Fondi di progettazione territoriale: assegnate le risorse ai Comuni

Oltre 165 milioni di euro per comuni fino a 30mila abitanti per l'acquisizione di progetti in ambito urbanistico e di innovazione sociale nelle regioni del Centro-Sud

di Redazione tecnica - 22/02/2022

I fondi per la progettazione territoriale destinati ai comuni fino a 30mila abitanti delle regioni del Centro-Sud sono stati finalmente assegnati: è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18/02/2022, n. 41, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2021, recante appunto la “Ripartizione del Fondo per la progettazione territoriale”.

Fondo per la progettazione territoriale: il DPCM assegna le risorse

Con il decreto sono stati definiti, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, le modalità di ripartizione, i termini, le modalità di accesso e di rendicontazione dei contributi agli Enti beneficiari a valere sul Fondo. Ricordiamo che con il Fondo per la Progettazione Territoriale vengono assegnate, ai Comuni fino a 30mila abitanti del Sud e delle aree interne, oltre a quelli delle regioni Umbria e Marche e le Province e Città Metropolitane presenti in tutti questi territori, le risorse per indire concorsi ai quali invitare ingegneri, architetti o progettisti per acquisire progetti in ambito urbanistico e di innovazione sociale.

Il Fondo prevede una dotazione pari a 161,5 milioni di euro, assegnati dall’Agenzia per la coesione territoriale agli Enti beneficiari sulla base delle classi demografiche e nei limiti delle risorse specificate nella Tabella A allegata all’art. 6 -quater del decreto-legge n. 91 del 2017 (“Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 123/2017).

Il contributo assegnato a ciascun ente beneficiario è riportato nell’allegato A che fa parte del Decreto.

Misure finanziate 

Gli enti beneficiari possono utilizzare il contributo per la messa a bando di premi per l’acquisizione di proposte progettuali secondo le procedure previste al titolo VI, Capo IV, (Concorsi di progettazione e di idee) del d. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), coerenti o complementari rispetto agli obiettivi posti dall’art. 3 del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza, nonché con gli obiettivi della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, secondo lo schema dei bandi tipo previsto da D.L. n. 91/2017.

Inoltre il decreto stabilisce che i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti possono impegnare, in via alternativa, in tutto o in parte, le risorse per l’affidamento di incarichi tesi alla redazione di progetti di fattibilità tecnica economica, secondo le modalità di cui all’art. 1 del d.l. n. 76/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni") convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020, in coerenza con gli obiettivi del Fondo.

Le proposte progettuali devono rispondere ai seguenti requisiti:

  • essere utili a realizzare almeno uno degli obiettivi di cui al comma 6, dell’art. 6 -quater del decreto-legge n. 91 del 2017;
  • se afferenti a interventi di carattere sociale, devono possedere un livello di dettaglio sufficiente all’avvio delle procedure di affidamento del servizio o di co-progettazione, secondo quanto previsto dall’art. 140 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e dall’art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
  • se inerenti ai lavori pubblici ai sensi degli articoli 152, comma 4, e 157, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, devono possedere un livello progettuale almeno pari a quello del progetto di fattibilità tecnico economica ed essere effettuate secondo le linee guida, in materia di progettazione infrastrutturale, adottate dall’Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale di concerto con Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in attuazione dell’art. 6 -quater , comma 10, del decreto-legge n. 91 del 2017.

Le proposte progettuali selezionate sono acquisite in proprietà dagli enti beneficiari e possono essere poste a base di successive procedure strumentali alla loro concreta realizzazione, oppure utilizzate per la partecipazione degli stessi enti ad avvisi o ad altre procedure di evidenza pubblica attivate da altre amministrazioni nazionali o unionali.

Assegnazione fondi ed erogazione risorse

Gli enti beneficiari elencati nell’allegato A del Decreto sono autorizzati ad avviare le procedure concorsuali e di affidamento.

I bandi devono essere pubblicati entro e non oltre sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, pena la revoca del contributo; gli affidamenti vanno disposti per l’intera somma assegnata.

Come disposto dall’art. 6 del DPCM, ogni procedura avviata dagli enti beneficiari viene identificata da un codice unico di progetto (CUP).

Le erogazioni sono effettuate dall’Agenzia per la coesione territoriale, con riferimento a ciascun CUP, con la seguente modalità:

  • anticipo fino al 50% del contributo, dopo la pubblicazione del bando o dell’affidamento;
  • a saldo del contributo, al momento dell’approvazione da parte del responsabile unico del procedimento (RUP) della graduatoria dei concorsi oppure in caso di verifica positiva da parte dell’ente beneficiario del progetto.

Le somme eventualmente non utilizzate per il progetto, rimangono a disposizione dell’ente per ulteriori affidamenti, sempre entro i 6 mesi dalla pubblicazione del decreto.

Spese ammissibili

Sono ammesse alle risorse del Fondo le spese previste all’art. 4 del Decreto. Inoltre, rientrano tra le spese ammissibili:

  • i premi per la messa a bando di concorsi;
  • i compensi per lo sviluppo di progetti di fattibilità tecnico-economica;
  • le spese per i rilievi e per le indagini strettamente necessari per l’avvio delle procedure;
  • le spese di pubblicazione dei bandi;
  • le spese per le commissioni di gara;
  • le spese per attività tecnico amministrative di supporto al responsabile del procedimento per le attività preliminari alla predisposizione del documento di indirizzo della progettazione;
  • le imposte e le tasse.

Non sono invece ammesse spese per espropri, acquisto di aree, lavori e fornitura di beni di qualsiasi natura.

Nel caso di mancato o parziale utilizzo delle risorse, esse vengono revocate, così come nel caso di mancato rispetto della scadenza prevista per l’assegnazione delle risorse.

Inoltre i comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente».

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati