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False dichiarazioni negli appalti: ANAC aggiorna il regolamento sanzionatorio

Con la Delibera n. 210 del 25 maggio 2026, ANAC modifica il regolamento sul potere sanzionatorio e amplia le ipotesi di falsa dichiarazione rilevanti ai fini dei controlli. Le novità riguardano non solo gli operatori economici, ma anche stazioni appaltanti, enti concedenti e centrali di committenza nell'ambito del sistema di qualificazione previsto dal D.Lgs. n. 36/2023.

di Redazione tecnica - 23/06/2026

ANAC amplia il perimetro delle false dichiarazioni rilevanti ai fini sanzionatori e inserisce nel regolamento alcune ipotesi che riguardano direttamente il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti.

È questa una delle principali novità contenute nella Delibera n. 210 del 25 maggio 2026, con la quale l'Autorità ha modificato il Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di contratti pubblici approvato con Delibera n. 271 del 20 giugno 2023, già aggiornato dalla Delibera n. 65 del 10 gennaio 2024.

L'intervento interessa soprattutto le amministrazioni che hanno ottenuto o intendono ottenere la qualificazione prevista dal D.Lgs. n. 36/2023, perché individua una serie di dichiarazioni che, se non corrispondenti alla situazione effettiva, possono determinare l'attivazione dei poteri sanzionatori dell'Autorità.

La modifica interviene sull'art. 4 del regolamento, dedicato alle ipotesi di falsa dichiarazione o esibizione di documenti non veritieri, e rafforza il controllo sulle informazioni utilizzate dalle amministrazioni per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dal Codice dei contratti pubblici.

Regolamento sanzionatorio ANAC: approvate le modifiche sulle fasle dichiarazioni

La revisione approvata da ANAC aggiorna l'elenco delle condotte rilevanti ai fini sanzionatori alla luce del nuovo quadro normativo introdotto dal D.Lgs. n. 36/2023.

Restano ferme le disposizioni che riguardano gli operatori economici, comprese le dichiarazioni false rese in gara con riferimento ai requisiti di partecipazione, alle garanzie, al contributo ANAC, all'offerta economicamente più vantaggiosa e all'anomalia dell'offerta.

Continuano inoltre a rilevare le dichiarazioni non veritiere e la documentazione prodotta dagli operatori economici per dimostrare il possesso dei requisiti necessari alla qualificazione.

Accanto a queste fattispecie, il nuovo testo richiama espressamente alcune condotte riferite a stazioni appaltanti, enti concedenti e centrali di committenza.

False dichiarazioni e qualificazione delle stazioni appaltanti: le novità introdotte da ANAC

L'aggiornamento del regolamento è strettamente collegato al sistema di qualificazione introdotto dal Codice dei contratti pubblici, che attribuisce un ruolo centrale alla capacità organizzativa delle amministrazioni chiamate a gestire procedure di affidamento.

Per ottenere e mantenere la qualificazione, le amministrazioni devono dimostrare il possesso di specifici requisiti organizzativi, professionali e strutturali. Proprio su questo aspetto interviene la modifica approvata da ANAC.

L'Autorità considera espressamente rilevanti le dichiarazioni fuorvianti o non veritiere utilizzate per attestare il possesso di requisiti di qualificazione che in realtà non sussistono. Il riferimento è agli artt. 63, comma 11 e 12 dell'Allegato II.4 al D.Lgs. n. 36/2023, richiamati dal nuovo testo dell'art. 4.

Di conseguenza, il potere sanzionatorio non riguarda esclusivamente le dichiarazioni rese dagli operatori economici durante le procedure di gara, ma può interessare anche le informazioni utilizzate dalle amministrazioni per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per la qualificazione.

Le nuove fattispecie previste dal regolamento

Una parte significativa della modifica riguarda le centrali di committenza e la documentazione utilizzata per attestarne l'effettiva capacità organizzativa.

Il nuovo art. 4 richiama il caso in cui venga dichiarata la presenza di una organizzazione stabile mentre il personale continua di fatto a operare presso l'amministrazione di provenienza. La stessa disposizione considera rilevante l'ipotesi in cui venga dichiarata la presenza di personale addetto alla struttura organizzativa stabile che risulta invece impegnato in attività differenti.

Tra le fattispecie individuate figurano inoltre le dichiarazioni non veritiere relative ai sistemi di formazione e aggiornamento del personale, elemento utilizzato ai fini della qualificazione delle amministrazioni.

La modifica include anche le dichiarazioni rese per dimostrare l'impossibilità di svolgere una procedura di gara a seguito della designazione d'ufficio operata da ANAC.

Il nuovo testo dell'art. 4 sposta quindi l'attenzione dall'esistenza formale dei requisiti alla loro effettiva presenza nell'organizzazione dell'amministrazione. Le informazioni utilizzate per ottenere o mantenere la qualificazione devono trovare riscontro nella struttura organizzativa, nel personale impiegato e nelle attività effettivamente svolte.

Pareri di precontenzioso e comunicazioni ad ANAC: quando scatta il rischio di sanzione

La revisione dell'art. 4 non riguarda soltanto il sistema di qualificazione.

Tra le condotte rilevanti vengono infatti incluse anche le false comunicazioni rese dalle stazioni appaltanti o dagli enti concedenti in merito alla decisione di conformarsi o meno ai pareri di precontenzioso emessi dall'Autorità.

La disposizione attribuisce quindi rilievo anche alle informazioni trasmesse ad ANAC nell'ambito delle attività di vigilanza e di supporto alle amministrazioni.

La correttezza delle comunicazioni istituzionali assume un ruolo sempre più importante nel rapporto tra amministrazioni e Autorità, soprattutto quando le informazioni trasmesse incidono sull'esercizio delle funzioni di vigilanza previste dal Codice dei contratti pubblici.

Gli effetti per RUP, dirigenti e strutture di committenza

Per le amministrazioni, la modifica comporta la necessità di verificare con maggiore attenzione la corrispondenza tra quanto dichiarato e la situazione effettivamente esistente.

Il tema riguarda la composizione delle strutture organizzative, l'effettiva disponibilità del personale indicato ai fini della qualificazione, i percorsi di formazione professionale e, più in generale, tutti gli elementi utilizzati per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa.

Per RUP, dirigenti e responsabili delle centrali di committenza, il nuovo testo dell'art. 4 rappresenta un ulteriore richiamo alla correttezza delle informazioni trasmesse ad ANAC e alla necessità che i requisiti dichiarati trovino effettivo riscontro nell'organizzazione dell'amministrazione.

La Delibera n. 210/2026 rafforza così il collegamento tra qualificazione, veridicità delle dichiarazioni e controlli dell'Autorità, confermando che il possesso dei requisiti richiesti dal sistema delineato dal D.Lgs. n. 36/2023 deve essere dimostrato attraverso informazioni coerenti con la realtà organizzativa delle stazioni appaltanti.

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