Equo compenso: come cambia il Codice deontologico delle professioni tecniche

La Legge n. 49/2023 ha previsto l’equo compenso per le prestazioni rese dai professionisti iscritti agli ordini e collegi. Chi ha aggiornato il Codice deontologico?

di Gianluca Oreto - 08/03/2024

Tra marzo e aprile 2023 (a distanza di 3 settimane) in Italia sono stati pubblicati due provvedimenti “epocali”, sui quali ancora oggi si discute in merito alla loro compatibilità. Sto parlando del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti), che ha riformato e semplificato il quadro normativo relativo ai contratti pubblici, e la Legge n. 49/2023, che (dopo anni di attesa) ha disciplinato l’equo compenso delle prestazioni professionali.

Equo compenso e codice dei contratti

Due provvedimenti normativi di pari grado (uno è un Decreto Legislativo frutto di una legge delega, l’altro è una legge parlamentare) sui quali non si è ancora pienamente e ufficialmente compreso il preciso ambito di integrazione. Il dubbio, restando nell’ambito dei servizi di architettura e ingegneria, riguarda la dicotomia esistente tra:

  • il codice dei contratti che prevede nei criteri di aggiudicazione la possibilità di ribasso da parte dei professionisti partecipanti alla procedura;
  • la legge sull’equo compenso che vieta al professionista di proporre compensi inferiori a quelli stabiliti dal Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 (c.d. Decreto Parametri).

Una impasse normativa sulla quale si è espressa timidamente l’ANAC con l’Atto del Presidente 27 giugno 2023 mediante il quale ha proposto 3 diverse letture per il coordinamento delle due norme e chiesto ufficialmente alla Cabina di regia per il codice dei contratti pubblici (istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri) di trovare una soluzione (che al momento non è arrivata).

Nelle more di un chiarimento ufficiale (se mai arriverà), molte stazioni appaltanti si sono organizzate con gare a prezzo fisso per quel che attiene il compenso professionale, con ribasso solo sulle spese generali che rappresentano una quota delle tariffe professionali. Una soluzione che tratterebbe i costi professionali al pari dei costi della manodopera che, come sappiamo, non sono soggetti a ribasso rispetto al CCNL utilizzato, ma che lascia il dubbio se sul ribasso delle spese generali si debba fare la verifica di anomalia o meno.

Il Codice deontologico delle professioni tecniche

Nelle more che la Cabina di regia, il MIT o il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici intervengano sulla questione gare-compensi, alcune professioni tecniche hanno aggiornato i relativi codici deontologici proprio alle disposizioni previste dalla Legge n. 49/2023.

Abbiamo esaminato i Codici deontologici delle seguenti professioni:

  • Architetti;
  • Ingegneri;
  • Geometri;
  • Geologi;
  • Periti industriali.

Gli architetti e i geologi non hanno ancora previsto nulla sull’equo compenso nei relativi codici deontologici.

Diversa la situazione degli ingegneri, dei geometri e dei periti industriali.

Il Codice deontologico degli ingegneri

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha aggiornato il codice deontologico il 14 giugno 2023, inserendo all’art. 11 (Incarichi e compensi) i seguenti commi:

  • comma 3 - La misura del compenso è correlata all’importanza dell’opera e al decoro della professione ai sensi dell’art. 2233 del codice civile e deve essere resa nota al committente, comprese spese, oneri e contributi. Il compenso relativo alle prestazioni professionali di cui alla legge 21 aprile 2023 n.49 deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi fissati dai decreti ministeriali, ai sensi dell’art.1 della legge citata.
  • comma 4 - I compensi professionali previsti nei modelli standard di convenzione, concordati tra imprese e Consiglio Nazionale degli Ingegneri si presumono equi fino a prova contraria, ai sensi dell’art.6 della legge 21 aprile 2023 n.49.

All’art. 15 (concorrenza) è stato inserito:

  • il comma 3 - È sanzionabile disciplinarmente la pattuizione di compensi manifestamente inadeguati alla prestazione da svolgere. In caso di accettazione di incarichi con corrispettivo che si presuma anormalmente basso, l’Ingegnere potrà essere chiamato a dimostrare il rispetto dei principi di efficienza e qualità della prestazione. La violazione, da parte del professionista, dell’obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, è sanzionata a giudizio del Consiglio di disciplina territoriale, ai sensi dell’art.5, comma 5, della legge 21 aprile 2023 n.49.
  • il comma 4 - La violazione dell’obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della legge 21 aprile 2023 n. 49 e dalle altre leggi in vigore è sanzionata a giudizio del Consiglio di disciplina territoriale, ai sensi dell’art.5, comma 5, della legge citata.

Il Codice deontologico dei geometri

Il Consiglio Nazionale dei Geometri ha aggiornato il codice deontologico con delibera del 18 ottobre 2023. In particolare, è stato aggiunto al Titolo III, Sezione I, l’art. 20-bis che dispone:

Nei rapporti professionali disciplinati dalla legge 21 aprile 2023 n. 49 è fatto obbligo al geometra di convenire o preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri di cui all’art. 1 di tale legge.  Nei medesimi rapporti professionali il geometra è altresì obbligato – qualora la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dallo stesso professionista – di avvertire il cliente che il compenso per la prestazione deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della citata legge.

Il Codice deontologico dei periti industriali

Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali ha aggiornato il codice deontologico a settembre 2023. L’art. 27, inserito nella sezione “De rapporto con i committenti” dispone:

Al momento del conferimento dell’incarico, il perito industriale e perito industriale laureato deve usare la massima chiarezza, indicando dettagliatamente le prestazioni da eseguire ed eseguite, il corrispettivo richiesto e le spese sostenute di cui si chiede il rimborso. La parcella dovrà riportare il riferimento delle prestazioni e del compenso pattuiti al momento del conferimento dell’incarico.

Il compenso per le prestazioni professionali, pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale e definito ai sensi del comma precedente, deve essere giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai decreti ministeriali, di cui all’art. 1 della Legge 21 aprile 2023, n. 49.

Il professionista deve avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano da esso predisposto in via esclusiva, che il compenso per la prestazione professionale rispetta, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalla legge 21 aprile 2023, n. 49.

Il perito industriale e perito industriale laureato deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.

In ogni caso, la misura del compenso è resa nota al cliente con un preventivo di massima e, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2233 del codice civile, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

La violazione delle prescrizioni contenute nella presente disposizione costituisce illecito disciplinare e comporta un grave danno per l’immagine della professione, tenuto conto della applicazione di tali precetti in favore della committenza sia pubblica che privata.

L’art. 40, presente nella stessa sezione, dispone:

I compensi professionali previsti nei modelli standard di convenzione, concordati tra le imprese, di cui all’art. 2 comma 1 della Legge 21 aprile 2023 n. 49 e il Consiglio Nazionale dei periti industriali e periti industriali laureati si presumono equi fino a prova contraria, ai sensi del successivo articolo 6 della legge richiamata.

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