Gara annullata: i limiti al potere di autotutela dell'Amministrazione
La sentenza del TAR: questo potere non può essere esercitato in assenza di una motivazione puntuale, concreta e attuale sull’interesse pubblico alla rimozione dell’atto, che non può esaurirsi nel generico richiamo alla necessità di ripristinare la legalità violata
Cosa succede quando una stazione appaltante annulla in autotutela una procedura di gara già in corso, invocando un vizio formale che non ha inciso sull’esito della selezione? Può il solo richiamo al “ripristino della legalità” giustificare un atto così radicale, a distanza di tempo e senza valutare l’affidamento già maturato nei partecipanti? E, soprattutto, quali sono i limiti che la legge e la giurisprudenza pongono al potere di autotutela della Pubblica Amministrazione?
Annullamento gara in autotutela: non sempre è legittimo
Con la sentenza del 6 giugno 2025, n. 1053, il TAR Campania torna a pronunciarsi su un tema centrale per l’azione amministrativa: l’esercizio del potere di autotutela nell’ambito delle procedure di gara, e in particolare l’annullamento in via di autotutela di una procedura selettiva già avviata.
Il caso riguardava l’annullamento di una procedura di affidamento da parte della stazione appaltante, che giustificava il provvedimento esclusivamente con riferimento a una presunta modifica “postuma” dei criteri di valutazione delle offerte. Secondo l’Amministrazione, si sarebbe verificata un’alterazione della natura di alcuni sub-criteri, passati da quantitativi a qualitativi.
Annullamento che è stato impugnato dalla ricorrente, rilevando come:
- non si fosse trattato di una vera e propria modifica dei criteri di valutazione, ma della mera rettifica di un refuso evidente;
- mancasse del tutto una motivazione in ordine all’interesse pubblico concreto e attuale sotteso al provvedimento;
- la modifica dei sub-criteri fosse in realtà ininfluente sull’assegnazione del punteggio e sull’esito della gara.
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