Fotovoltaico: il Decreto Bollette apre all'autoconsumo

Con la conversione del Decreto Legge n. 17/2022 il fotovoltaico si apre all'autoconsumo non più solo sul posto

di Redazione tecnica - 11/05/2022

Una piccola modifica che potrebbe essere passata inosservata, potrebbe avere degli importanti sviluppi per la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Decreto Bollette: modifiche al Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199

Lo prevede l'art. 10-ter del Decreto-Legge 1 marzo 2022, n. 17 recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" (Decreto Bollette), recentemente convertito dalla Legge n. 34/2022.

Un articolo che modifica il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 prevedendo importanti misure incentivanti per l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili. È, infatti, previsto che il cliente finale che diviene autoconsumatore di energia rinnovabile produce e accumula energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo:

  1. realizzando un impianto di produzione a fonti rinnovabili direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale. In tal caso, l'impianto dell'autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo in relazione all'installazione, all'esercizio, compresa la gestione dei contatori, e alla manutenzione, purché il terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile. Il terzo non è di per sé considerato un autoconsumatore di energia rinnovabile;
  2. con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell'autoconsumatore stesso. In tal caso:
    1. l'impianto può essere direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell'unità di produzione e dell'unità di consumo. La linea diretta di collegamento tra l'impianto di produzione e l'unità di consumo, se interrata, è autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell'impianto di produzione. L'impianto dell'autoconsumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1);
    2. l'autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo dei quali sia titolare lo stesso autoconsumatore.

Fotovoltaico: ok all'autoconsumo

In questo modo, con la nuova versione dell'art. 30 (Autoconsumatori di energia rinnovabile) del D.Lgs. n. 199/2021 si darebbe il via alla possibilità per un utente di utilizzare l'energia prodotta da un impianto in altri luoghi in cui c'è la stessa intestazione del contatore.

L'autoconsumatore può immettere in rete da un punto della rete e consumare la stessa energia in un altro punto della rete dove ha un contatore. Interessante prospettiva che apre a nuovi scenari.

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