Impianti eolici, i criteri di misurazione e contenimento rumore

In Gazzetta il Decreto del MITE recante i criteri per la misurazione del rumore emesso dagli impianti eolici e per il contenimento del relativo inquinamento acustico

di Redazione tecnica - 18/06/2022

Con il Decreto dell’1 giugno 2022, il Ministero della Transizione Ecologica ha determinato i criteri per la misurazione del rumore emesso dagli impianti eolici e per il contenimento del relativo inquinamento acustico.

Impianti eolici, misurazione e contenimento rumore: il Decreto del MITE

In particolare, nel provvedimento e negli allegati sono specificati i criteri per la misurazione del rumore e per l’elaborazione dei dati finalizzati alla verifica, anche in fase previsionale, del rispetto dei valori limite del rumore prodotto da impianti mini e macro eolici come individuati dal regolamento di cui all’art. 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 oltre che, nelle more dell’emanazione del regolamento di esecuzione previsto dall’art. 11, comma 1, della stessa legge, i criteri di contenimento del relativo inquinamento acustico.

Nel caso degli impianti micro eolici i criteri di misura, finalizzati alla verifica del rispetto dei valori limite individuati dal regolamento di cui all’art. 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono quelli indicate all’Allegato B del decreto ministeriale 16 marzo 1998.

Criteri e modalità di misura del rumore eolico

Come specificato nell’art. 3 del decreto, i criteri di misura tengono conto della peculiarità della sorgente indagata che richiede tempi di misura sufficientemente lunghi, considerando le caratteristiche di variabilità nel tempo al variare delle condizioni meteorologiche. In particolare, i criteri richiedono l’esecuzione simultanea di rilevamenti in continuo dei livelli di rumore e dei parametri meteorologici, per tutto il tempo di misura.

Per questo motivo, le rilevazioni devono permettere di valutare i vari livelli sonori al ricettore nelle condizioni di vento più gravose; precedentemente alla campagna di misura, deve essere effettuata/acquisita, anche con il supporto del gestore dell’impianto, la caratterizzazione anemologica del sito, attraverso lo studio della rosa dei venti e delle distribuzioni di Weibull della velocità del vento al mozzo, al fine di determinare, per quanto possibile, i periodi più opportuni per eseguire le misurazioni.

La procedura per l’esecuzione delle misure e per la determinazione dei livelli di rumore è riportata nell’allegato 1 “Norme tecniche per l’esecuzione delle misure”, e nell’allegato 2 “Procedura che prevede lo spegnimento degli aerogeneratori potenzialmente impattanti” , che fanno parte dello stesso decreto. In particolare, negli allegati sono specificati:

  • a) le caratteristiche della strumentazione di misura;
  • b) i parametri da acquisire con la strumentazione;
  • c) i dati da richiedere al gestore dell’impianto eolico;
  • d) le postazioni di misura;
  • e) i tempi di misura;
  • f) le condizioni di misura;
  • g) la valutazione dei dati;
  • h) l’elaborazione dei dati per la valutazione dei livelli da confrontare con i limiti.

Fa parte del decreto anche l’Allegato 3 «Procedura che non prevede lo spegnimento degli aerogeneratori potenzialmente impattanti».

Criteri di contenimento del rumore eolico

Infine, all’art. 5 del decreto sono specificati i criteri generali di contenimento del rumore eolico e viene evidenziato che il regolamento di esecuzione previsto dall’art. 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, terrà conto anche delle indicazioni contenute nelle linee guida sul rumore ambientale (Environmental Noise Guidelines for the European Region) dell’Organizzazione mondiale della sanità del 2018 e s.m.i.

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