oggettivi e adeguatamente documentati, che le attività oggetto dell'affidamento possano essere effettivamente eseguite senza trasferire i relativi costi sulla quota del corrispettivo sottratta alla competizione economica.

In quest'ottica, quando il concorrente sostiene di poter eseguire determinate attività senza alcun costo effettivo o senza alcuna remunerazione, non può limitarsi a richiamare genericamente economie di scala, disponibilità di personale interno, organizzazione aziendale o utilizzo di attrezzature proprie, ma deve fornire elementi puntuali e adeguatamente documentati che consentano alla stazione appaltante di verificare in che modo i costi delle attività oggetto di ribasso trovino effettiva copertura.

In assenza di tale dimostrazione, secondo il Collegio, il rischio è che i costi trovino copertura proprio nella quota del 65% destinata a garantire l'equo compenso, con conseguente aggiramento della finalità perseguita dalla norma.

Equo compenso: le due sentenze sono in contrasto o presumono una diversa verifica della sostenibilità dell'offerta?

Le due decisioni sembrano arrivare a conclusioni difficilmente conciliabili, perché il TAR Calabria ha escluso che il solo ribasso del 100% sulla quota del 35% possa giustificare automaticamente l'esclusione dell'operatore economico, mentre il TAR Campania ha ritenuto legittima l'esclusione disposta nel caso esaminato; una lettura più approfondita delle motivazioni restituisce però un quadro meno dualista di quanto possa apparire a una prima analisi.

Entrambe le sentenze attribuiscono infatti un ruolo centrale all'accertamento della congruità dell'offerta e alla verifica dell'effettiva copertura dei costi necessari all'esecuzione delle prestazioni, pur muovendosi da presupposti parzialmente differenti.

Un elemento che merita particolare attenzione riguarda inoltre le differenze tra le due vicende esaminate dai giudici, poiché nel caso deciso dal TAR Calabria il Collegio ha valorizzato anche la limitata incidenza dei costi dichiarati rispetto alla quota non ribassabile, mentre nel giudizio affrontato dal TAR Campania le giustificazioni fornite dall'operatore economico sono state ritenute generiche e prive di adeguato supporto documentale.

La differenza più significativa tra le due decisioni sembra quindi riguardare il significato da attribuire alla quota del 65% e il livello di prova richiesto all'operatore economico, dal momento che il TAR Calabria ha richiesto alla SA una dimostrazione concreta dell'insostenibilità dell'offerta, mentre il TAR Campania ha attribuito maggiore rilievo all'onere del concorrente di dimostrare che i costi della quota ribassata non finiranno per gravare sulla componente non assoggettabile a ribasso.

Più che sull'ammissibilità teorica del ribasso integrale, il confronto si è concentrato sulle modalità attraverso le quali deve essere verificata la sostenibilità economica dell'offerta.

Ribasso del 100% ed equo compenso: cosa cambia per stazioni appaltanti e professionisti

La conseguenza immediata è quindi l’attenzione che professionisti e le società di ingegneria devono porre nelle giustificazioni da presentare quando l'offerta preveda ribassi molto elevati sulla quota soggetta a competizione economica, poiché richiami generici all'organizzazione aziendale o alle economie di scala potrebbero non essere sufficienti a superare una verifica di anomalia.

Stessa indicazione possono trarre le amministrazioni aggiudicatrici sulla motivazione da porre su provvedimenti di esclusione o aggiudicazione, evitando esclusioni fondate su presunzioni astratte o verifiche che si limitino a una ricostruzione meramente formale dei costi dichiarati dagli operatori economici.

Se l'obiettivo del correttivo era quello di chiudere il dibattito sull'applicazione dell'equo compenso nelle gare di progettazione, le due sentenze dimostrano che il risultato non è stato ancora pienamente raggiunto, perché la distinzione tra quota non ribassabile e quota soggetta a competizione economica, pur avendo fornito un nuovo punto di equilibrio, continua a lasciare aperti interrogativi rilevanti sulle modalità con cui devono essere valutate le offerte caratterizzate da ribassi particolarmente elevati e sul rapporto tra verifica di anomalia, sostenibilità economica della proposta e tutela del compenso professionale.

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