Esecuzione dell’ordine di demolizione: la notifica agli eredi

Nel caso di decesso del condannato, è necessario inviare una notifica o no a chi eredita l’immobile abusivo? Ecco cosa dice la Cassazione

di Redazione tecnica - 27/01/2023

L’esecuzione di un ordine di demolizione va nuovamente notificata nel caso di decesso del proprietario dell’edificio abusivo? Se a primo acchito la risposta potrebbe essere sì, in realtà, spiega la Corte di Cassazione, la notifica è dovuta soltanto se non è mai stata inviata.

Ordine di demolizione su edificio ereditato: la notifica dell'esecuzione 

La conferma arriva appunto dagli ermellini, con la sentenza n. 1677/2023 della Corte di Cassazione, III sez. penale, sul ricorso contro l’esecuzione dell’ordine di demolizione di un immobile abusivo, presentato dagli eredi del destinatario dell’ordine, motivato sul presupposto di una mancata notifica.

Sul punto, i giudici di piazza Cavour hanno spiegato che, per orientamento costante della giurisprudenza, in tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione delle opere abusive, in caso di morte del condannato, deve essere notificato all'erede o al suo avente causa, divenuti, nelle more, titolari di un diritto reale sul bene affinché possa essere eseguito nei loro confronti. Attenzione però: questo principio si applica solo quando nessuna notifica dell'ordine di demolizione sia stata effettuata al responsabile dell'illecito. La necessità della notifica dell'ordine di demolizione, e della sentenza di condanna che lo contiene, deriva dal fatto che sul punto deve crearsi la conoscenza, da parte del responsabile o del successivo acquirente, dell'ordine di demolizione, per i diritti di difesa.

La sentenza della Cassazione

Nel caso in esame, la sentenza e l'ordine di demolizione sono stati notificati al responsabile e nessun rinnovo andava quindi disposto agli attuali proprietari, per successione ereditaria, del bene da demolire.

L'ordine di demolizione, infatti, ha come destinatario solo il condannato per l'abuso: di conseguenza è illegittima l'estensione dell'obbligo di demolizione al proprietario del bene rimasto estraneo al processo penale, sul quale ricadono solo gli effetti della misura. Eventuali terzi (acquirenti, eredi o anche solo titolari di un contratto di locazione) subiscono la demolizione, disposta e iniziata nei confronti del responsabile, con la possibilità di rivalersi civilmente nei confronti del condannato.

Questo perché, infine, l'ordine di demolizione, che ha natura di sanzione amministrativa, di carattere reale, a contenuto ripristinatorio, potrebbe essere sospeso o annullato solo nelle ipotesi di provvedimenti dell'ente pubblico assolutamente incompatibili con la demolizione: "L'ordine di demolizione dell'opera abusiva, avendo natura di sanzione amministrativa di carattere reale a contenuto ripristinatorio, conserva la sua efficacia anche nei confronti dell'erede o dante causa del condannato o di chiunque vanti su di esso un diritto reale o personale di godimento, potendo essere revocato solo nel caso in cui siano emanati, dall'ente pubblico cui è affidato il governo del territorio, provvedimenti amministrativi con esso assolutamente incompatibili”.

Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la legittimità dell'esecuzione dell'ordine di demolizione, in quanto notificato al responsabile dell'abuso.

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