Gestione rifiuti: importanti chiarimenti dal MiTE su criticità interpretative e applicative

La circolare del MiTE interviene fornendo degli importanti chiarimenti sulle criticità interpretative ed applicative relative alla gestione dei rifiuti

di Redazione tecnica - 20/05/2021

Il Ministero della Transizione Ecologica, con la Circolare 14 maggio 2021, n. 51657, è intervenuto per fornire importanti chiarimenti in materia di gestione rifiuti a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020.

Novità e criticità di alcuni articoli del Codice ambientale

La Circolare affronta le novità e criticità rilevate nell’applicazione pratica/operativa di alcune delle norme presenti nella parte IV del D.lgs. 152/2006, in particolare sono stati presi in esame:

  • l’art. 179 rubricato “Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti”
  • l’art. 181 rubricato “Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti”
  • l’art. 183 rubricato “Definizioni”
  • l’art. 185 rubricato “Esclusioni dall'ambito di applicazione”
  • l’art. 185-bis rubricato “Deposito temporaneo prima della raccolta”
  • l’art. 190 rubricato “Registro cronologico di carico e scarico”
  • l’art. 193 rubricato “Trasporto dei rifiuti”
  • l’art. 230 rubricato “Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture”
  • l’art. 258 rubricato “Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari”

Residui della manutenzione del verde urbano

Relativamente all’articolo 185, con riferimento ai residui della manutenzione del verde ed alle modifiche intervenute sulla disposizione di esclusione dal campo di applicazione dei rifiuti di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f) e sulla definizione di rifiuto urbano di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter, punto 5 cn la circolare viene chiarito:

  • a. quale sia l’esatto campo di applicazione dell’esclusione di cui all’articolo 185 del D. Lgs. n.152 del 2006;
  • b. se siano applicabili ai residui della manutenzione del verde, le disposizioni in materia di sottoprodotti di cui all’articolo 184-bis del D. Lgs. n.152 del 2006;
  • c. quale sia la qualificazione e quali siano gli adempimenti nel caso di rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e del verde privato.

L’attuale formulazione dell’articolo 185, comma 1, lettera f), pertanto, prevede che sono esclusi dal campo di applicazione della disciplina in materia di rifiuti: “… la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana”.

Con lo stesso D. Lgs. n.116 del 2020 sono state integrate le definizioni di rifiuto urbano, inserendo, all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 5, “i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati”.

Relativamente alla richiesta di cui alla lettera c) e nello specifico “quale sia la qualificazione e quali siano gli adempimenti nel caso di rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e del verde privato” nella circolare è precisato che nel caso in cui il materiale sia da qualificare come rifiuto, occorre distinguere tre ipotesi:

  • a) materiali prodotti nell’ambito di una attività di manutenzione del verde pubblico che integrano la definizione di rifiuto e per i quali non ricorrono le condizioni previste dagli articoli 185 e 184-bis: In tale ipotesi i residui devono essere qualificati come rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera b-ter, punto 5;
  • b) materiali prodotti nell’ambito di una attività di manutenzione del verde privato posta in essere da una impresa, che integrano la definizione di rifiuto e per i quali non ricorrono le condizioni previste dagli articoli 185 e 184-bis: in tale ipotesi i rifiuti devono essere qualificati come rifiuti speciali, non risultando l’attività in questione ricompresa tra quelle individuate nell’allegato L-quinquies;
  • c) materiali prodotti nell’ambito di una attività di manutenzione del verde privato “fai da te”, posta in essere da privati: in tale ipotesi i residui devono essere qualificati come rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera b-ter, punto 1.
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