Equo compenso e Codice Appalti: parametri vincolanti per i servizi di ingegneria e architettura

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, alla luce del pronunciamento dell'ANAC, ribadisce l'utilizzo dei parametri per la determinazione dei corrispettivi

di Gianluca Oreto - 11/10/2023

Per alcuni il rapporto tra la Legge n. 49/2023 (Legge sull'equo compenso) e il D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) potrebbe essere potenzialmente in conflitto con la normativa europea oltre che con il principio di economicità degli enti pubblici. Per altri la norma è chiara e va solamente applicata.

Equo compenso: dubbi e certezze

Il tema è indubbiamente molto interessante ed è già stato copiosamente affrontato e sviscerato da associazioni e consigli nazionali delle professioni, tra cui quello degli ingegneri (CNI) che attraverso il suo Centro Studi aveva già fornito una sua lettura (oltre che aggiornare il codice deontologico). A questa è seguito il commento dell'OICE, che ha chiesto a Governo e Parlamento di provvedere a fornire le indicazioni opportune con l’obiettivo di dare piena attuazione al nuovo Codice dei contratti, ma soprattutto l'atto del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e una sua successiva delibera, entrambe allineate su tre concetti chiave:

  • la legge sull'equo compenso (in vigore dal 20 maggio 2023) ha un impatto immediato anche sulle gare bandite ai sensi del vecchio D.Lgs. n. 50/2016 che dovranno utilizzare il Decreto Ministeriale 17/06/2016 (Decreto Parametri) non più come criterio ma come parametro vincolante e inderogabile per la determinazione dell'importo a base di gara;
  • alla luce del legge sull'equo compenso si può ipotizzare che le procedure di gara aventi ad oggetto l’affidamento dei servizi tecnici dovrebbero essere costruite come gare “a prezzo fisso”, con competizione limitata alla componente qualitativa;
  • urge un intervento chiarificatore della Cabina di regia per il codice dei contratti pubblici, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 221 del Codice dei contratti.

Equo compenso: interviene (di nuovo) il CNI

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri è nuovamente intervenuto sul rapporto tra equo compenso e codice dei contratti, con la pubblicazione della Circolare 10 ottobre 2023, n. 93 indirizzata a tutti i Presidenti degli Ordini territoriali e delle Federazioni/Consulte.

Una circolare che fa il punto della situazione e in cui si allega la delibera ANAC n. 343/2023 di cui se ne riportano alcuni stralci, tra cui quello che viene definito un "principio fondamentale":

dal complesso delle disposizioni citate si desume che le tariffe stabilite dal D.M. 17 giugno 2016 non possono più costituire un mero “criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell'affidamento “, come previsto dall’art. 24, comma 8, del D.lgs. 50/2016, ovvero un mero parametro dal quale è consentito alle Stazioni appaltanti di discostarsi, motivando adeguatamente la scelta effettuata. Le tariffe ministeriali, secondo la novella normativa, assurgono a parametro vincolante e inderogabile per la determinazione dei corrispettivi negli appalti di servizi di ingegneria e architettura e l’impossibilità di corrispondere un compenso inferiore rispetto ai suddetti parametri comporta anche la non utilizzabilità dei criteri di aggiudicazione del prezzo più basso e dell’offerta economicamente più vantaggiosa; alla luce del nuovo quadro normativo sembra potersi ipotizzare che le procedure di gara aventi ad oggetto l’affidamento dei servizi tecnici dovrebbero essere costruite come gare “a prezzo fisso”, con competizione limitata alla componente qualitativa”.

Secondo il CNI, l’orientamento dell’Autorità Anticorruzione fungerà da guida per le Stazioni appaltanti in sede di redazione dei prossimi bandi di gara per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e di architettura. I bandi dovranno rispettare l’ulteriore, innovativo principio secondo cui, per la determinazione dei corrispettivi:

  • vi è la impossibilità di fissare un compenso inferiore rispetto ai parametri ministeriali (DM 17 giugno 2016);
  • non trovano più applicazione i criteri di aggiudicazione del prezzo più basso e dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dovendo la competizione essere limitata alla componente qualitativa dell’offerta.

In definitiva, secondo il CNI "le tabelle ministeriali non potranno più essere considerate soltanto un criterio di (mero) riferimento, ma costituiranno un parametro vincolante e inderogabile per la determinazione dei corrispettivi negli appalti dei servizi di ingegneria e di architettura. Di conseguenza, l’eventuale clausola del bando di gara che preveda un compenso per il professionista inferiore ai parametri contenuti nel DM 17 giugno 2016, è da considerare non valida e potrà essere impugnata davanti al Tribunale competente".

Il commento del CNI

Il Consiglio Nazionale - afferma Angelo Domenico Perrini, Presidente CNI - esprime la massima soddisfazione e un grande apprezzamento per i contenuti della delibera ANAC. Essa è destinata a garantire a tutti i professionisti ingegneri un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto nell’ambito dei contratti pubblici di lavori. Tale interpretazione, inoltre, è sostanzialmente in linea con il documento elaborato dal nostro Centro Studi, a suo tempo reso pubblico, che ha analizzato la legge sull’Equo compenso alla luce dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici. A questo proposito, riteniamo che questi principi di portata generale debbano necessariamente trovare piena applicazione. Intanto, il pronunciamento di ANAC servirà da guida per le Stazioni appaltanti in sede di redazione dei prossimi bandi di gara per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e di architettura”.

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