Equo compenso e Codice dei contratti, lo Stato in confusione

Il coordinamento tra la Legge n. 49/2023 e il D.Lgs. n. 36/2023 mette in crisi le stazioni appaltanti. Necessarie e urgenti direttive chiare per non perdere i fondi del PNRR

di Rino La Mendola - 18/10/2023

Evviva! Dopo un lungo inseguimento, il mondo delle professioni ha raggiunto un risultato fondamentale per garantire la qualità delle prestazioni professionali e la dignità dei liberi professionisti. Con la Legge n. 49 dello scorso 21 aprile, infatti, lo Stato ha finalmente stabilito le regole per garantire ai professionisti un equo compenso, come determinato dai cosiddetti “Decreti Parametri” varati dai Ministeri competenti, in attuazione all’art. 9 del Decreto Legge n. 1/2012, convertito in Legge n. 27/2012.

In particolare, le regole sull’equo compenso introdotte dalla Legge n. 49/2023 si applicano per le prestazioni intellettuali rese da liberi professionisti in favore di imprese bancarie e assicurative ed in favore della pubblica amministrazione.

La nuova disciplina stabilisce inoltre la nullità dei contratti con i quali i committenti sopra individuati ed i professionisti incaricati abbiano concordato, in relazione alle prestazioni da rendere, corrispettivi di importo inferiore rispetto a quelli riferiti ai “parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale” (cfr. Legge n. 49/2023, art.3, comma 1).

La sovrapposizione di norme

Sebbene la legge sia parzialmente efficace, in quanto non regolamenta i rapporti con la committenza privata, che sono peraltro largamente prevalenti, potremmo essere ben soddisfatti per avere portato a casa un ottimo risultato!

Tutto questo se contestualmente lo stesso Stato non avesse approvato, appena 20 giorni prima, il nuovo Codice dei contratti (Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023) che individua, quali criteri di aggiudicazione di lavori, servizi e forniture (compresi i servizi di architettura e ingegneria) quello del minor prezzo e quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV). Ambedue i criteri prevedono, per i servizi di architettura e ingegneria, un’offerta economica al ribasso rispetto ai corrispettivi posti a base di gara, calcolati con il cosiddetto Decreto Parametri (DM 17/06/2023, come modificato dalla tabella A di cui all’art. 2 dell’allegato I.13 al codice).

Ecco dunque che le due norme di rango primario entrano in chiaro conflitto, alimentando una serie di potenziali contenziosi che potrebbero coinvolgere, non solo gli Operatori Economici concorrenti, ma anche le Stazioni Appaltanti, con inevitabile blocco del settore dei lavori pubblici, proprio in un momento nevralgico per fruire dei fondi del PNRR e della programmazione comunitaria 2021-2027.

La sovrapposizione di pareri ed interpretazioni

In un contesto normativo così caotico, non sono mancate interpretazioni e circolari dei Consigli Nazionali delle professioni tecniche, di associazioni di categoria e della stessa ANAC che, da un lato, con atto del Presidente del 27 giugno 2023, ha rappresentato la sovrapposizione di norme di rango primario, limitandosi a segnalare le criticità rilevate alla Cabina di Regia di cui all’art. 221 del codice dei contratti e, dall’altro, con delibera del 20 luglio 2023 n. 343, che riguarda un contenzioso a seguito di un ricorso dell’OICE, ha di fatto sancito che “… alla luce del nuovo quadro normativo sembra potersi ipotizzare che le procedure di gara aventi ad oggetto l’affidamento dei servizi tecnici dovrebbero essere costruite come gare a prezzo fisso, con competizione limitata alla componente qualitativa.” 

Da ciò si dedurrebbe che, negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria, non può essere più utilizzato il criterio del minor prezzo, mentre il criterio dell’OEPV può essere applicato solo se viene escluso il parametro dell’offerta economica, fondata sul ribasso dei corrispettivi. Tuttavia, frasi come “sembra potersi ipotizzare…”, non offrono garanzie alle stazioni appaltanti, che temono responsabilità per la disapplicazione del codice dei contratti, con il risultato di un inevitabile blocco, o quanto meno di un notevole rallentamento degli affidamenti proprio nella fase nevralgica per la fruizione dei fondi del PNRR.

Progettazione: le uniche procedure non coinvolte dalla sovrapposizione di norme

In materia di servizi di progettazione, le uniche procedure non coinvolte dal conflitto tra codice dei contratti e legge sull’equo compenso sono i concorsi di progettazione; procedure in cui i parametri di selezione del vincitore riguardano esclusivamente la qualità del progetto e non il ribasso dei corrispettivi. Ribasso che, leggendo alla lettera l’art. 50 comma 4 del codice (D.Lgs. n. 36/2023), non dovrebbe riguardare neanche gli affidamenti diretti. Tale comma, infatti, indicando le procedure di affidamento per le quali vengono adottati i due criteri di aggiudicazione (minor prezzo e OEPV), successivamente disciplinati dall’art. 108, esclude le procedure di affidamento diretto di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dello stesso articolo 50 (affidamenti diretti).

“4. Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all’articolo 108, comma 2”.

La necessità di direttive chiare in tempi brevissimi per non perdere i fondi del PNRR

Nelle more di un provvedimento legislativo, chiesto di fatto dall’ANAC con la segnalazione alla Cabina di Regia, è estremamente necessaria ed urgente una direttiva di un soggetto autorevole come la stessa ANAC o come il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, che possa disporre regole chiare in materia, consentendo alle stazioni appaltanti di sbloccare una serie di affidamenti sospesi per la scarsa chiarezza di leggi e pronunciamenti.

In particolare, tali direttive dovrebbero indicare chiaramente (senza l’uso di condizionali che lasciano il tempo che trovano) se:

  1. il criterio del minor prezzo è da ritenere inapplicabile per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria;
  2. il criterio dell’Offerta Economicamente Più Vantaggiosa (OEPV) deve essere applicato, per affidamenti di servizi tecnici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, scartando il parametro dell’offerta economica (ribasso dei corrispettivi calcolati col decreto parametri);
  3. in alternativa, il ribasso dei corrispettivi (in ambedue i criteri di aggiudicazione) debba essere applicato solo all’aliquota del rimborso spese, fatte salve le procedure di verifica dell’offerta anomala di cui all’art. 110 del codice;
  4. per gli affidamenti diretti di cui all’art.50 comma 1 lettera b) del codice, non si applica né il criterio del prezzo più basso né il criterio dell’OPEV.

Senza una direttiva chiara, sia le stazioni appaltanti che i liberi professionisti continueranno ad operare in presenza di regole in conflitto, rischiando di rallentare le procedure di affidamento e di alimentare contenziosi che possono compromettere l’accesso ai fondi del PNRR, entro le scadenze fissate dalla programmazione.

Sarebbe dunque auspicabile un urgente intervento della Rete delle Professioni Tecniche, che dovrebbe chiedere il parere sopra richiamato ad organi competenti come la stessa ANAC  oppure come il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, al fine di garantire agli operatori del settore (stazioni appaltanti e liberi professionisti) indirizzi chiari in materia, indispensabili per scongiurare il rischio di un grave blocco degli affidamenti in un momento cruciale per il PNRR.

A cura di Rino La Mendola
Coordinatore del Dipartimento LLPP della Consulta Regionale OAPPC della Sicilia
e Presidente Ordine Architetti di Agrigento

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