Fotovoltaico, il GSE pubblica il rapporto 2021

Oltre un milione di impianti installati in tutto il Paese, di cui oltre 80mila solo nel corso dell’ultimo anno

di Redazione tecnica - 10/06/2022

Le energie da fonti rinnovabili piacciono sempre di più, e adesso che la strada per la semplificazione è aperta, il numero degli impianti fotovoltaici in Italia è sicuramente destinato a crescere.

Impianti fotovoltaici, il Rapporto Statistico 2021 del GSE

Lo conferma il rapporto statistico 2021 del GSE: in Italia, a fine 2021, risultano installati circa 1.016.000 impianti fotovoltaici, per una potenza complessiva di 22,6 GW e una produzione poco superiore a 25 TWh. Gli oltre 80.000 nuovi impianti entrati in esercizio nel corso dell'anno hanno incrementato di quasi 940 MW la potenza installata, con la realizzazione principalmente di impianti con potenza inferiore a 20 kW.

Dopo l’idroelettrico (39%), il fotovoltaico è la seconda fonte di energia rinnovabile più utilizzata (22%), su un totale stimato di circa 115 TWh di energia elettrica complessivamente prodotta in Italia nel 2021 da fonti rinnovabili. Il 36% della potenza fotovoltaica complessiva a fine 2021 (poco più di 8,0 GW) è rappresentata da impianti collocati a terra; in media, la superficie lorda occupata da ogni MW installato è pari 1,9 ettari.

Distribuzione degli impianti

La regione con più impianti si conferma la Lombardia, dove sono presenti oltre 160mila impianti, pari al 12% della potenza complessiva installata nel Paese, seguita dal Veneto con circa 148.000 impianti. La regione con maggiore potenza installata è invece la Puglia, con quasi 3 GW (13,0% del totale nazionale). In generale, la potenza complessivamente installata in Italia a fine 2021 si concentra per il 45% nelle regioni settentrionali, per il 37% in quelle meridionali, per il restante il 18% in quelle centrali.

Nel Rapporto statistico si evidenzia la diffusione del fotovoltaico in tutti i settori economici: agricoltura, industria, terziario, nel quale la Pubblica Amministrazione concentra il 4% circa della potenza installata, e residenziale.

La quasi totalità degli impianti del settore domestico autoconsuma; in riferimento agli impianti che autoconsumano, i risultati migliori arrivano dai settori industriale e terziario, che hanno raggiunto percentuali rispettivamente del 62% e del 53% di energia autoconsumata sul totale di quella prodotta.

Le semplificazioni per impianti fotovoltaici

Anche alla luce del caro bollette, delle difficoltà di aprrovigionamento delle risorse energetiche e, dall’altra parte, grazie agli incentivi fiscali come il Superbonus 110% che spingono verso questo settore, il fotovoltaico è destinato ad avere un buon incremento sul nostro territorio. La spinta definitiva dovrebbe venire dalla nuova versione del comma 5, articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recentemente modificato dal Decreto-Legge 1 marzo 2022, n. 17 (Decreto Bollette) convertito con modificazioni dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34.

L'art. 9 del Decreto Bollette ha previsto infatti importanti semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili, che dal 29 aprile 2022 viene considerato un intervento di manutenzione ordinaria (art. 3, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 380/2001 (cd. “Testo Unico Edilizia”) e quindi rientrante tra quelli di edilizia libera. La norma deroga all’art. 111 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e non servirà la presentazione dell'istanza o l'autorizzazione del Genio Civile.

Secondo la nuova disposizione, l'installazione dell'impianto può avvenire:

  • con qualunque modalità;
  • anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
  • sugli edifici;
  • su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all’interno dei comprensori sciistici.

La realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti, sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004). Solo in presenza dei vincoli di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), D.Lgs. n. 42/2004, la realizzazione degli interventi è consentita previo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione competente.

Deroghe previste comunque anche in presenza di vincoli ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 42 del 2004, nel caso di installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.

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