Esposizione cartello di cantiere: è sempre obbligatoria?

Una recente sentenza della Corte di Cassazione chiarisce gli obblighi di comunicazione in capo a committenti e tecnici di cantiere

di Redazione tecnica - 10/10/2021

L’esposizione del cartello di cantiere è sempre obbligatoria, anche quando il titolo edilizio non lo preveda espressamente? La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31356/2021 ha dato una risposta chiara, entrando anche nel merito della legittimità dell’acquisizione di un regolamento comunale quale atto probatorio.

Obbligo esposizione cartello di cantiere: cosa dice la Cassazione

Nel caso in esame, l’appellante contestava la condanna ricevuta per la mancata apposizione del cartello di cantiere, perché l'opera realizzata sarebbe stata soggetta soltanto a Scia ex art. 22 comma 1 lett. c) del DPR n. 380/01 e, rispetto a tale titolo, il regolamento comunale di riferimento non avrebbe sancito tale obbligo. Anzi, il regolamento comunale non avrebbe contemplato in alcun modo la Scia, parlando invece di "concessione edilizia".

Inoltre nel ricorso viene contestata anche l'acquisizione, operata dal giudice, del regolamento comunale, perché si tratterebbe di un atto amministrativo acquisito al di fuori di ogni regola, visto che non era nel fascicolo del P.M. e il giudice avrebbe dovuto acquisirlo d'ufficio, invece di consultarlo, come fatto, sul sito internet del comune.

Gli ermellini hanno respinto il ricorso, innanzitutto rilevando che lo stesso regolamento edilizio comunale stabilisce che il titolare di concessione o attestazione di conformità deve, tra l'altro, al momento dell'inizio dei lavori, collocare sul luogo dei medesimi un cartello a caratteri ben visibili indicante:

  • le opere in corso di realizzazione;
  • la natura dell'atto abilitante all'esecuzione delle opere e gli estremi del medesimo;
  • il nominativo del titolare dell'atto abilitante;
  • il nominativo del progettista;
  • il nominativo del direttore dei lavori;
  • il nominativo dell'esecutore dei lavori;
  • il nominativo del calcolatore delle strutture (ove prescritto);
  • il nominativo del direttore dei lavori delle strutture (ove prescritto);
  • il nominativo del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (ove prescritto);
  • il nominativo del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (ove prescritto);
  • ogni altro dato o nominativo previsto da norme vigenti.

​Violazione obbligo apposizione cartello di cantiere: cosa succede

Tale "attestazione di conformità" riguarda anche opere di ristrutturazione edilizia e la "Scia" può essere considerata un’evoluzione anche nominalistica del titolo abilitativo originario. Di conseguenza, anche se con un nome diverso, non solo era richiesta la Scia ma era previsto anche l’obbligo di esposizione di cartello di cantre.

La violazione dell'obbligo di esporre il cartello indicante gli estremi del titolo abilitativo, è punita dall'art. 44, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 380 del 2001, ed è configurabile indipendentemente dal fatto che l'intervento edilizio sia assoggettato a permesso di costruire oppure a s.c.i.a. Infatti, la violazione penale sussiste ogni qual volta il regolamento edilizio preveda l'apposizione del cartello, anche se il titolo rilasciato non sia il permesso di costruire.

Inoltre tale violazione è punta se commessa dal titolare del titolo abilitativo, dal committente, dal costruttore o dal direttore dei lavori essendo detti soggetti responsabili (ai sensi dell'art. 29, comma 1, T.U.E.), rispetto all'obbligo di conformarsi alle previsioni urbanistiche ed esecutive risultanti dalla normativa, dalla pianificazione, dal titolo edilizio.

Regolamento comunale è una fonte di diritto

In riferimento alla contestata acquisizione del regolamento comunale, oltre che essere un atto necessario, anzi dovuto, quello della ricerca del diritto, i regolamenti sono espressione di una potestà normativa attribuita all'amministrazione e secondaria rispetto a quella legislativa, ma egualmente innovativa rispetto all'ordinamento giuridico esistente, con precetti che presentano appunto i caratteri della generalità ed astrattezza.

Di conseguenza rientrano tra le fonti di diritto oggettivo e rimandano alle disposizioni sulla legge in generale. Consegue che il giudice ha doverosamente e correttamente rinvenuto la normativa applicabile al caso concreto, senza procedere ad alcuna acquisizione probatoria in violazione dell'art. 441 comma 5 del codice di procedura penale.

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