Incentivi funzioni tecniche: ANAC interviene sul Correttivo

In un nuovo Comunicato del Presidente, l'Autorità fornisce alcune importanti indicazioni alle SA sull'applicazione dell'art. 45 del Codice Appalti dopo le modifiche apprtate dal d.Lgs. n. 209/2024

di Redazione tecnica - 20/05/2025

Corresponsione incentivi: modalità e criteri di riparto

Gli incentivi per le funzioni tecniche vengono corrisposti dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo.

Nel caso di erogazione degli incentivi al personale dirigenziale, per evitare un possibile conflitto di interessi e garantire la terzietà del soggetto deputato al controllo in tale ambito, sarà il dirigente/responsabile di servizio diverso da quello che ha svolto l’attività incentivabile, appositamente individuato dall’Amministrazione competente, sentito il RUP, ad accertare e attestare le specifiche funzioni tecniche svolte.

L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla stessa unità di personale; il valore limite è incrementato del 15% per le amministrazioni che adottano metodologie e strumenti BIM.

Relativamente alla copertura dei costi relativi agli incentivi per le funzioni tecniche, sempre la norma stabilisce:

  • al comma 2, che lo stesso non può superare il 2% dell’importo dei lavori/servizi/forniture posto a base delle procedure di affidamento, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 del medesimo articolo;
  • al comma 3 che l’80% di tale cifra è destinato al RUP e ai soggetti che svolgono le funzioni incentivabili, nonché tra i loro collaboratori, precisando che gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali;
  • al comma 5, che il residuo 20% può essere utilizzato per le finalità indicate nei commi 6 e 7, ovvero per l'cquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, attività di formazione/specializzazione del personale o copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria dello stesso.

Quanto alle modalità di ripartizione degli incentivi, ANAC evidenzia che sono le singole stazioni appaltanti e gli enti concedenti a stabilire, secondo i rispettivi ordinamenti, i criteri di riparto delle somme destinate agli stessi.

Non c’è più l’obbligo di adottare un apposito regolamento e costituire un apposito fondo quale condizione essenziale ai fini del riparto degli incentivi, ma le amministrazioni devono regolarsi secondo i propri ordinamenti. Rimane, comunque, ferma la necessità che i criteri di riparto vengano definiti tramite un atto a valenza generale.

Infine ANAC precisa che:

  • ai sensi dell’art. 1, comma 4, lett. b) del d.Lgs. n. 36/2023 il principio del risultato costituisce criterio prioritario per attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva;
  • ulteriori indicazioni sono presenti nel recente parere di funzione consultiva n. 14 del 9 aprile 2025.
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